Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 99
CS
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OS21

    Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l'aggiudicazione in quanto la ER RA era sprovvista della qualificazione SOA OS21 e non aveva dichiarato il subappalto necessario.

  • Rigettato
    Errata valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione

    Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando che la mancata dichiarazione del subappalto necessario nel DGUE non poteva essere sanata tramite soccorso istruttorio, costituendo un vizio radicale dell'offerta. La dichiarazione negativa di subappalto non era ambigua e il principio di autoresponsabilità imponeva al concorrente di compilare la documentazione con scrupolo.

  • Rigettato
    Eccezioni preliminari non esaminate dal TAR

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità, confermando la decisione del TAR che aveva ritenuto corretta l'interpretazione della lex specialis e il possesso dei requisiti da parte della ricorrente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Il Consiglio di Stato ha confermato la condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza dell'appellante.

  • Accolto
    Violazione delle norme di gara per mancanza di requisiti

    Il TAR ha accolto la domanda, annullando l'aggiudicazione e disponendo il subentro della ricorrente nel contratto.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 7 gennaio 2026, che ha rigettato l'appello proposto da una cooperativa agriforestale contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. La parte appellante contestava l'aggiudicazione di un appalto per lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico, sostenendo di aver rispettato i requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis, in particolare per la categoria scorporabile OS21. La ricorrente lamentava che il TAR avesse erroneamente ritenuto che non avesse dimostrato il possesso di tali requisiti, nonostante avesse presentato un contratto di avvalimento.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, argomentando che la cooperativa non aveva dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto necessario per la categoria OS21 nel DGUE, e che tale omissione non poteva essere sanata tramite soccorso istruttorio. Il giudice ha sottolineato l'importanza della responsabilità dell'operatore economico nella compilazione della documentazione di gara, evidenziando che la mancanza di una dichiarazione chiara e tempestiva riguardo al subappalto necessario costituiva un vizio dell'aggiudicazione. Pertanto, la sentenza ha ribadito il principio di autoresponsabilità e l'intangibilità delle dichiarazioni rese in sede di offerta, confermando l'inefficacia dell'aggiudicazione a favore della cooperativa.

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Commentari2

  • 1La mancata dichiarazione del subappalto necessario esclude il soccorso istruttorioAccesso limitato
    Amedeo Di Filippo · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2026

  • 2Subappalto necessario non dichiarato: illegittimo il soccorso istruttorio
    Enza Paglia · https://www.publika.it/ · 22 gennaio 2026

    Il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 07 gennaio 2026 n. 99 interviene sulla possibilità o meno di attivare il soccorso istruttorio nel caso di mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto necessario. Nel caso di specie nel modello di dichiarazione, nella sezione dedicata al subappalto, per mero errore di battitura, era stato riportato "No" dall'operatore economico, errore che secondo parte ricorrente poteva essere sanato con il ricorso al soccorso istruttorio. Posizione non condivisa dal Giudice di prime cure e richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale “una dichiarazione negativa di subappalto . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 99
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 99
Data del deposito : 7 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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