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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8907/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Marino Valerio Parte_1 Pantaleo;
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Eugenia Fanizzi;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 02.09.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 28.01.2014 la sentenza n. 542/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e che Controparte_1 da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto datato 03.10.2013 così come modificate all'udienza del 14.01.2014 (poi ulteriormente modificate con decreto collegiale del 13.11.2018 del Tribunale di Bari), tra le quali vi era l'affido condiviso dei figli e (nati, rispettivamente, il 01.06.1999 ed il Per_1 Per_2 14.08.2003) con loro collocamento materno e la corresponsione del contributo paterno al mantenimento della prole pari a € 200,00 mensili per ciascun figlio;
2. il figlio era ormai venticinquenne ed aveva interrotto gli studi il primo anno di scuola Per_1 media superiore, ragion per cui il suo percorso formativo poteva dirsi concluso;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e, in subordine, ridursi l'importo. La resistente si costituiva in data 09.03.2025, chiedendo disporsi la riduzione Controparte_1 dell'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio e, in caso di revoca, che la stessa venisse disposta con decorrenza dalla data della sentenza. All'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito di note scritte in data 20.06.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 02.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 25.09.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.09.2024 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 02.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8907/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Marino Valerio Parte_1 Pantaleo;
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Eugenia Fanizzi;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 02.09.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 28.01.2014 la sentenza n. 542/2014 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e che Controparte_1 da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nel ricorso congiunto datato 03.10.2013 così come modificate all'udienza del 14.01.2014 (poi ulteriormente modificate con decreto collegiale del 13.11.2018 del Tribunale di Bari), tra le quali vi era l'affido condiviso dei figli e (nati, rispettivamente, il 01.06.1999 ed il Per_1 Per_2 14.08.2003) con loro collocamento materno e la corresponsione del contributo paterno al mantenimento della prole pari a € 200,00 mensili per ciascun figlio;
2. il figlio era ormai venticinquenne ed aveva interrotto gli studi il primo anno di scuola Per_1 media superiore, ragion per cui il suo percorso formativo poteva dirsi concluso;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e, in subordine, ridursi l'importo. La resistente si costituiva in data 09.03.2025, chiedendo disporsi la riduzione Controparte_1 dell'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio e, in caso di revoca, che la stessa venisse disposta con decorrenza dalla data della sentenza. All'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito di note scritte in data 20.06.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 02.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 25.09.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.09.2024 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 02.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera