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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1692/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. PASIMENI STEFANIA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
E
(cod. fisc.: ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace –
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. in sede
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalla sola parte ricorrente l'1/4/2025, per l'udienza con trattazione scritta in pari data, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile (si tratta, in realtà, di matrimonio con rito concordatario, come risulta dalla certificazione in atti) con
[...]
in MESAGNE il 10/07/2007 e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la CP_1 separazione dal marito, instando in via accessoria unicamente per la permanenza dell'abitazione familiare – di porprietà della propria madre – nella propria disponibilità, e all'esito del passaggio in giudicato della pronunzia di separazione anche la declaratoria di divorzio.
Nessuno compariva in giudizio né si costitiuiva per il resistente.
Regolarizzato il contradditorio, con ordinanza del 25/5/2025, all'esito dell'udienza con trattazione scritta dell'1/4/2025, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente e, tenuto conto delle richiesta avanzate dalla ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione per l'esame della domanda di separazione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Il contegno non oppositivo alla domanda tenuto dal resistente corrobora i superiori assunti.
1 Non sono state proposte domande accessorie dalla ricorrente, atteso che la casa coniugale, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., resterà regolata dal relativo titolo.
La pubblicità della presente decisione segue per legge.
Il giudizio deve proseguire per l'esame della contestuale domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese va rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
a) PRONUNZIA la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Mesagne in data 10/07/2007, con atto CP_1 trascritto al n. 47, parte 2, serie A, dell'anno 2007.
b) ORDINA al comnpetente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mesagne di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
d) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
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