Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/12/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE TE
composta dai seguenti magistrati MA ER Presidente PE IA ME Consigliere relatore Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24407 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
-Associazione G., (cod. fisc. omissis), avente sede legale in
omissis, via omissis in persona del legale rappresentante pro
tempore, sig.ra L.S. (cod. fisc. omissis) residente in omissis, via omissis;
-L.G., (cod. fisc. omissis), nato a omissis il
omissis, ivi residente in via omissis, legale rappresentante dell’Associazione G. all’epoca dei fatti.
Nessuno costituito in giudizio.
Uditi, nell’udienza del 19 novembre 2025, il relatore e il Pubblico Ministero, come da verbale.
Rilevato in
FATTO
1. Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Procura ha riportato i fatti di seguito riassunti.
1.1. La vertenza in oggetto origina da una segnalazione del 15 giugno 2023, effettuata alla Procura contabile competente da parte della Direzione Cultura e Commercio Settore Promozione delle attività culturali della Regione Piemonte, avente ad oggetto un presunto danno erariale per effetto della mancata restituzione da parte di alcuni Enti di contributi regionali oggetto di provvedimento di revoca e di riscossione coattiva in itinere.
Sono stati indicati diversi beneficiari di contributo regionale risultati inadempienti, in riferimento ai quali sarebbe in corso la gestione del servizio di riscossione coattiva in capo alla concessionaria, SORIS S.p.A. Tra questi, l’Associazione Associazione G. (di seguito anche “Associazione”),
rispetto alla quale si sarebbe verificato un danno per un ammontare di € 10.308,01, corrispondente al contributo regionale revocato con determinazione dirigenziale n. 10/A2003C/2023 del 24 gennaio 2023.
1.2. Relativamente alla posizione debitoria di cui trattasi, precisa la Procura contabile che l’intera disciplina relativa alle modalità e ai requisiti per la concessione di contributi era contenuta nel testo normativo della Legge regionale 28.8.1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”, abrogata dalla successiva Legge regionale 1.8.2018, n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura”, che consentiva l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività e dei beni culturali (Art. 6, comma 1).
1.3. Per detta Associazione, come per gli altri beneficiari inadempienti, a seguito di richiesta istruttoria da parte della Procura contabile, in data 4 luglio 2023 perveniva documentazione integrativa relativa ai carichi affidati a SORIS S.p.A. ovvero: domanda/istanza di contributo protocollata in arrivo al n. 6704/DB1804 del 7 aprile 2014; determinazione dirigenziale di concessione n. 415/db1804 del 4 agosto 2014; determinazione dirigenziale n. 10/A2003C/2023 del 24 gennaio 2023 di revoca; attestazione di avvenuta notifica della revoca (ricevuta di avvenuta notifica all’indirizzo PEC del beneficiario); disciplinare di Servizio approvato con determinazione dirigenziale n. 293 del 20.5.2022, relativo alla vigente Convenzione quadro stipulata tra Regione Piemonte e SORIS S.p.A. per l’affidamento in regime di in house providing del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all’accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali approvata con D.G.R. n. 33-4350 del 16.12.2021; minuta di carico generata dal programma gestionale della riscossione “Sorinet” di SORIS S.p.A. attestante l’avvenuto caricamento del flusso relativo alla posizione.
1.4. Circa eventuali interruzioni del termine prescrizionale la Regione ha precisato che, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, lett. b), del Disciplinare di Servizio, l’affidataria del servizio “provvede alla gestione diretta degli esiti delle notificazioni mediante caricamento degli atti relativi sul proprio archivio digitale, al monitoraggio degli esiti e agli adempimenti relativi ai successivi tentativi di notificazione” e che, al riguardo, nessuna comunicazione risultava essere pervenuta, da parte della Soris S.p.A., quale agente contabile della Regione, in merito alla sussistenza di eventuali cause di interruzione della prescrizione. Tanto significava che, un compiuto riscontro sull’eventuale intervento dei termini prescrizionali potesse essere fornito esclusivamente dalla SORIS S.p.A., nella veste di concessionaria del servizio di riscossione.
1.5. A seguito di richiesta formulata direttamente dalla Procura alla concessionaria, quest’ultima comunicava che, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, la notifica di ingiunzione di pagamento all’Associazione nella persona della rappresentante legale sig.ra L.S. si perfezionava per compiuta giacenza del plico in data 28.12.2023.
1.6. Falliti i tentativi da parte dell’Associazione di addivenire a un piano di dilazione, e non rinvenendo in capo alla stessa alcun bene che potesse essere oggetto delle azioni coattive previste dal titolo II del DPR n. 602/1973, SORIS S.p.A. attivava la procedura di coobbligazione del credito nei confronti della rappresentante legale con conseguente emissione di un’ingiunzione alla sua persona.
1.7. Dalla lettura complessiva degli tali atti di causa sarebbero emersi profili di responsabilità erariale che avrebbero indotto la Procura a notificare all’Associazione G., in persona del legale rappresentante pro tempore,
sig.ra L.S. ed al sig. L.G., quale legale rappresentante dell’Associazione G. all’epoca dei fatti, un invito a dedurre in seguito al quale non sono state presentate deduzioni, né è stata richiesta l’audizione personale ai sensi dell’art. 67, comma 2, c.g.c.
1.8. Al termine dell’attività istruttoria, pertanto, la Procura, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre notificato, ha proceduto con la citazione in giudizio degli odierni convenuti, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella parte motivazionale del medesimo atto.
2. Il convenuto L.G., tramite il suo difensore, in data 13.10.2025 ha depositato un’istanza nella quale ha dichiarato che l’Associazione fin dal mese di febbraio u.s. avrebbe ottenuto da SORIS S.p.A. provvedimento di rateizzazione dell’importo dovuto di euro 10.308,01 in n. 51 ratei con relativo interesse (per complessivi euro 10.933,09) e spese per agente di riscossione (per 966,39 già versate in unica soluzione con la prima rata).
La difesa nella medesima istanza ha chiesto pertanto che la Procura, ai sensi e per gli effetti dell’art 110 c.g.c., rinunciasse agli atti del processo, attestando la formale dichiarazione da parte del signor L.G. ad accettare l’eventuale rinuncia da parte della Procura.
Lo stesso difensore ha precisato che l’Associazione a mezzo della sua legale rappresentante pro tempore, fin da prima della notifica degli atti del presente giudizio avrebbe motu proprio attivato la procedura di definizione amministrativa dilazionata per il pagamento del debito con ciò riconoscendone la debenza; la stessa starebbe provvedendo al pagamento nei termini concessi dall’agente della riscossione, impegnandosi altresì a corrispondere gli interessi.
Pertanto, la difesa del signor L. ha chiesto alla Procura di non compiere ulteriori atti processuali anche al fine di evitare gli oneri della costituzione in giudizio e alla Sezione di dichiarare cessata la materia del contendere. Sono stati allegati all’istanza il piano di ammortamento che consta di n. 51 rate mensili di euro 214,39 e ricopre un periodo che va da aprile 2025 a giugno 2029, nonché i giustificativi dei pagamenti da aprile ad agosto 2025.
In data 10.11.2025 è stata trasmessa a mezzo PEC documentazione integrativa recante i giustificativi dei pagamenti anche dei mesi di settembre e ottobre 2025.
3. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di citazione e confermato le conclusioni già rassegnate. Si è opposto alla richiesta di rinuncia agli atti presentata dalla difesa del signor L. negli scritti sopra richiamati, sottolineando l’attualità del danno, atteso che la rateizzazione del debito concessa al convenuto consta di 51 ratei ed al momento risultavano esserne stati pagati soltanto sette.
Nessuno presente per i convenuti.
4. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, che non risultano costituiti nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
2. La domanda merita accoglimento.
Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006; Cass., S.U., ord. n. 5019/2010; Cass., S.U., ord. n. 111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).
Come ricordato da questa Sezione, “il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n. 20/2011 e n. 256/2011)” (Sez. Piemonte, n. 56/2023).
In particolare, la diretta attribuibilità di una responsabilità amministrativa anche in capo ad un’associazione, in via solidale con chi ha operato in suo nome e per suo conto, è pacifica per la giurisprudenza anche di questa Sezione che, in fattispecie simile, si è recentemente pronunciata ritenendo che “alla responsabilità dell’Associazione percettrice del finanziamento pubblico […] in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale del rappresentante legale qui convenuto” (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 309/2024, nonché da ultimo n. 295/2025).
2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, n.203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge il mancato accertamento del perseguimento delle finalità del finanziamento, con il che risulta acclarato, in difetto di documentazione probatoria di parte di segno contrario, il non utile impiego dell’erogazione pubblica (rectius, l’indimostrata destinazione delle risorse assegnate alle predeterminate pubbliche finalità).
L’Associazione beneficiaria, come rappresentato nell’atto di citazione, risulta infatti non aver presentato entro i termini, né successivamente, la rendicontazione finale delle spese attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato.
Trattasi di omissioni che hanno costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo erogato e non restituito.
Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un’irregolarità, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE e di questa Corte in materia di erogazione di fondi (comunitari).
La giurisprudenza contabile, del resto, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (C. conti, Sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152).
Va inoltre precisato che, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, spetta in ogni caso al percettore beneficiario degli stessi dimostrarne il corretto impiego, nell’an, nel quando e nel quomodo, e, dunque, la coerenza del beneficio alle finalità previste (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), fornendo gli idonei elementi di riscontro - in primis, attraverso l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione - rispetto alle obbligazioni assunte al momento dell’ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).
Ne consegue che la prova dell’illiceità della condotta contestata a carico dei convenuti deve ritenersi pienamente raggiunta. Infatti, la dimostrazione puntuale, da parte del percettore, della coerenza dell’attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce il presupposto indispensabile per la liceità della stessa (cfr. questa Sezione, n.130/2015 e, da ultimo, n.56/2023).
2.3. Evidente è anche il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti che hanno presentato la domanda di contributo ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.
2.4. Alla responsabilità della Associazione, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale degli altri soggetti, persone fisiche, che, sia pure a diverso titolo e in periodi differenti hanno rappresentato ovvero partecipato all’amministrazione della stessa.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, infatti, ammissibile la chiamata in giudizio di detti soggetti, sempre in aggiunta all’instaurazione del rapporto processuale nei confronti dell’ente collettivo di riferimento (nella specie incardinato), laddove abbiano comunque inciso, nell’esercizio delle proprie funzioni, sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla P.A. (cfr. Sezione per la Regione Sicilia n.2157/2008; Sezione Liguria n.315/2008; Sezione Puglia n.1165/2006; Sezione Toscana n.6/2006; Sezione Veneto n.507/2002; Sezione Lazio, sent. n.175/2021 e, di questa Sezione, n.204/2021).
È infatti evidente che lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione e l’omessa restituzione delle stesse sono senz’altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti dei medesimi, quali legali rappresentanti ovvero amministratori della società percettrice, in considerazione delle tipiche responsabilità connesse alle rispettive cariche ricoperte nel corso degli anni.
Nel caso di specie, si rinviene pertanto la responsabilità oltre che della Associazione G., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra L.S., anche di L.G., legale rappresentante dell’Associazione G. all’epoca dei fatti.
2.5. Quanto all’elemento soggettivo, si condivide la prospettazione attorea offerta nell’atto introduttivo del giudizio, risultando accertata l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, caratterizzata dalla intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l’erogazione del finanziamento.
Come più volte ritenuto da questa Sezione, infatti, la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n.227/2022 e n.56/2023).
D’altra parte, nel caso di specie, la condotta tenuta dai convenuti conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr. da ultimo di questa Sezione, sent. n.56/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 “Principi contabili generali”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’ER (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, 29/5/2015 n.128).
3. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, per quanto fin qui argomentato, non può che accogliersi la domanda attorea di condanna, in solido, dei convenuti, dovendosi peraltro anche rigettare l’istanza formulata dalla difesa del convenuto L. di dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la mancata rinunzia agli atti da parte della Procura ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e in ogni caso avuto riguardo alla attualità del danno.
Ritiene invece la Sezione, al riguardo, di dover prendere atto del piano di rateizzazione concesso da SORIS S.P.A. con riferimento all’importo dovuto di euro 10.308,01 da restituire in 51 ratei con relativo interesse per l’importo complessivo di euro 10.933,09, oltre alle spese per agente di riscossione pari a 966,39; parimenti questo Collegio non può non considerare le somme già versate, come risultante dalla documentazione agli atti di causa e riconosciuto in pubblica udienza anche dalla Procura contabile, ovvero quelle corrispondenti ai primi sette ratei, di cui il primo comprensivo delle sopracitate spese per la riscossione.
Pertanto, il danno accertato corrisponde a complessivi 9.432,36 euro.
Tale importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto, in sede di esecuzione, dell’eventuale parziale refusione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’ER dello Stato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
-dichiara la contumacia dei convenuti;
-condanna in solido, Associazione G., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra L.S. e L.G.,
legale rappresentante dell’Associazione G. all’epoca dei fatti, al pagamento, in favore della REGIONE TE di complessivi euro 9.432,36 (novemilaquattrocentotrentadue/36), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo;
-condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’ER, liquidate in euro 910,18 (novecentodieci/18).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
MA ER Presidente PE IA ME Consigliere estensore Cristiano BALDI Consigliere Il Giudice Estensore Il Presidente
PE IA ME MA ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 24/12/2025 Il Direttore della Segreteria
RI UG
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente
MA ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 24/12/2025 Il Direttore della Segreteria
RI UG
F.to digitalmente
- pag. 8 di 9 -