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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 251/2021 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 251/2021 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Murano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ) alla via Galliano;
ATTORE
E
, domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla Controparte_1
Piazza Don Achille Fosco n. 8;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza in Via Mazzini n. 51
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/05/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e la Controparte_3
1 Proc. n. 251/2021 R.G.
onde conseguire il risarcimento di tutti i Controparte_2 danni (biologici di tipo temporaneo e permanente, esistenziali e morali, nonché da contrazione della capacità di lavoro specifica, per il totale importo di € 492.969,83) subiti a causa del sinistro occorso in data
23/05/2018, alle ore 15:00 circa, in Rionero in Vulture, tra la C.da San
Francesco e Via Montegrappa S.P. 87, allorquando (secondo la prospettazione attorea) il motociclo Ducati Monster tg. DF59824 di proprietà e condotto dall'attore, che viaggiava sulla strada principale Via
Montegrappa (S.P. 87) con direzione imbocco Superstrada S.S. 658 con diritto di precedenza, veniva impattato dall'autovettura Ford Focus tg.
CD399BR di proprietà e condotta da (assicurata con Controparte_1
, che proveniva da una stradina laterale Controparte_2 adiacente al Piazzale Don Achille Fosco e si immetteva su Via
Montegrappa non rispettando il segnale di STOP.
2. Validamente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando la ricostruzione del sinistro CP_2 in ragione di quanto emergente dal rapporto dei Militi intervenuti e dalle risultanze della perizia espletata nel corso del procedimento penale instaurato a carico delle parti (conclusosi con l'archiviazione della posizione della propria assicurata) ed eccependo l'eccessività del quantum debeatur, perciò concludendo per il rigetto della domanda attorea.
3. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, la convenuta non si costituiva in giudizio, onde ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
4. Istruita attraverso l'escussione dei testi attorei e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23/05/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, il vaglio della domanda attorea implica l'individuazione delle responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro occorso.
5.1. A tal fine, onde effettuare una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi di cui all'art. 116 c.p.c., è necessario premettere che costituisce orientamento consolidato quello per cui, al verbale di
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accertamento di un incidente stradale redatto dagli organi di pubblica sicurezza, va riconosciuta efficacia fidefacente (nel senso che esso costituisce piena prova, fino a querela di falso) quanto ai fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata va invece esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale ed altresì con riguardo alla menzione di circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino,
l'agente non abbia potuto verificare e controllare (Tribunale Patti sez. I,
09/02/2023, n.131; Tribunale Piacenza, sez. I, 20/02/2023 n. 80; Cass., ord.
n. 28149 del 27 settembre 2022; Cass. Sentenza n. 20025 del 06/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Particolarmente esplicativa, in tal senso, si presenta l'ordinanza n. 29320 del 07/10/2022, con la quale i giudici di legittimità hanno puntualizzato quanto segue: <Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai
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verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.>>
5.2. Quanto alla perizia espletata nel procedimento penale n. 4253/18-21, la stessa può senz'altro fare ingresso nel presente giudizio, e valere quale elemento di convincimento, in qualità di prova atipica: infatti, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n.
3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n.
1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n.
28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
Con precipuo riferimento alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale, la corte della nomofilachia ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste
a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del
28/02/2023), ulteriormente precisando che “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle
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risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo grado, come avvenuto nella specie)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019, sottolineatura aggiunta).
5.3. Quanto precede è funzionale a chiarire come, nel caso di specie, alla ricostruzione del sinistro per cui è causa debbano soccorrere tutti gli elementi istruttori acquisiti al giudizio, comprese le dichiarazioni rese dai testi escussi, a ciò non frapponendosi il valore fidefacente del verbale dei
Carabinieri, il quale, se vale ad offrire una fotografia della fase statica del sinistro (ossia in relazione alla posizione dei veicoli, ai danni riportati, alle tracce di frenata e al punto d'impatto), non copre la relativa fase dinamica
– ossia quella relativa ai veicoli in movimento sino alla loro collisione – alla quale, invece, i testi escussi hanno dichiaratamente assistito.
6. Poste le premesse metodologiche e giuridiche che precedono, l'analisi congiunta degli elementi probatori raccolti induce il Tribunale a ritenere che la responsabilità del sinistro vada attribuita, in percentuale paritaria.
6.1. All'attore, in particolare, deve imputarsi di aver tenuto una condotta non consona alle prescrizioni del Codice della Strada e non conforme alla
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prudenza che lo stato dei luoghi imponeva, poiché viaggiava ad una velocità superiore a quella prescritta dalla cartellonistica presente in loco
(ritratta fotograficamente dai Militi intervenuti), pari a 30 km/h e invadeva la corsia di marcia opposta allorquando, peraltro, il veicolo antagonista risultava aver (quantomeno) avviato la manovra di immissione.
Tanto è dato desumere dalla documentazione fotografica acclusa al rapporto dei Carabinieri (che ritrae il punto d'urto dei veicoli nella corsia di marcia occupata dall'autovettura della convenuta) e trova conferma nella geo localizzazione del crash su mappa cartografica e satellitare rilevata dalla scatola nera installata sull'autovettura assicurata Ford Focus, il cui dispositivo acceso, installato e funzionante rilevava il sinistro in Rionero in
Vulture (PZ) sulla Strada Provinciale di Piano del Conte il giorno
25/5/2010 alle ore 15:00:58, dati perfettamente conformi a quelli rilevati dai CC di Rionero in Vulture (PZ) riportati nel Rapporto.
Anche i danni riportati dai veicoli suffragano tale ricostruzione, ulteriormente avallata dalle risultanze della perizia svolta su incarico del
Pubblico Ministero (la quale, come anzidetto, assume senz'altro valore indiziario), che ha rilevato come l'attore avesse “condotto il proprio mezzo ad una velocità superiore al limite legale imposto sul tratto di strada dall'ente gestore, non conservandone il controllo ed invadendo la corsia di marcia opposta, ove è avvenuta la collisione”, peraltro “in un tratto di strada curvilinea, in ambito urbano, in discesa e con visuale planimetrica parzialmente preclusa”, e pertanto imponente una particolare prudenza,
“specialmente l'arresto tempestivo […] entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale poteva essere
l'immissione di una vettura da una traversa laterale in un tratto di strada urbano, su una arteria o carreggiata unica e doppio senso di marcia.”
6.2. La condotta della convenuta contumace , valutata dal Controparte_1 consulente del P.M. immune da responsabilità, deve, invece, ritenersi concorrente nel determinismo eziologico del sinistro in ragione delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel presente procedimento.
In particolare, le dichiarazioni rilasciate da e Testimone_1 Tes_2
(entrambi testi oculari del sinistro, al quale hanno assistito da
[...] posizione prossima a quella dei veicoli, ambedue indifferenti alle parti),
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rispettivamente escussi alle udienze del 19/07/2023 e 18/10/2023, convergono nell'affermare che il tratto di strada percorso dall'autovettura era munito del segnale di STOP, che tale segnale non veniva rispettato dalla convenuta, la quale si immetteva repentinamente sulla strada principale allorquando il motociclo attoreo si trovava a pochi metri dall'intersezione,
e che la si immetteva non rallentando in prossimità dell'incrocio né avvedendosi del motociclo, confermando inoltre che l'impatto avveniva al centro della carreggiata.
Orbene, non emergendo elementi atti ad inficiarne l'attendibilità, le dichiarazioni testimoniali (che peraltro si palesano convergenti e intrinsecamente coerenti) inducono a ritenere dimostrata la responsabilità
– concorrente – della convenuta nel provocare il sinistro per cui è causa, avendo la predetta omesso di rispettare il segnale di STOP, occupando l'incrocio senza avvedersi del veicolo antagonista, con diritto di precedenza.
Tali dichiarazioni, infatti, non si presentano logicamente incompatibili con quanto accertato dai Carabinieri circa il punto d'impatto tra i veicoli, posto che è plausibile che l'autovettura abbia percorso in rapidità (per l'appunto, non fermandosi allo STOP) l'incrocio e, perciò, sia stata impattata dal motociclo attoreo nella propria corsia di marcia.
6.3. Tale ricostruzione, dipoi, trova un ulteriore elemento istruttorio di riscontro nel fatto che la parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
Ebbene, rammentandosi che l'omessa risposta della parte a cui è deferito l'interrogatorio costituisce una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale – prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento prova (v. Corte appello
Sassari, sez. I, 26/10/2022 n. 340) – nel caso di specie tale circostanza, valutata sinergicamente con quanto emerso dalle prove testimoniali espletate, induce a rafforzare il convincimento circa la bontà, in parte qua, delle prospettazioni attoree relative alla dinamica del sinistro.
6.4. In sintesi, la valutazione complessiva del materiale istruttorio consente di ricostruire l'evento (secondo il canone proprio del giudizio civile, ossia
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l'id quod plerumque accidit) nel senso che il motociclo attoreo, viaggiante con diritto di precedenza ad una velocità superiore ai limiti consentiti in prossimità di un incrocio connotato da visibilità non ideale, ha impattato l'autovettura della convenuta sulla corsia di marcia di quest'ultima, la quale, frattanto, aveva repentinamente impegnato l'incrocio omettendo di fermarsi allo STOP.
6.5. Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale è agevole individuare a carico di ambedue le parti una pari responsabilità nella causazione del sinistro, avendo entrambe posto in essere condotte violative dei precetti normativi di cui al C.d.S., connotate da efficienza eziologica paritaria.
A sua volta ne deriva che, in punto di an debeatur, la domanda attorea si palesa soltanto parzialmente fondata, e precipuamente per il 50%, rimanendo il residuo 50% di responsabilità a carico dell'attore.
7. Venendo alle specifiche voci di danno di cui l'attore chiede il ristoro, attraverso l'espletata CTU (le cui risultanze si palesano condivisibili, in quanto congruamente motivate e immune da vizi di tipo logico o metodologico) si è riscontrata l'insorgenza, a danno dell'attore, di un danno biologico, sia permanente che temporaneo.
7.1. In particolare, il consulente d'ufficio ha chiarito che “In conseguenza del sinistro di cui è causa il p. riportava un politrauma con trauma cranico commotivo; trauma toracico chiuso con contusione polmonare e frattura dell'arco posteriore della II e IV costa a sinistra;
trauma addominale chiuso con rottura della milza, lacerazione del IV segmento epatico e contusione renale, trattato mediante splenectomia e sutura epatica;
lussazione radiocarpica sinistra, trattata mediante riduzione e sintesi con fissatore esterno;
frattura scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore sinistro, trattata mediante riduzione e sintesi con chiodo endomidollare poi rimosso;
escoriazioni multiple”, così quantificando l'invalidità temporanea: stata totale (ITT) di 20 giorni e parziale (ITP) di
30 giorni al 75% e 40 giorni al 50%.
Quanto ai postumi permanenti, gli stessi sono stati valutati nel 31% di danno permanente biologico.
7.1.1. Di conseguenza, considerate l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 34) e le risultanze della CTU, secondo i valori posti dalle
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Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano [le quali, assurte a parametro obiettivo e generalmente riconosciuto di delimitazione del potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale, sono divenute elemento di necessaria utilizzazione da parte del giudice, salva la ricorrenza di eccezionali ragioni (qui assenti) tali da rendere necessario discostarsene, ragioni di cui è peraltro necessario dare atto nel percorso motivazionale (v.
Cassazione civile, sez. VI 23/06/2022, n. 20292)] all'istante spetterebbero le somme di € 132.719,00 a titolo di danno biologico permanente ed €
7.187,50 a titolo di invalidità temporanea.
Considerato, però, il riconoscimento della responsabilità concorrente dell'attore, le suindicate somme vanno ridotte alla metà, e pertanto il risarcimento del danno biologico permanente va liquidato nella somma di
€ 66.359,50 e quello del danno biologico temporaneo in € 3.593,75, somme liquidate all'attualità.
7.1.2. Deve, tuttavia, tenersi conto della circostanza, risultante dalla documentazione prodotta dalla secondo Controparte_2 cui all'attore è stato riconosciuto dall' un indennizzo, legato al CP_4 riconoscimento del sinistro quale infortunio “in itinere”, attivandosi per la surroga nei confronti dell'assicurazione.
Orbene, da tale circostanza deriva che l'istante vanta un diritto al solo risarcimento del cd. danno differenziale, ossia la differenza tra quanto coperto dall'assicurazione e quanto di concreta spettanza secondo CP_4 la normativa e i principi propri della responsabilità civile.
Tanto in applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno, che opera, nell'ambito della struttura delal responsabilità civile, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (Cassazione civile , sez. III, 28/07/2023 , n. 23123).
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Tale principio, peraltro, è stato consacrato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio con riguardo alle rendite : la Corte ha infatti CP_4 espresso il principio di diritto per cui “Qualora la legge preveda in favore del danneggiato, oltre all'obbligo risarcitorio in capo al danneggiante, anche un distinto indennizzo a carico di un soggetto diverso, quest'ultimo beneficio va cumulato al -e non diffalcato dal- risarcimento a carico del danneggiante, a meno che il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti. In questa eventualità, nel cui ambito rientra anche la rendita erogata dall' in caso di infortunio in itinere del lavoratore, quanto CP_4 corrisposto dal terzo andrà diffalcato dal risarcimento, diversamente incorrendosi in una locupletazione del danneggiato. Tuttavia, per potersi procedere alla detrazione è anche necessario che la legge abbia predisposto un meccanismo di surroga o di rivalsa idoneo a evitare che quanto erogato dal terzo si traduca in un vantaggio inaspettato per
l'autore dell'illecito; in assenza di un siffatto meccanismo, infatti, il principio di razionalità – equità impone di favorire chi senza colpa ha subìto l'illecito, piuttosto che chi colpevolmente lo ha causato”
(Cassazione civile Sez. Un., 22/05/2018, n.12566). Non è di ostacolo all'operazione di scomputo, contrariamente a quanto assume la difesa del danneggiato in memoria di replica, la mancata (o l'assenza di prova della) riscossione dell'indennizzo, posto che in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_4 assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
"liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto “diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all , che può CP_4 agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata
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liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).
7.1.3. Venendo alle specifiche operazioni liquidatorie, il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall' un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. CP_4
38/00, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, CP_4 monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo dal credito risarcitorio CP_4 aquiliano (Cass. n. 25327/16).
Inoltre, il computo va operato per poste omogenee, nel senso che dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore CP_4 capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del predetto d.lgs. n. 38/00, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n.
20807/16; di recente anche Corte di Cassazione sentenza 5 agosto 2025 n.
22584).
Dunque, posto l'importo civilisticamente spettante a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (€ 66.359,50), occorre detrarre la somma dei ratei di rendita (riconosciuta quale ristoro del danno biologico già riscossi e il residuo importo capitalizzato (€ 226.085,45 + 10.168,36 = €
236.253,81), previa attualizzazione di tale importo, onde operare l'operazione su poste omogenee (la somma di € 236.253,81, rivalutata dal
29/05/2018 all'attualità, è pari ad € 282.087,05).
7.1.4. All'evidenza, tale operazione conduce ad un risultato negativo, con la conseguenza all'attore che non potrà essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno biologico permanente.
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7.2. Viceversa, poiché il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'assicuratore sociale, su tale somma non potrà essere operata alcuna decurtazione, e pertanto l'importo di € 3.593,75 andrà riconosciuto all'attore, con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento solidale in favore del primo.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, devalutata alla data del sinistro (25/05/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/05/2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
8. Proseguendo nel vaglio delle specifiche voci di pregiudizio richieste
(di natura non patrimoniale), occorre confrontarsi con le categorie giuridiche del danno morale e della cd. personalizzazione del danno.
Orbene, è anzitutto il caso di chiarire che sotto la voce “danno morale” devono essere ricompresi i “pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; la cd. “personalizzazione del danno” si riferisce, invece, alla riconosciuta possibilità per il Giudice di aumentare la liquidazione standard, tabellarmente prevista, del solo danno biologico (rectius, dinamico- relazionale), “in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Il danno morale, dunque, afferisce propriamente alla sfera soggettiva del danneggiato, alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali, e prescinde dalle vicende relazionali della vita di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164); essendo dotato di ontologica autonomia rispetto agli altri pregiudizi (di tipo biologico e relazionale), abbisogna di una specifica valutazione da parte
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del giudice, che a sua volta presuppone una specifica deduzione, da parte del danneggiato, delle circostanze da cui inferirne, anche in via presuntiva, la sussistenza e l'entità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
La personalizzazione, invece, è volta a ristorare un pregiudizio che concerna un'attività della vita (e dunque uno specifico aspetto relazionale) che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 5865/21, n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
8.1. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, possa dirsi idoneamente dimostrata la sussistenza di un danno morale risarcibile.
8.1.1. Invero, rammentato che la prova del pregiudizio in commento può essere offerta attraverso elementi presuntivi, e ben può essere riscontrata, dal giudice, mediante il ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza [non da ultimo quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164; nello stesso senso anche Cass. sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024)], nel caso di specie l'attore ha puntualmente allegato la condizione di sofferenza derivante dalle gravi conseguenze fisiche riportate, che si sono tradotte in una permanente zoppia che può essere ritenuta, mediante un'inferenza esperienziale, particolarmente incidente in una persona che, precedentemente al sinistro, svolgeva una professione implicante attività fisica (meccanico). A ciò aggiungasi che la particolare gravità delle ferite riportate induce, sulla scorta della massima di esperienza di cui si è detto,
a ritenere verosimile l'insorgenza di uno stato di sofferenza interiore.
Peraltro, le ricadute emotive del sinistro sul danneggiato sono state confermate anche in sede testimoniale.
13 Proc. n. 251/2021 R.G.
Ne consegue che può riconoscersi, in favore dell'attore, il risarcimento del danno morale, il quale, è opportuno ribadirlo, non è affatto ristorato dall'indennizzo , e pertanto, in applicazione del principio di CP_4 omogeneità di cui si è già detto supra, alcuna decurtazione può essere operata.
8.1.2. Venendo alla relativa quantificazione, da operarsi in via equitativa, pur a fronte della netta distinzione ontologica del danno morale rispetto a quello biologico (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164), può ritenersi corretta la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico, posto che tale modalità ha “ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo” (v. Cass. sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024).
Del resto, si è osservato che “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le
Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art.
138, comma 3, C. Ass.” (in tali termini l'ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 della Corte Suprema di Cassazione).
Dunque, considerati i parametri delle Tabelle meneghine, che prevedono,
a fronte di un danno biologico del 31%, un incremento del 47% a titolo di danno morale, si perviene alla somma di € 62.379,00 (€ 132.719,00 di
14 Proc. n. 251/2021 R.G.
danno biologico x 0,47), la quale va decurtata del 50% in applicazione del concorso di responsabilità, sicché i convenuti vanno condannati al pagamento solidale, in favore dell'attore, della somma di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale.
Anche su tale somma, devalutata alla data del sinistro (25/05/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/05/2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
8.2. Non può, invece, riconoscersi l'ulteriore incremento legato alla personalizzazione, posto che non sono emerse, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare un ulteriore incremento dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 5865/21, n. 28988/19, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche sportive e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale, si veda Cass.
15 Proc. n. 251/2021 R.G.
n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. 28988/2019).
Né tali circostanze, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, possono rinvenirsi nella perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali, poiché essa “costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno (Tribunale Napoli sez.
VI, 10/10/2023, n.9191).
Conseguentemente, non essendo state dimostrate (né, a monte, allegate) circostanze idonee a fondare una personalizzazione del risarcimento, non è consentito un ulteriore incremento delle somme spettanti da titolo di danno non patrimoniale.
9. Quanto ai danni di tipo patrimoniale, deve escludersi una compromissione risarcibile della capacità lavorativa specifica, dal momento che l'espletata CTU ha riscontrato, sul punto, soltanto “una maggiore usura lavorativa di tipo lieve”, e non è stata dimostrata una compressione del reddito percepito in seguito al sinistro.
10. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, degli importi di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale ed € 3.593,75 a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo.
11. Quanto alle spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, ne va disposta la compensazione al 50%, laddove il restante 50% andrà a carico delle parti convenute, e tanto nella misura liquidata in dispositivo per l'intero (1/1), facendo applicazione dei valori medi del D.M. n. 55/14 (scaglione da € 26.001 a € 52.000) parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
16 Proc. n. 251/2021 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 251/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, degli importi di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale ed €
3.593,75 a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per l'intero (1/1) in €
1.214,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
17
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 251/2021 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Murano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ) alla via Galliano;
ATTORE
E
, domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla Controparte_1
Piazza Don Achille Fosco n. 8;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza in Via Mazzini n. 51
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/05/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e la Controparte_3
1 Proc. n. 251/2021 R.G.
onde conseguire il risarcimento di tutti i Controparte_2 danni (biologici di tipo temporaneo e permanente, esistenziali e morali, nonché da contrazione della capacità di lavoro specifica, per il totale importo di € 492.969,83) subiti a causa del sinistro occorso in data
23/05/2018, alle ore 15:00 circa, in Rionero in Vulture, tra la C.da San
Francesco e Via Montegrappa S.P. 87, allorquando (secondo la prospettazione attorea) il motociclo Ducati Monster tg. DF59824 di proprietà e condotto dall'attore, che viaggiava sulla strada principale Via
Montegrappa (S.P. 87) con direzione imbocco Superstrada S.S. 658 con diritto di precedenza, veniva impattato dall'autovettura Ford Focus tg.
CD399BR di proprietà e condotta da (assicurata con Controparte_1
, che proveniva da una stradina laterale Controparte_2 adiacente al Piazzale Don Achille Fosco e si immetteva su Via
Montegrappa non rispettando il segnale di STOP.
2. Validamente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando la ricostruzione del sinistro CP_2 in ragione di quanto emergente dal rapporto dei Militi intervenuti e dalle risultanze della perizia espletata nel corso del procedimento penale instaurato a carico delle parti (conclusosi con l'archiviazione della posizione della propria assicurata) ed eccependo l'eccessività del quantum debeatur, perciò concludendo per il rigetto della domanda attorea.
3. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, la convenuta non si costituiva in giudizio, onde ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
4. Istruita attraverso l'escussione dei testi attorei e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23/05/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, il vaglio della domanda attorea implica l'individuazione delle responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro occorso.
5.1. A tal fine, onde effettuare una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi di cui all'art. 116 c.p.c., è necessario premettere che costituisce orientamento consolidato quello per cui, al verbale di
2 Proc. n. 251/2021 R.G.
accertamento di un incidente stradale redatto dagli organi di pubblica sicurezza, va riconosciuta efficacia fidefacente (nel senso che esso costituisce piena prova, fino a querela di falso) quanto ai fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata va invece esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale ed altresì con riguardo alla menzione di circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino,
l'agente non abbia potuto verificare e controllare (Tribunale Patti sez. I,
09/02/2023, n.131; Tribunale Piacenza, sez. I, 20/02/2023 n. 80; Cass., ord.
n. 28149 del 27 settembre 2022; Cass. Sentenza n. 20025 del 06/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Particolarmente esplicativa, in tal senso, si presenta l'ordinanza n. 29320 del 07/10/2022, con la quale i giudici di legittimità hanno puntualizzato quanto segue: <Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai
3 Proc. n. 251/2021 R.G.
verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.>>
5.2. Quanto alla perizia espletata nel procedimento penale n. 4253/18-21, la stessa può senz'altro fare ingresso nel presente giudizio, e valere quale elemento di convincimento, in qualità di prova atipica: infatti, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n.
3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n.
1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n.
28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
Con precipuo riferimento alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale, la corte della nomofilachia ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste
a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5947 del
28/02/2023), ulteriormente precisando che “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle
4 Proc. n. 251/2021 R.G.
risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo grado, come avvenuto nella specie)” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019, sottolineatura aggiunta).
5.3. Quanto precede è funzionale a chiarire come, nel caso di specie, alla ricostruzione del sinistro per cui è causa debbano soccorrere tutti gli elementi istruttori acquisiti al giudizio, comprese le dichiarazioni rese dai testi escussi, a ciò non frapponendosi il valore fidefacente del verbale dei
Carabinieri, il quale, se vale ad offrire una fotografia della fase statica del sinistro (ossia in relazione alla posizione dei veicoli, ai danni riportati, alle tracce di frenata e al punto d'impatto), non copre la relativa fase dinamica
– ossia quella relativa ai veicoli in movimento sino alla loro collisione – alla quale, invece, i testi escussi hanno dichiaratamente assistito.
6. Poste le premesse metodologiche e giuridiche che precedono, l'analisi congiunta degli elementi probatori raccolti induce il Tribunale a ritenere che la responsabilità del sinistro vada attribuita, in percentuale paritaria.
6.1. All'attore, in particolare, deve imputarsi di aver tenuto una condotta non consona alle prescrizioni del Codice della Strada e non conforme alla
5 Proc. n. 251/2021 R.G.
prudenza che lo stato dei luoghi imponeva, poiché viaggiava ad una velocità superiore a quella prescritta dalla cartellonistica presente in loco
(ritratta fotograficamente dai Militi intervenuti), pari a 30 km/h e invadeva la corsia di marcia opposta allorquando, peraltro, il veicolo antagonista risultava aver (quantomeno) avviato la manovra di immissione.
Tanto è dato desumere dalla documentazione fotografica acclusa al rapporto dei Carabinieri (che ritrae il punto d'urto dei veicoli nella corsia di marcia occupata dall'autovettura della convenuta) e trova conferma nella geo localizzazione del crash su mappa cartografica e satellitare rilevata dalla scatola nera installata sull'autovettura assicurata Ford Focus, il cui dispositivo acceso, installato e funzionante rilevava il sinistro in Rionero in
Vulture (PZ) sulla Strada Provinciale di Piano del Conte il giorno
25/5/2010 alle ore 15:00:58, dati perfettamente conformi a quelli rilevati dai CC di Rionero in Vulture (PZ) riportati nel Rapporto.
Anche i danni riportati dai veicoli suffragano tale ricostruzione, ulteriormente avallata dalle risultanze della perizia svolta su incarico del
Pubblico Ministero (la quale, come anzidetto, assume senz'altro valore indiziario), che ha rilevato come l'attore avesse “condotto il proprio mezzo ad una velocità superiore al limite legale imposto sul tratto di strada dall'ente gestore, non conservandone il controllo ed invadendo la corsia di marcia opposta, ove è avvenuta la collisione”, peraltro “in un tratto di strada curvilinea, in ambito urbano, in discesa e con visuale planimetrica parzialmente preclusa”, e pertanto imponente una particolare prudenza,
“specialmente l'arresto tempestivo […] entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale poteva essere
l'immissione di una vettura da una traversa laterale in un tratto di strada urbano, su una arteria o carreggiata unica e doppio senso di marcia.”
6.2. La condotta della convenuta contumace , valutata dal Controparte_1 consulente del P.M. immune da responsabilità, deve, invece, ritenersi concorrente nel determinismo eziologico del sinistro in ragione delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel presente procedimento.
In particolare, le dichiarazioni rilasciate da e Testimone_1 Tes_2
(entrambi testi oculari del sinistro, al quale hanno assistito da
[...] posizione prossima a quella dei veicoli, ambedue indifferenti alle parti),
6 Proc. n. 251/2021 R.G.
rispettivamente escussi alle udienze del 19/07/2023 e 18/10/2023, convergono nell'affermare che il tratto di strada percorso dall'autovettura era munito del segnale di STOP, che tale segnale non veniva rispettato dalla convenuta, la quale si immetteva repentinamente sulla strada principale allorquando il motociclo attoreo si trovava a pochi metri dall'intersezione,
e che la si immetteva non rallentando in prossimità dell'incrocio né avvedendosi del motociclo, confermando inoltre che l'impatto avveniva al centro della carreggiata.
Orbene, non emergendo elementi atti ad inficiarne l'attendibilità, le dichiarazioni testimoniali (che peraltro si palesano convergenti e intrinsecamente coerenti) inducono a ritenere dimostrata la responsabilità
– concorrente – della convenuta nel provocare il sinistro per cui è causa, avendo la predetta omesso di rispettare il segnale di STOP, occupando l'incrocio senza avvedersi del veicolo antagonista, con diritto di precedenza.
Tali dichiarazioni, infatti, non si presentano logicamente incompatibili con quanto accertato dai Carabinieri circa il punto d'impatto tra i veicoli, posto che è plausibile che l'autovettura abbia percorso in rapidità (per l'appunto, non fermandosi allo STOP) l'incrocio e, perciò, sia stata impattata dal motociclo attoreo nella propria corsia di marcia.
6.3. Tale ricostruzione, dipoi, trova un ulteriore elemento istruttorio di riscontro nel fatto che la parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
Ebbene, rammentandosi che l'omessa risposta della parte a cui è deferito l'interrogatorio costituisce una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale – prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento prova (v. Corte appello
Sassari, sez. I, 26/10/2022 n. 340) – nel caso di specie tale circostanza, valutata sinergicamente con quanto emerso dalle prove testimoniali espletate, induce a rafforzare il convincimento circa la bontà, in parte qua, delle prospettazioni attoree relative alla dinamica del sinistro.
6.4. In sintesi, la valutazione complessiva del materiale istruttorio consente di ricostruire l'evento (secondo il canone proprio del giudizio civile, ossia
7 Proc. n. 251/2021 R.G.
l'id quod plerumque accidit) nel senso che il motociclo attoreo, viaggiante con diritto di precedenza ad una velocità superiore ai limiti consentiti in prossimità di un incrocio connotato da visibilità non ideale, ha impattato l'autovettura della convenuta sulla corsia di marcia di quest'ultima, la quale, frattanto, aveva repentinamente impegnato l'incrocio omettendo di fermarsi allo STOP.
6.5. Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale è agevole individuare a carico di ambedue le parti una pari responsabilità nella causazione del sinistro, avendo entrambe posto in essere condotte violative dei precetti normativi di cui al C.d.S., connotate da efficienza eziologica paritaria.
A sua volta ne deriva che, in punto di an debeatur, la domanda attorea si palesa soltanto parzialmente fondata, e precipuamente per il 50%, rimanendo il residuo 50% di responsabilità a carico dell'attore.
7. Venendo alle specifiche voci di danno di cui l'attore chiede il ristoro, attraverso l'espletata CTU (le cui risultanze si palesano condivisibili, in quanto congruamente motivate e immune da vizi di tipo logico o metodologico) si è riscontrata l'insorgenza, a danno dell'attore, di un danno biologico, sia permanente che temporaneo.
7.1. In particolare, il consulente d'ufficio ha chiarito che “In conseguenza del sinistro di cui è causa il p. riportava un politrauma con trauma cranico commotivo; trauma toracico chiuso con contusione polmonare e frattura dell'arco posteriore della II e IV costa a sinistra;
trauma addominale chiuso con rottura della milza, lacerazione del IV segmento epatico e contusione renale, trattato mediante splenectomia e sutura epatica;
lussazione radiocarpica sinistra, trattata mediante riduzione e sintesi con fissatore esterno;
frattura scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore sinistro, trattata mediante riduzione e sintesi con chiodo endomidollare poi rimosso;
escoriazioni multiple”, così quantificando l'invalidità temporanea: stata totale (ITT) di 20 giorni e parziale (ITP) di
30 giorni al 75% e 40 giorni al 50%.
Quanto ai postumi permanenti, gli stessi sono stati valutati nel 31% di danno permanente biologico.
7.1.1. Di conseguenza, considerate l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 34) e le risultanze della CTU, secondo i valori posti dalle
8 Proc. n. 251/2021 R.G.
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano [le quali, assurte a parametro obiettivo e generalmente riconosciuto di delimitazione del potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale, sono divenute elemento di necessaria utilizzazione da parte del giudice, salva la ricorrenza di eccezionali ragioni (qui assenti) tali da rendere necessario discostarsene, ragioni di cui è peraltro necessario dare atto nel percorso motivazionale (v.
Cassazione civile, sez. VI 23/06/2022, n. 20292)] all'istante spetterebbero le somme di € 132.719,00 a titolo di danno biologico permanente ed €
7.187,50 a titolo di invalidità temporanea.
Considerato, però, il riconoscimento della responsabilità concorrente dell'attore, le suindicate somme vanno ridotte alla metà, e pertanto il risarcimento del danno biologico permanente va liquidato nella somma di
€ 66.359,50 e quello del danno biologico temporaneo in € 3.593,75, somme liquidate all'attualità.
7.1.2. Deve, tuttavia, tenersi conto della circostanza, risultante dalla documentazione prodotta dalla secondo Controparte_2 cui all'attore è stato riconosciuto dall' un indennizzo, legato al CP_4 riconoscimento del sinistro quale infortunio “in itinere”, attivandosi per la surroga nei confronti dell'assicurazione.
Orbene, da tale circostanza deriva che l'istante vanta un diritto al solo risarcimento del cd. danno differenziale, ossia la differenza tra quanto coperto dall'assicurazione e quanto di concreta spettanza secondo CP_4 la normativa e i principi propri della responsabilità civile.
Tanto in applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno, che opera, nell'ambito della struttura delal responsabilità civile, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (Cassazione civile , sez. III, 28/07/2023 , n. 23123).
9 Proc. n. 251/2021 R.G.
Tale principio, peraltro, è stato consacrato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio con riguardo alle rendite : la Corte ha infatti CP_4 espresso il principio di diritto per cui “Qualora la legge preveda in favore del danneggiato, oltre all'obbligo risarcitorio in capo al danneggiante, anche un distinto indennizzo a carico di un soggetto diverso, quest'ultimo beneficio va cumulato al -e non diffalcato dal- risarcimento a carico del danneggiante, a meno che il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti. In questa eventualità, nel cui ambito rientra anche la rendita erogata dall' in caso di infortunio in itinere del lavoratore, quanto CP_4 corrisposto dal terzo andrà diffalcato dal risarcimento, diversamente incorrendosi in una locupletazione del danneggiato. Tuttavia, per potersi procedere alla detrazione è anche necessario che la legge abbia predisposto un meccanismo di surroga o di rivalsa idoneo a evitare che quanto erogato dal terzo si traduca in un vantaggio inaspettato per
l'autore dell'illecito; in assenza di un siffatto meccanismo, infatti, il principio di razionalità – equità impone di favorire chi senza colpa ha subìto l'illecito, piuttosto che chi colpevolmente lo ha causato”
(Cassazione civile Sez. Un., 22/05/2018, n.12566). Non è di ostacolo all'operazione di scomputo, contrariamente a quanto assume la difesa del danneggiato in memoria di replica, la mancata (o l'assenza di prova della) riscossione dell'indennizzo, posto che in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_4 assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
"liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto “diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all , che può CP_4 agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata
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liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).
7.1.3. Venendo alle specifiche operazioni liquidatorie, il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dall' un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. CP_4
38/00, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, CP_4 monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo dal credito risarcitorio CP_4 aquiliano (Cass. n. 25327/16).
Inoltre, il computo va operato per poste omogenee, nel senso che dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore CP_4 capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del predetto d.lgs. n. 38/00, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n.
20807/16; di recente anche Corte di Cassazione sentenza 5 agosto 2025 n.
22584).
Dunque, posto l'importo civilisticamente spettante a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (€ 66.359,50), occorre detrarre la somma dei ratei di rendita (riconosciuta quale ristoro del danno biologico già riscossi e il residuo importo capitalizzato (€ 226.085,45 + 10.168,36 = €
236.253,81), previa attualizzazione di tale importo, onde operare l'operazione su poste omogenee (la somma di € 236.253,81, rivalutata dal
29/05/2018 all'attualità, è pari ad € 282.087,05).
7.1.4. All'evidenza, tale operazione conduce ad un risultato negativo, con la conseguenza all'attore che non potrà essere riconosciuta alcuna somma a titolo di danno biologico permanente.
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7.2. Viceversa, poiché il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'assicuratore sociale, su tale somma non potrà essere operata alcuna decurtazione, e pertanto l'importo di € 3.593,75 andrà riconosciuto all'attore, con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento solidale in favore del primo.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, devalutata alla data del sinistro (25/05/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/05/2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
8. Proseguendo nel vaglio delle specifiche voci di pregiudizio richieste
(di natura non patrimoniale), occorre confrontarsi con le categorie giuridiche del danno morale e della cd. personalizzazione del danno.
Orbene, è anzitutto il caso di chiarire che sotto la voce “danno morale” devono essere ricompresi i “pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”; la cd. “personalizzazione del danno” si riferisce, invece, alla riconosciuta possibilità per il Giudice di aumentare la liquidazione standard, tabellarmente prevista, del solo danno biologico (rectius, dinamico- relazionale), “in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513).
Il danno morale, dunque, afferisce propriamente alla sfera soggettiva del danneggiato, alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali, e prescinde dalle vicende relazionali della vita di quest'ultimo (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164); essendo dotato di ontologica autonomia rispetto agli altri pregiudizi (di tipo biologico e relazionale), abbisogna di una specifica valutazione da parte
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del giudice, che a sua volta presuppone una specifica deduzione, da parte del danneggiato, delle circostanze da cui inferirne, anche in via presuntiva, la sussistenza e l'entità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
La personalizzazione, invece, è volta a ristorare un pregiudizio che concerna un'attività della vita (e dunque uno specifico aspetto relazionale) che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. n. 5865/21, n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
8.1. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, possa dirsi idoneamente dimostrata la sussistenza di un danno morale risarcibile.
8.1.1. Invero, rammentato che la prova del pregiudizio in commento può essere offerta attraverso elementi presuntivi, e ben può essere riscontrata, dal giudice, mediante il ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza [non da ultimo quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164; nello stesso senso anche Cass. sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024)], nel caso di specie l'attore ha puntualmente allegato la condizione di sofferenza derivante dalle gravi conseguenze fisiche riportate, che si sono tradotte in una permanente zoppia che può essere ritenuta, mediante un'inferenza esperienziale, particolarmente incidente in una persona che, precedentemente al sinistro, svolgeva una professione implicante attività fisica (meccanico). A ciò aggiungasi che la particolare gravità delle ferite riportate induce, sulla scorta della massima di esperienza di cui si è detto,
a ritenere verosimile l'insorgenza di uno stato di sofferenza interiore.
Peraltro, le ricadute emotive del sinistro sul danneggiato sono state confermate anche in sede testimoniale.
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Ne consegue che può riconoscersi, in favore dell'attore, il risarcimento del danno morale, il quale, è opportuno ribadirlo, non è affatto ristorato dall'indennizzo , e pertanto, in applicazione del principio di CP_4 omogeneità di cui si è già detto supra, alcuna decurtazione può essere operata.
8.1.2. Venendo alla relativa quantificazione, da operarsi in via equitativa, pur a fronte della netta distinzione ontologica del danno morale rispetto a quello biologico (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164), può ritenersi corretta la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico, posto che tale modalità ha “ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo” (v. Cass. sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024).
Del resto, si è osservato che “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le
Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art.
138, comma 3, C. Ass.” (in tali termini l'ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 della Corte Suprema di Cassazione).
Dunque, considerati i parametri delle Tabelle meneghine, che prevedono,
a fronte di un danno biologico del 31%, un incremento del 47% a titolo di danno morale, si perviene alla somma di € 62.379,00 (€ 132.719,00 di
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danno biologico x 0,47), la quale va decurtata del 50% in applicazione del concorso di responsabilità, sicché i convenuti vanno condannati al pagamento solidale, in favore dell'attore, della somma di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale.
Anche su tale somma, devalutata alla data del sinistro (25/05/2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/05/2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
8.2. Non può, invece, riconoscersi l'ulteriore incremento legato alla personalizzazione, posto che non sono emerse, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare un ulteriore incremento dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 5865/21, n. 28988/19, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche sportive e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale, si veda Cass.
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n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. 28988/2019).
Né tali circostanze, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, possono rinvenirsi nella perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali, poiché essa “costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno (Tribunale Napoli sez.
VI, 10/10/2023, n.9191).
Conseguentemente, non essendo state dimostrate (né, a monte, allegate) circostanze idonee a fondare una personalizzazione del risarcimento, non è consentito un ulteriore incremento delle somme spettanti da titolo di danno non patrimoniale.
9. Quanto ai danni di tipo patrimoniale, deve escludersi una compromissione risarcibile della capacità lavorativa specifica, dal momento che l'espletata CTU ha riscontrato, sul punto, soltanto “una maggiore usura lavorativa di tipo lieve”, e non è stata dimostrata una compressione del reddito percepito in seguito al sinistro.
10. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, degli importi di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale ed € 3.593,75 a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo.
11. Quanto alle spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, ne va disposta la compensazione al 50%, laddove il restante 50% andrà a carico delle parti convenute, e tanto nella misura liquidata in dispositivo per l'intero (1/1), facendo applicazione dei valori medi del D.M. n. 55/14 (scaglione da € 26.001 a € 52.000) parametrati al decisum (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
16 Proc. n. 251/2021 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 251/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, degli importi di € 31.189,50 a titolo di risarcimento per il danno morale ed €
3.593,75 a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per l'intero (1/1) in €
1.214,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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