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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei GNi
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott.ssa Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'1.8.2025 ed iscritta al n. 1180 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
del Lario, Via Volta n. 16, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Miriam Rudini del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Costa Masnaga, Via Battisti n. 2,
giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
del Lario, Via Volta n. 16, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Silvia Natalia Castagna del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco, Via Dante n. 10,
giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.10.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La GNa previo accordo con il GN , asporterà dall'abitazione coniugale i propri effetti personali Pt_1 Parte_2
e trasferirà la residenza, anche formale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza che verrà pronunciata nel seguente
giudizio.
Per_ C. Il cane di nome rimarrà con il GN che si occuperà principalmente della gestione e delle cure Parte_2
dell'animale domestico in parola. Ciò fermo restando la possibilità per la GNa tenuto conto dell'affetto e del Pt_1
Per_ legame instaurato con di tenerlo con sé in giorni ed orari da concordare direttamente con il GN . Parte_2
D. I GNi e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla a che Pt_1 Parte_2
pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
E. Le spese del procedimento di separazione consensuale saranno integralmente compensate tra le parti. Ciascuna
corrisponderà il 50% dei costi vivi per il contributo unificato e marca necessari all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, la GNa ed il GN , come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed elettivamente Pt_1 Parte_2
domiciliati, congiuntamente ricorrono all'adito Tribunale di Lecco - competente in base al luogo di residenza comune delle
Parti - affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, la
loro separazione consensuale venga omologata con Sentenza alle condizioni sub da A) ad E) sopra indicate e da intendersi
quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Mandello Del Lario
l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio registri dello stato civile del Comune di Mandello Del Lario, al n.
9, parte 2, serie A, anno 2015”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 1.8.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 24.7.2015 in Mandello del Lario;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 2 di 3 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Mandello del Lario il 24.7.2015 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 9), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei GNi
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott.ssa Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'1.8.2025 ed iscritta al n. 1180 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
del Lario, Via Volta n. 16, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Miriam Rudini del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Costa Masnaga, Via Battisti n. 2,
giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
del Lario, Via Volta n. 16, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Silvia Natalia Castagna del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco, Via Dante n. 10,
giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.10.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La GNa previo accordo con il GN , asporterà dall'abitazione coniugale i propri effetti personali Pt_1 Parte_2
e trasferirà la residenza, anche formale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza che verrà pronunciata nel seguente
giudizio.
Per_ C. Il cane di nome rimarrà con il GN che si occuperà principalmente della gestione e delle cure Parte_2
dell'animale domestico in parola. Ciò fermo restando la possibilità per la GNa tenuto conto dell'affetto e del Pt_1
Per_ legame instaurato con di tenerlo con sé in giorni ed orari da concordare direttamente con il GN . Parte_2
D. I GNi e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla a che Pt_1 Parte_2
pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
E. Le spese del procedimento di separazione consensuale saranno integralmente compensate tra le parti. Ciascuna
corrisponderà il 50% dei costi vivi per il contributo unificato e marca necessari all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, la GNa ed il GN , come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed elettivamente Pt_1 Parte_2
domiciliati, congiuntamente ricorrono all'adito Tribunale di Lecco - competente in base al luogo di residenza comune delle
Parti - affinché, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, la
loro separazione consensuale venga omologata con Sentenza alle condizioni sub da A) ad E) sopra indicate e da intendersi
quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Mandello Del Lario
l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio registri dello stato civile del Comune di Mandello Del Lario, al n.
9, parte 2, serie A, anno 2015”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 1.8.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 24.7.2015 in Mandello del Lario;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 2 di 3 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Mandello del Lario il 24.7.2015 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 9), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3