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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12502/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12502/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 53 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VILLANI CECILIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25/03/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino il 26.05.2011, e a Torino il 01.01.2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Orbassano (TO), Piazza Paolo Borsellino e
Giovanni Falcone, 2 int.1, condotta in locazione, alla IG.ra , con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono, la quale continuerà ad abitarvi insieme con i figli e prendendo atto che il Per_1 Per_2 IG. dovrà trasferirsi e cambiare residenza, entro e non oltre 10 giorni dall'udienza Parte_2 presidenziale.
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso la madre in Orbassano (TO), Piazza Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, 2 int.1, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il IG. salvo diversi accordi con l'altro genitore, possa vedere e tenere con sé i Pt_2 figli e - nella settimana in cui terrà i minori nel week end, due pomeriggi infrasettimanali, Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui non terrà i minori nel week end, due pomeriggi infrasettimanali di cui uno dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, e l'altro dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando li accompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici;
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio sino alle ore 20,00 della domenica, allorquando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- per una settimana nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori la permanenza dei minori nelle singole festività del Natale o del Capodanno;
- ad anni alterni, per una settimana consecutiva, nelle vacanze pasquali;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi con la madre;
- per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Eventuali frequentazioni in orari e con modalità diverse da quelle sopra previste potranno esser concordate tra i genitori;
in ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui i periodi di vacanza verranno trascorsi e sui recapiti telefonici e indirizzi utili per poter eventualmente raggiungere i minori. - I genitori avranno la facoltà di partecipare ai colloqui con gli insegnanti e in generale, di partecipare in modo paritario ad ogni decisione afferente la formazione scolastica ed educativa dei figli. A tal fine si impegnano a comunicare l'uno all'altro, le date e gli orari di ricevimento degli insegnanti e quelli delle convocazioni scolastiche periodiche.
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il cinque di ogni mese, a titolo Pt_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di euro 300,00 Per_1 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e ciò sino al raggiungimento della loro autonomia economica (reperimento di idoneo reddito da lavoro); resta in capo alla IG.ra il diritto di richiedere e percepire l'assegno unico nella misura del 100%, nonché di Parte_1 godere del 50 % delle detrazioni fiscali.
DISPONE che i ricorrenti si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese scolastiche (iscrizione, retta, corredo scolastico, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico), extrascolastiche (corsi di lingua e/o, musicali, spese per soggiorni e/o colonie estive), sportive
(iscrizioni, attrezzature ed abbigliamento) e mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e/o necessitate, ed in ogni caso secondo i criteri contenuti nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato aperto presso l'istituto di credito verrà Controparte_1 chiuso e le somme residue verranno divise tra le parti nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che la IG.ra si impegna a versare al IG. mensilmente, entro le Parte_1 Pt_2 singole scadenze, il 50% dell'importo dovuto per la rata del finanziamento Findomestic, contratto in costanza di matrimonio, e così sino all'estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12502/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 53 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VILLANI CECILIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25/03/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino il 26.05.2011, e a Torino il 01.01.2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Orbassano (TO), Piazza Paolo Borsellino e
Giovanni Falcone, 2 int.1, condotta in locazione, alla IG.ra , con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono, la quale continuerà ad abitarvi insieme con i figli e prendendo atto che il Per_1 Per_2 IG. dovrà trasferirsi e cambiare residenza, entro e non oltre 10 giorni dall'udienza Parte_2 presidenziale.
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2 residenza prevalente presso la madre in Orbassano (TO), Piazza Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, 2 int.1, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il IG. salvo diversi accordi con l'altro genitore, possa vedere e tenere con sé i Pt_2 figli e - nella settimana in cui terrà i minori nel week end, due pomeriggi infrasettimanali, Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui non terrà i minori nel week end, due pomeriggi infrasettimanali di cui uno dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, e l'altro dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando li accompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici;
- a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio sino alle ore 20,00 della domenica, allorquando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- per una settimana nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori la permanenza dei minori nelle singole festività del Natale o del Capodanno;
- ad anni alterni, per una settimana consecutiva, nelle vacanze pasquali;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi con la madre;
- per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Eventuali frequentazioni in orari e con modalità diverse da quelle sopra previste potranno esser concordate tra i genitori;
in ogni caso i genitori dovranno informarsi vicendevolmente sul luogo in cui i periodi di vacanza verranno trascorsi e sui recapiti telefonici e indirizzi utili per poter eventualmente raggiungere i minori. - I genitori avranno la facoltà di partecipare ai colloqui con gli insegnanti e in generale, di partecipare in modo paritario ad ogni decisione afferente la formazione scolastica ed educativa dei figli. A tal fine si impegnano a comunicare l'uno all'altro, le date e gli orari di ricevimento degli insegnanti e quelli delle convocazioni scolastiche periodiche.
pagina 2 di 3 DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il cinque di ogni mese, a titolo Pt_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di euro 300,00 Per_1 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e ciò sino al raggiungimento della loro autonomia economica (reperimento di idoneo reddito da lavoro); resta in capo alla IG.ra il diritto di richiedere e percepire l'assegno unico nella misura del 100%, nonché di Parte_1 godere del 50 % delle detrazioni fiscali.
DISPONE che i ricorrenti si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese scolastiche (iscrizione, retta, corredo scolastico, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico), extrascolastiche (corsi di lingua e/o, musicali, spese per soggiorni e/o colonie estive), sportive
(iscrizioni, attrezzature ed abbigliamento) e mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e/o necessitate, ed in ogni caso secondo i criteri contenuti nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato aperto presso l'istituto di credito verrà Controparte_1 chiuso e le somme residue verranno divise tra le parti nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che la IG.ra si impegna a versare al IG. mensilmente, entro le Parte_1 Pt_2 singole scadenze, il 50% dell'importo dovuto per la rata del finanziamento Findomestic, contratto in costanza di matrimonio, e così sino all'estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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