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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 1106 iscritto nel registro degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Roma, via di Novella, 22, presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. Giuseppina Fortino, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 11.07.2025
Ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via di Novella, 22, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giuseppina Fortino, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 02.10.2024.
Resistente
E
e . Controparte_2 Controparte_3
Resistente – non costituito
E PM in Sede.
Resistente
Oggetto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.10.2025
***
1. In rito
Con ricorso presentato il 11.07.2025 e hanno domandato di Parte_1 Parte_2 adottare il maggiorenne , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Parte ricorrente ha – in particolare – rappresentato:
- di aver contratto matrimonio in Roma il 14.07.1974 e che da detto matrimonio è nata la figlia
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
- di aver accolto l'adottando dal 2004 nell'ambito di un progetto di accoglienza CP_1 dei minori provenienti dalla aree colpite dal disastro di Chernobyl gestito dall'associazione onlus PUER;
- l'adottando è nubile e non ha figli e che , padre dello CP_1 Persona_1 stesso, è deceduto il 05.01.1999 e che , madre dello stesso, non si Controparte_3 oppone all'adozione;
- a fronte del lungo trascorso è maturato un forte legame affettivo tra adottante e adottando e che l'adozione risulterebbe l'esito di detto rapporto affettivo.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c, l'udienza per la comparizione degli adottanti Sigg.ri e nonché dell'adottando Parte_1 Parte_2 Sig. nonché delle person hé dagli stessi venga Controparte_1 manifestato il consenso o l'assenso alla predetta adozione Chiedono, altresì in deroga all'art. 299 c.c. che l'attribuzione del cognome “ venga posticipato fino all'ottenimento da parte dell'adottato della Pt_1 cittadinanza italiana per i motivi esposti in premessa”.
Con decreto reso il 11.07.2025 il Giudice relatore ha – in particolare – disposto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'adottando e ha disposto approfondimenti Controparte_1 istruttori.
Con memoria presentata il 03.09.2025 si è costituito nel presente Controparte_1 procedimento e ha confermato quanto rappresentato da parte ricorrente.
Pertanto, l'adottando ha domandato a questo Tribunale di “dichiarare Persona_2 l'adozione promossa dai in favore dell'odierno resistente con ogni Parte_1 Parte_2 conseguenza di legge senza l'attribuzione immediata del cognome ai sensi dell'art. 299 del codice civile”.
All'udienza del 14.10.2025 ha dichiarato che “ricordo di essere andata in Chiesa e di aver Parte_2 visto lì che c'era un foglio rappresentativo la possibilità di essere volontari nell'accoglienza di bambini che provenivano dall'area del disastro di Chernobyl, io e mio marito aderimmo e nell'ambito di quel progetto venne che all'epoca aveva sette anni. Ha fatto per un po' di anni avanti e indietro con il paese di origine, ma CP_1 ora sono quasi dieci anni che è fisso da noi, lui è qui con un visto per motivi di studio”.
A detta udienza, ha dichiarato che “abbiamo deciso di adottarlo perché è un membro Parte_1 della nostra famiglia e mandarlo via sarebbe stato per noi un colpo al cuore”. All'udienza del 14.10.2025 gli adottanti hanno confermato la volontà di adottare CP_1
.
[...]
A detta udienza, ha dichiarato che “ricordo che quando ero ragazzino vivevo in Controparte_1 un orfanotrofio, mio padre è morto e mia madre ha abbandonato me e i miei fratelli. e sono per Pt_1 Pt_2 me l'opportunità di avere una famiglia. Acconsento all'adozione”.
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice relatore
- raccoglieva il consenso all'adozione da parte di quale procuratore Persona_3 speciale di , madre dell'adottando, nominata tale per atto di Controparte_3 notaio , Notaio del Collegio Notarile della regione di Minsk Persona_4 con licenza per l'attività notarile n. 24 rilasciata il 27 Marzo 2014 dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Belarus e munita di apostille (cfr. doc. 3 e 5 ricorso);
- raccoglieva il consenso da parte di quale procuratore di , Persona_5 Controparte_2 figlia degli adottanti, rilasciata il 18.09.2025 avanti la dott.ssa Persona_6 vice commissario amministrativo consolare e sociale del Consolato Generale d'Italia a New York (cfr. nota presentata il 13.10.2025 di parte ricorrente);
- escuteva a SIT il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri che rilevava la presenza di un sincero rapporto affettivo tra gli adottanti e l'adottando e che non risultava la presenza di elementi di pregiudizio.
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda di adozione e hanno domandato che il procedimento venisse trattenuto in decisione con rinuncia ai termini per note conclusionali.
A detta udienza, il difensore dell'adottante e dell'adottando ha domandato – quanto al cognome dell'adottato – di provvedere in modo analogo a precedente decisione del Tribunale Ordinario di Roma che ha prodotto in copia a fronte del fatto che la Repubblica di Belarus non ha una legge sull'adozione del maggiorenne.
Con nota presentata il 16.10.2025 il PM in Sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene potersi fare luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 e . Parte_1 Parte_2
, madre dell'adottando, ha prestato il suo consenso all'adozione mentre Controparte_3
, padre dell'adottando, è deceduto il 11.01.1999 (cfr. doc. 3, 4 e 5 ricorso). Persona_1
, discendente degli adottanti, ha prestato il suo consenso all'adozione. Controparte_2
Peraltro, si rileva che con sentenza 19.05.1988 n. 557 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione ex art. 291 c.c. nella parte che vieta l'adozione a chi abbia discendenti maggiorenni e quindi in grado di esprimere il consenso all'adozione.
Ne discende che a fronte del fatto che è soggetto maggiorenne e che ha prestato il Controparte_2 consenso all'adozione, risulta che la presenza di un discendente degli adottanti non costituisce causa ostativa al farsi luogo all'adozione. Preliminarmente si osserva che veniva accolto dal 2004 dai ricorrenti Controparte_1 nell'ambito di un programma umanitario di accoglienza dei minori provenienti dalle aree colpite dal disastro di Chernobyl e che nell'ambito di detta accoglienza si è radicata tra gli stessi un sincero rapporto affettivo.
L'approdo risulta coerente con quanto riferito con nota presentata il 30.09.2025 dal Servizio Sociale del Comune di Cerveteri che ha confermato quanto riferito dai ricorrenti e rilevato che “il ragazzo si sente parte integrante del nucleo familiare ed è fortemente desideroso di diventarlo ufficialmente con il perfezionamento dell'adozione” e che “a livello emotivo sia i sigg. sia appaiono molto affietati Pt_1 CP_1 e affettuosi reciprocamente, manifestando apertamente detto legame. Il ragazzo dice di non aver mai avuto una famiglia, prima dell'esperienza dei soggiorni estivi in Italia. Ogni volta che veniva pensava che sarbbe stata l'ultima acquisendo infine fiducia sull'autenticità dei sentimenti di tutti i componenti del nucleo ed Pt_1 arrivando gradualmente a sentirsene protagonista anche nei periodi in cui era ancora in Istitut a
che chiama sorella, riporta che si è svincolata da casa ormai da molto tempo ma che, nei primi quattro CP_2 anni dei suoi soggiorni era presente e ha condiviso con lui momenti di fratellanza”.
Il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri ha quindi concluso che “alla luce di quanto riscontrato, non sembrano esserci elementi ostativi al progetto adottivo”.
L'interesse all'adozione risulta confermato – oltre che dalla valorizzazione dell'effettivo e strutturato rapporto affettivo con l'adottando – dalla qualità di soggetto incensuarato dell'adottante che – peraltro – è risultata priva anche di precedenti di P.S.
Ne discende che deve essere disposti il farsi luogo all'adozione di da parte Controparte_1 di e di . Parte_1 Parte_2
3. Sulle spese di lite
A fronte del fatto che la decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il farsi luogo all'adozione con tutti gli effetti di legge di , nato Controparte_1 a Minsk (Repubblica di Belarus) il 23.09.1995, da parte di nato a [...] Parte_1 il 16.09.1950, e di , nata a [...] il [...]; Parte_2
- manda la cancelleria di provvedere a trascrivere la presente decisione sul registro delle adozioni e per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 21.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti