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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/03/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47066 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 19.12.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in CORSO VITTORIO
EMANUELE II 294 00186 ROMA ITALIA, presso lo studio dell'avv. BUCCIANTE GIUSEPPE, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Controparte_1
Rappresentata da
CP_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in Roma via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'avv. ACCARDO FABIO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19.12.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 11.10.23 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto a lui notificato da sulla scorta del Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 3588-11 emesso dal Tribunale di Roma il 17.2.11 eccependo l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto poiché effettuata in luogo diverso dalla sua attuale residenza nella Repubblica di
Indonesia come risultante dalla propria iscrizione nel registro A.I.R.E. ma nella precedente dove ormai viveva l'anziano padre .
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di Controparte_3
spese documentando in particolare la notifica dell'atto di precetto a mani di il Parte_1
4.09.23 a mani proprie.
Nella I memoria istruttoria ha contestato la legittimazione processuale di Parte_1
per difetto di ius postulandi dell'avv. Accardo;
l'inefficacia del Decreto Controparte_1
Ingiuntivo non notificato dopo 90 giorni dal suo deposito e la conseguente carenza di esecutività del titolo;
l'incertezza sulla titolarità del credito.
Nella II memoria istruttoria chiedeva dichiararsi: Parte_1
1. la nullità dell'atto di precetto;
2. la nullità della notifica di detto atto;
3. la carenza di ius postulandi, in capo al legale di controparte e -consequenzialmente- la contumacia di parte opposta;
4. la carenza di legittimazione attiva e la carenza di diritto all'azione in capo a parti opposte.
5. l'inefficacia del titolo.
Il 14.6.24 parte opponente ha proposto querela di falso avverso la firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata A/R dell'atto di precetto.
In comparsa conclusionale chiedeva di: < Parte_1
mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
quale onere di controparte e, per l'effetto, revocare o, comunque, privare di ogni effetto giuridico il precetto opposto ed il decreto ingiuntivo posto alla base del medesimo. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per assenza dei requisiti di legge;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per inesistenza/nullità della notifica;
accertare e dichiarare la nullità insanabile dell'atto di precetto per carenza di rappresentanza da parte del professionista che ha proceduto alla redazione ed alla notifica del medesimo;
accertare e dichiarare la nullità di ogni attività processuale prestata da parte dell'avvocato
Accardo, nell'ambito del presente giudizio, per carenza di nell'ambito del presente giudizio, per carenza di rappresentanza;
dichiarare, quindi, la contumacia delle due società opposte. In via subordinata: qualora le prefate richieste in rito vengano disattese, si chiede che il Giudice valuti l'opportunità di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale sul falso in atto pubblico.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza del 19.12.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
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Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate da
[...]
formulate per la prima volta nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Parte_1
Secondo la citata norma < almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte>>.
Con riferimento alla possibilità di emendatio libelli ed alla conseguente inammissibilità di mutatio, la norma ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 183 c.p.c., comma IV, n. 1, anteriore all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia per cui:<< se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte>>.
Sul punto, occorre ricordare che il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, 1'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali
"eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo,
ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226; Cass., sez. III,
28 luglio 2011, n. 16541; Cass., sez. VI-III,20 gennaio 2011, n. 1328).
Nel caso in esame, ha introdotto nelle memorie istruttorie domande Parte_1
nuove tutte volte a contestare l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di
[...]
in suo danno causa petendi non enucleata nell'atto introduttivo, dove è stato dedotto Controparte_1
un unico motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. avente ad oggetto l'inesistenza della notifica del precetto.
In applicazione dei principi appena espressi, deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità di tali domande.
Quanto poi al difetto di ius postulandi da parte dell'avv. Fabio Accardo, esso è smentito dalla procura speciale depositata 15.2.24 che ha sanato ogni eventuale difetto di rappresentanza evincibile dalla comparsa di costituzione.
Passando all'esame del merito, va detto che il motivo di doglianza proposti da
[...]
nell'atto di citazione va qualificato, come precedentemente anticipato, come opposizione ex Parte_1
art. 617 c.p.c. poiché verte sulla regolarità formale dell'atto di precetto (Cass., sez. III, 22 settembre
2006, n. 20634).
Essa, tuttavia, è inammissibile.
In linea generale occorre ricordare che, in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (cfr. da ultimo Cass., sez. III, 19 luglio
2024, n. 19932; Cass., sez. III, 27 luglio 2017, n. 18723; Cass., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7051).
Nel caso in esame non ha allegato né provato la data in cui egli ha Parte_1
acquisito conoscenza legale o di fatto dell'atto di precetto.
Conseguentemente, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale del giudizio e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
• Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di opposizione all'esecuzione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali Cpa ed Iva. Controparte_1
Così deciso in Roma il 01/03/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli