Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1512/2024
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE AGRARIA
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Arcella Giudice onorario
Geom. Esperto Parte_1
Geom. Gennaro Amitrano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1512/2024 R.G., avente ad oggetto: rilascio fondo e pagamento canoni di affitto insoluti, trattata all'udienza collegiale del 06.05.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. dott. con sede in Parte_2 Parte_3
Roma, alla Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/B ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via
Vincenzo Monti n.7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti
ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente CP_1 C.F._1
a Pompei alla via Provinciale Fontanelle n. 219, elettivamente domiciliato in via C. Alberto, 59 presso l'avv. Maria Padulosi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 06.05.2025 le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle rispettive difese ed atti di causa.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.01.2024, la in persona Parte_2
del legale rapp.te p.t., premetteva di essere proprietaria, per acquisto fattone dall'CE di
NA in virtù di atto di compravendita per notar del 16.02.2008 (rep. n. 1904, racc. Persona_1
n. 11129), di un fondo sito in Pompei, denominato “Lattaro”, della superficie catastale di ettari 9, are
63 e centiare 39, identificato al NCT del predetto Comune al foglio 18, p.lle 775, 101 e 109; che in forza del menzionato atto di acquisto, la società attrice subentrava ope legis nel contratto di affitto agrario del fondo rustico della porzione identificata al n. 18 e n. 20 di mq 4343, con decorrenza dal
06.05.2005 e della durata di anni nove (registrato all'Agenzia delle Entrate di NA 2 al n. 203/82), stipulato dall'CE di NA con il sig. che con diffida stragiudiziale del CP_1
14.12.2019, la comunicava formale disdetta del predetto contratto di affitto, Parte_2
con invito al rilascio del fondo detenuto dalla conduttrice libero da persone e cose alla naturale scadenza, invitandola nel contempo al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, per il complessivo importo sino ad allora maturato di euro 7.656,16 oltre euro 750,00 per l'anno 2019; che tale diffida non sortiva effetto alcuno, non avendo il né provveduto alla liberazione del fondo, CP_1 né adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni di affitto, accumulando così una morosità complessiva di euro 12.156,16; che in data 14.12.2019 veniva pertanto trasmessa alla conduttrice, domanda di conciliazione ex art 11 del d.lgs. 150/2011; che, quindi, il giorno 12.02.2020 presso la sede del Servizio Territoriale Provinciale (ex STAPA – CePICA) di NA, si teneva il primo incontro finalizzato alla conciliazione della insorgenda lite, conclusosi con esito negativo, stante la impossibilità per le parti di trovare un accordo;
che, pertanto, risultavano soddisfatti tutti gli oneri imposti dalla legge quali condizioni di procedibilità della domanda. Tanto premesso e rilevato l'interesse della società attrice ad ottenere la liberazione del fondo, attualmente illegittimamente occupato dal in ragione dell'avvenuta scadenza del contratto a seguito di formale disdetta, CP_1 ed il pagamento dei canoni di affitto non corrisposti, la adiva l'intestato Parte_2
Tribunale – Sezione specializzata Agraria, al fine di sentire convalidare l'intimato sfratto per finita locazione, o in subordine, per morosità ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai danni di per l'importo di euro 12.156,16 per il pagamento dei canoni di locazione CP_1
scaduti e non corrisposti alla data della citazione nonché per i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio;
in caso di opposizione dell'intimata, instava per la emissione di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, con contestuale mutamento del rito per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 13.05.2024, il quale CP_1
deduceva, in via preliminare ed in rito, la non ammissibilità anche nei rapporti agrari del ricorso alla convalida di sfratto per finita locazione e/o morosità.
2 Ancora, in via preliminare, il convenuto deduceva la pendenza fra le medesime parti di altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto riscatto del bene da parte dello stesso avente CP_1
diritto di prelazione;
giudizio invero definito nella more con sentenza della Corte di Appello di NA
n. 710/2024 depositata in data 19.02.2024, con cui il collegio aveva rigettato l'appello proposto, fra gli altri, anche da definendo quindi la controversia in favore della società acquirente, CP_1
odierna attrice. Il convenuto, richiamata la giurisprudenza di legittimità che afferma un rapporto di pregiudizialità fra la controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto riscatto agrario, in quanto avente efficacia ex tunc sostituendo all'originario acquirente il retraente vittorioso, e la controversia avente ad oggetto – come nel caso che ne occupa – il rilascio del fondo da parte dell'affittuario, in via preliminare chiedeva la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art 295
c.p.c., non essendo ancora passata in giudicato la pronuncia della Corte di Appello.
In ogni caso, avendo l'attrice notificato la diffida al ed avviato il procedimento di CP_1
conciliazione innanzi allo in pendenza del menzionato giudizio innanzi alla Corte di CP_2
Appello, eccepiva la improcedibilità della domanda proposta, non potendo l'attrice attendere a tali adempimenti prodromici alla instaurazione del presente giudizio, prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto l'accertamento dell'esercizio del riscatto agrario da parte dell'affittuario.
Ancora, deduceva la improcedibilità della domanda anche sotto altro profilo, ritenendo la mancata corrispondenza fra quanto oggetto di diffida prima e di richiesta di conciliazione innanzi allo Stapa-
Cepica poi, e quanto oggetto del presente giudizio.
Nel merito, il convenuto si opponeva alla domanda principale di rilascio del fondo per finita locazione, deducendo l'erronea indicazione della data di scadenza del contratto da parte della società attrice. A tal fine il eccepiva la nullità della clausola di cui al punto 3 del contratto con CP_1
l'CE di NA (all'epoca proprietaria del fondo), in quanto convenuta in deroga alla durata quindicennale prevista ex lege, senza separata sottoscrizione e senza la previa partecipazione dei rappresentanti di categoria alle trattative che avrebbero dovuto precedere la stipula del contratto stesso;
contratto che, di contro, veniva strutturato come un contratto per adesione (come comprovato dall'identità di contenuto di tutti i contratti sottoscritti dai coloni con l'CE in pari data), la cui sola firma veniva raccolta alla presenza dei rappresentanti di categoria, in violazione delle garanzie previste dall'art 45 l. agraria.
Di qui l'applicabilità del termine legale di durata del contratto, pari a quindici anni e tacitamente rinnovato, in mancanza di tempestiva disdetta, per ulteriori quindici anni, con conseguente naturale scadenza alla data del 28.11.2034 (secondo quanto dedotto in comparsa).
In ogni caso, evidenziava il che, anche a voler diversamente opinare, alcuna deroga le parti CP_1
3 avevano convenuto alla previsione di cui all'art 4 l. agraria che, in mancanza di tempestiva disdetta, prevede il rinnovo del contratto per la durata di ulteriori quindici anni dalla scadenza;
scaduto il contratto ed in mancanza di tempestiva disdetta, il termine di scadenza andrebbe quindi individuato nella data del 28.11.2028 (secondo quanto indicato in comparsa).
Quanto alla subordinata richiesta di sfratto per morosità, poi, il convenuto ne eccepiva la infondatezza, non potendosi configurare in capo al alcun inadempimento all'obbligo di CP_1
versamento dei canoni in pendenza del giudizio di riscatto agrario, attesa la incertezza circa la effettiva sussistenza di tale obbligo a fronte della pretesa di subentro nel contratto di acquisto del cespite locato. In ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme maturate prima del
2014, stante la intervenuta interruzione del relativo termine di decorrenza solo a far data dalla notifica della missiva stragiudiziale di diffida del 14.12.2019.
Comparse le parti all'udienza collegiale del 14.05.2024, le stesse si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare l'attrice insisteva per la convalida dello sfratto o, in subordine, per l'emissione di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, mentre il convenuto si opponeva in ragione delle eccezioni tutte formulate in atti;
il collegio con ordinanza depositata in data 17.05.2024, valutata la proponibilità e procedibilità della sola domanda di sfratto per finita locazione, rigettava la richiesta della di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva Parte_2 il mutamento di rito, fissando l'udienza del 19.11.2024 per il prosieguo del giudizio ed assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
A tanto provvedeva la sola attrice, mediante deposito in data 30.10.2024 di memoria integrativa con la quale reiterava tutte le domande già proposte con l'atto introduttivo di giudizio, contestando le eccezioni proposte dalla convenuta. Quanto alle eccezioni preliminari di improponibilità ed inammissibilità delle domande, l'attrice si riportava, facendole proprie, alle valutazioni sul punto espresse dal collegio con la richiamata ordinanza depositata in data 17.05.2024 e, quanto alla individuazione della scadenza contrattuale, sosteneva la infondatezza della dedotta nullità della clausola di cui all'art 2 del contratto, pattuita in deroga alla durata legale dei contratti agrari e validamente approvata dal convenuto con separata sottoscrizione ed alla presenza, attestata in atti, del rappresentante di categoria, nonché l'individuazione del più breve termine di durata di nove anni anche in relazione alla successiva tacita proroga contrattuale, tenuto conto della volontà delle parti come emergente dalla interpretazione del contratto.
A specificazione ed integrazione delle domande proposte in citazione, poi, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, tenuto conto che, come pacificamente emerso nel corso del giudizio alla luce delle difese esperite, la stessa non aveva mai adempiuto all'obbligo di versamento del canone di affitto pattuito.
4 All'udienza collegiale del 14.01.2025 (così differita d'ufficio), le parti di riportavano ai propri atti ed il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione alla successiva udienza del 06.05.2025; quindi, disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore in attuazione del decreto n. 33/2025, alla predetta udienza, udita la discussione e sentite le conclusioni rese dalle parti in lite, all'esito della camera di consiglio, il collegio decideva la controversia dando lettura del dispositivo in udienza.
In via preliminare ed in rito, il collegio ritiene di prestare adesione all'indirizzo, assolutamente maggioritario e condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che, aderendo ad una interpretazione letterale dell'art 657 c.p.c. nella parte in cui fa espressamente riferimento “all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono”, ritiene il procedimento per convalida di sfratto applicabile anche alle controversie che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17 del 04/01/2000 che ha ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria;
nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Mantova, 19.04.2012)
Ancora in via preliminare, quanto alla richiesta di sospensione della presente controversia in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di NA relativa al giudizio di prelazione agraria avente ad oggetto il fondo per cui è causa e pendente, fra gli altri, anche fra le odierne parti in lite, nonché in ordine alle eccezioni di improponibilità ed improcedibilità delle domande proposte dall'attrice, ritiene il collegio di potersi integralmente richiamare alle motivazioni rese sul punto con l'ordinanza depositata in data 17.05.2024.
Alla luce della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, come proposta dall'attrice nella memoria del 30.10.2024, occorre tuttavia precisare quanto segue.
Ferma l'ammissibilità di tale domanda nuova alla luce dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023: “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una
"causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale”), va rilevato come anche per tale domanda, al pari di quella di sfratto per morosità, non possa ritenersi ritualmente
5 assolta la condizione di procedibilità del previo tentativo di conciliazione innanzi allo Stapa – Cepica.
Va anche in questa sede richiamato l'orientamento pacifico della Suprema Corte, secondo cui “in materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del “petitum” e della “causa petendi“,
a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest'ultima contenga il meno di quella.” (Cassazione Civile, Sez. III Ord., 26-06-2019, n.
17059; in senso conforme Cassazione Civile, Sez. III Sent., 18-06-2019, n. 16281 secondo cui “il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).”)
Tanto premesso in diritto, va osservato come nella diffida stragiudiziale inoltrata a la CP_1 società attrice abbia, testualmente, reiterato “al medesimo conduttore la formale disdetta del contratto di locazione de quo con invito al rilascio del fondo libero da persone e cose alla sua naturale scadenza, come già comunicato” e nell'istanza di conciliazione innanzi allo CP_2
si sia riportata al contenuto della detta diffida, ribadendone il contenuto.
È evidente, pertanto, come l'oggetto della domanda di conciliazione, e prima ancora della diffida, non possa ritenersi estesa anche alla domanda di risoluzione per inadempimento, domanda autonoma e distinta avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi, atteso che in fase stragiudiziale l'attrice chiedeva il rilascio del fondo per finita locazione e non anche la risoluzione del rapporto per la morosità che il conduttore avrebbe maturato nei confronti della proprietaria del fondo.
Invero, benché nei predetti atti la abbia contestato la morosità al conduttore, Parte_2
la domanda si è limitata alla richiesta di pagamento dei canoni scaduti, senza introdurre la diversa richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligo di versamento dei canoni di affitto. Tanto, all'evidenza, rende improcedibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta nella memoria depositata in data 30.10.2024 alla stessa stregua di quanto statuito per la domanda di sfratto per morosità proposta in via subordinata nell'atto di citazione, non essendo state tali domande ritualmente precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi allo Stapa –
6 Cepica.
Quanto, invece, alla domanda principale di rilascio del fondo per finita locazione (preceduta dal tentativo di conciliazione e dunque procedibile), il convenuto ha dedotto l'erronea indicazione della data di scadenza del contratto da parte della società attrice. A tal fine il ha eccepito la nullità CP_1 della clausola di cui al punto 3 del contratto intercorso con l'CE di NA (all'epoca proprietaria del fondo), in quanto convenuta in deroga alla durata quindicennale prevista ex lege, senza separata sottoscrizione e senza la previa partecipazione dei rappresentanti di categoria alle trattative che avrebbero dovuto precedere la stipula del contratto stesso;
contratto che, di contro, veniva strutturato come un contratto per adesione (come comprovato dall'identità di contenuto di tutti i contratti sottoscritti dai coloni con l'CE in pari data), la cui sola firma veniva raccolta alla presenza dei rappresentanti di categoria, in violazione delle garanzie previste dall'art 45 l. agraria.
Di qui l'applicabilità del termine legale di durata del contratto, pari a quindici anni, decorrente dalla data di decorrenza del contratto del 06.05.2004 e tacitamente rinnovato, in mancanza di tempestiva disdetta, per ulteriori quindici anni.
In ogni caso, evidenziava il che, anche a voler diversamente opinare, alcuna deroga le parti CP_1
avevano convenuto alla previsione di cui all'art 4 l. agraria che, in mancanza di tempestiva disdetta, prevede il rinnovo del contratto per la durata di ulteriori quindici anni dalla scadenza;
scaduto il contratto alla data del 05.05.2013 (in conformità alla durata di nove anni convenuta in deroga dalle parti) ed in mancanza di tempestiva disdetta, il termine di scadenza andrebbe quindi individuato nella data del 05.05.2028.
Osserva il collegio, in primo luogo, come non meriti condivisione l'eccezione di nullità della clausola contrattuale di cui al punto 2) del negozio sottoscritto fra le parti.
Sotto un primo profilo, dalla semplice lettura del contratto, emerge come tale clausola sia stata oggetto di separata e specifica pattuizione, ai sensi dell'art 1341 c.c. da parte di di talché si CP_1
palesa evidentemente infondata la contestazione al riguardo mossa dalla convenuta in questa sede.
Sotto altro profilo, va evidenziato come nel testo del contratto espressamente si dia atto che il contraente affittuario coltivatore diretto sia “assistito dal sig. intervenuto “ai sensi CP_3
della l. n. 203 del 03.05.1982 quale rappresentante sindacale delegato dalla Confederazione Italiana
Agricoltori”, il quale infatti sottoscriverà anch'egli il documento negoziale.
Tale attestazione, ad avviso del collegio, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi probante della regolarità della procedura e della effettiva assistenza prestata dal rappresentante sindacale di categoria. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha rilevato come “in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non
7 attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo).” (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15370 del
21/06/2017; in senso conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17195 del 15/06/2023, secondo cui “in tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti”).
In difetto di qualsiasi prova offerta dal convenuto idonea ad inficiare la valenza di prova legale di tale attestazione, quindi, la relativa eccezione non può che essere disattesa. Né - vale la pena specificare
- un tale onere probatorio può ritenersi assolto sulla scorta dell'argomentazione, tutta presuntiva, che l'uniformità degli schemi contrattuali predisposti nei confronti di tutti gli affittuari sarebbe indice della mancata prestazione di una concreta assistenza in favore dei questi ultimi da parte dei rappresentanti sindacali. Invero, in disparte la apoditticità di tale assunto, va rilevato come tutti i contratti di affitto abbiano avuto ad oggetto varie porzioni, in cui era stato parcellizzato l'unico originario più vasto fondo in proprietà dell'CE di NA, di talché proprio alla luce di tale circostanza va letta e si spiega l'esigenza di una regolamentazione tendenzialmente uniforme di tutti i rapporti di affittanza, ciò che all'evidenza non vale certo ad escludere che gli stessi siano stati sottoscritti dai coltivatori affittuari con consapevolezza ed adeguata previa informazione.
Tanto premesso quanto alla validità della clausola negoziale di cui al punto 3) del contratto, stipulata in deroga alla durata quindicennale dei rapporti di affitto agrario, deve ribadirsi che la previsione, da parte dei contraenti, di una deroga pattizia alla durata del contratto, non può perciò solo intendersi estesa, in via presuntiva o interpretativa, anche alla diversa previsione che determina la durata del rinnovo tacito del contratto.
Ciò in quanto trattandosi di norma di natura cogente è necessario che tale deroga sia espressamente ed inequivocabilmente manifestata dalle parti. Ed infatti ai sensi dell'art. 58 della l. n. 203 del 1982
"tutte le norme previste dalla presente legge sono inderogabili", mentre ai sensi dell'art. 45 della stessa legge, le parti tramite accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni, possono derogare a qualsiasi disposizione in essa contenuta, fermi i limiti posti dal comma 2 dello stesso art. 8 45. Dunque, neppure la durata quindicennale della proroga legale prevista per l'affitto ordinario dall'art. 4 della legge agraria può intendersi implicitamente derogata dalle parti stante il disposto di cui all'art. 58 che, come già riferito, sancisce la natura inderogabile di ogni singola disposizione della legge - inclusa quindi anche quella disciplinante la durata prevista in caso di proroga tacita - salvo quanto disposto dall'art. 45 (cfr. in tal senso si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. III Sent., 30/01/2014,
n. 2082 e Tribunale di Brindisi, sezione agraria, sent n. 20.04.2023)
Da quanto sopra risulta che la mancata disdetta nei termini di legge del contratto di affitto in oggetto ne ha determinato il tacito rinnovo tra le parti per la durata di anni quindici, e precisamente dal
05.05.2013 sino al 05.05.2028.
E' appena il caso di evidenziare, poi, che l'indicazione di un'erronea data di cessazione del rapporto, per essersi lo stesso rinnovato per un ulteriore periodo, per volontà delle parti, ovvero in forza di sopravvenuta disposizione normativa, non impedisce al giudice di condannare il conduttore al rilascio se tale successivo periodo di durata sia venuto a scadere nel corso del giudizio, non potendo sussistere alcun dubbio sulla volontà del locatore di porre fine al contratto e di riottenere la disponibilità del bene locato, seppure per la data che il giudice avrà accertato essere quella della effettiva scadenza, convenzionale o legale (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 16-12-2005, n. 27731;
Cass. civ., sez. III, 30-5-2003, n. 8778). Ed ancora “in tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultrapetizione” (cfr. Cass 10/684; in senso sostanzialmente conf. Cass.
00/12539 e Cass. 06/16120).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la cessazione del rapporto di affitto agrario per cui è causa alla data del 05.05.2028 ed ordinato l'immediato rilascio alla scadenza dell'annata agraria ai sensi degli artt. 47, comma 2, e 39 legge n. 203/1982 (annata agraria che viene a scadere il 10.11.2028).
Da ultimo, venendo alla domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti a far data dal 2008 all'attualità, va osservato che anche rispetto a tale domanda il convenuto ne ha eccepito la improponibilità per non essere stata ritualmente preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria innanzi allo Stapa – Cepica e comunque per indeterminatezza ed illiquidità della somma richiesta. L'eccezione è palesemente pretestuosa e priva di fondamento e pertanto non merita condivisione.
A tal fine basti evidenziare che alcuna indeterminatezza può esservi in ordine all'entità del canone di affitto dovuto, atteso che lo stesso risulta chiaramente determinato nel punto 8) del contratto in essere
9 fra le parti e, pertanto, doveva ritenersi ben noto a che tale contratto aveva sottoscritto. CP_1
Ciò non senza considerare che nella richiesta di conciliazione viene fatto rinvio, come sopra ad altri fini osservato, alla precedente diffida stragiudiziale e nella quale specificamente viene intimato il pagamento della complessiva somma di “euro 7.656,16 riflettente i canoni impagati dal 2008 e sino al 2018, nonché euro 750,00 per l'annualità in corso, oltre interessi e rivalutazione”; tale diffida, peraltro, seguiva a precedente intimazione di pagamento del 6 aprile 2017, anch'essa allegata in atti con la memoria del 30.10.2024 (e non oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto), in cui la chiedeva il pagamento della complessiva somma di “€ 6.659,59 a titolo di Parte_2 canoni di locazione maturati dalla data del 16.02.2008 fino alla data del 31.12.2006”.
Alla luce di tale documentazione, quindi, risulta evidente come la pretesa creditoria vantata dall'attrice sia stata indicata in modo specifico e chiaro, con riferimento all'entità della somma richiesta ed ai canoni impagati, di talché alcun dubbio può sorgere in ordine alla ritualità e proponibilità della relativa domanda.
Viceversa, fondata e meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. A fronte di tale eccezione, infatti, l'attrice nulla ha dedotto, né ha provato ulteriori atti interruttivi antecedenti la menzionata diffida di pagamento dell'aprile 2017. Ne consegue che pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, l'inadempimento del convenuto all'obbligo di pagamento del canone periodico di affitto e considerato che deve trovare applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 2948 n. 3) c.c., la domanda proposta dalla può trovare accoglimento con riferimento ai soli canoni di affitto maturati a Parte_2
far data dal 2012. In ragione di quanto precede, tenuto conto che nel contratto il canone di affitto annuo veniva pattuito in euro 750,00 a decorrere dal terzo anno del rapporto, quindi, CP_1 va condannato al pagamento, in favore della della complessiva somma di € Parte_2
9.750,00, determinata al corrente anno (13 annualità a decorrere dal 2012 e sino al 2025).
L'attrice ha poi chiesto riconoscersi, su tali somme, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art 1284 comma 4 c.c.
Quanto al primo profilo, va evidenziato come per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità,
“l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del
08/07/2020; in senso conf. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015); la relativa domanda pertanto va disattesa non avendo l'attrice allegato, prima ancora che provato, il maggior danno
10 derivante dalla mancata disponibilità della somma richiesta durante il periodo di mora.
Quanto al secondo profilo, invece, va osservato come con recente statuizione, la Cassazione abbia riconosciuto portata generale al disposto dell'art 1284, comma 4, c.c. rilevando come “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023). Ne consegue, trattandosi nel caso di specie di obbligazione avente fonte contrattuale e non avendo le parti stabilito alcun saggio di interessi per il caso di mancato o ritardato pagamento, che sulle somme come sopra liquidate andranno riconosciuti gli interessi ex art 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione (26.01.2024) e sino al soddisfo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto che la scadenza del contratto in essere fra le parti è stata individuata, in accoglimento di una eccezione seppur subordinata del convenuto, in una data successiva a quella indicata dall'attrice e che anche in relazione alla domanda di pagamento dei canoni di affitto vi è stato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, sussistono i presupposti per disporne la compensazione parziale, nella misura di un terzo, fra le parti in lite, ponendo i restanti due terzi a carico del convenuto soccombente;
le stesse si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento, ad esclusione della sola fase di trattazione - in cui non è stata attività istruttoria in considerazione del carattere interamente documentale della controversia - per la quale si applicano le tariffe minime, tenuto conto della complessità del giudizio e dell'attività in concreto espletata.
Quanto alla determinazione del valore della controversia, lo stesso viene individuato, in ossequio al disposto dell'art 12 comma 1 c.p.c. e dell'art 14, comma 2 c.p.c., nello scaglione delle cause di valore compreso fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 26.01.2024 nei Parte_2
confronti di ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
A. accerta che il rapporto di affitto agrario per cui è causa verrà a scadere alla data del 05.05.2028 e, per l'effetto condanna al rilascio, in favore della del fondo CP_1 Parte_2
sito in Pompei, denominato “Lattaro” (identificato al NCT del predetto Comune al foglio 18, p.lle
775, 101 e 109) nella porzione identificata al n. 18 e n. 20 di mq 4343 ed oggetto del contratto di
11 affitto registrato all'Agenzia delle Entrate di NA 2 al n. 203/82, alla scadenza dell'annata agraria (10.11.2028);
B. condanna a corrispondere alla la somma complessiva di CP_1 Parte_2
euro 9.750,00, a titolo di canoni di affitto scaduti ed impagati a far data dall'anno 2012 e sino all'anno in corso alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi ex art 1284 comma
4 c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda (notifica atto di citazione in data
26.01.2024) e sino all'effettivo soddisfo;
C. compensa fra le parti in lite le spese di giudizio nella misura di un terzo, ponendo a carico di
[...]
il pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in euro 2.824,66 per compensi ed CP_1
euro 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Lauro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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