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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 29231/2019 R.Gen.Aff.Cont.. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21/01/2025.
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Sorrento n. 24, elettivamente domiciliato in S. Maria C. Vetere (CE) al corso
De Carolis n. 46 presso lo studio dell'avv.to Guglielmo Ventrone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
CONTRO
1
impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
San Tommaso D'Aquino n. 15 presso lo studio dell'avv.to Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti come da atto per
Notaio Persona_1
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da note conclusive depositate dalle parti per l'udienza del 21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, la Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in
[...]
occasione del sinistro oggetto di causa.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che il giorno
25/05/2014, alle ore 4.30 circa, in Napoli alla via Domenico Di Roberti, mentre era alla guida del motoveicolo AG IB (tg. DM45700), veniva tamponato da un veicolo rimasto non identificato. Per effetto del tamponamento l'attore perdeva il controllo del motoveicolo da lui condotto 2 rovinando prima contro il bordo del marciapiede e poi contro un pilastro di cemento armato e riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, presso il P.S. dell'Ospedale S. Maria di Loreto nuovo ove i sanitari gli diagnosticavano
“frattura pluriframmentaria infossata del tavolo cranico con contusione della corteccia celebrale”.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea. Sempre in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo vantato.
Nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.
Devono essere esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
L'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del C.d.A. è infondata.
Ai fini che qui interessano va evidenziato che l'art. 145 del d. lgs. 209/2005
(c.d. Codice delle Assicurazioni), rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 2, prevede che l'azione di risarcimento di cui all'art. 149 Cod. Ass. (c.d. azione di indennizzo diretto), può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i
3 contenuti previsti all'art. 148 o, in caso di indennizzo diretto, avendo osservato le modalità previste dagli artt. 149 e 150.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art.
148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI,
30/09/2016, n. 19354).
4 Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo
148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne
l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni materiali occorsi al motoveicolo di sua proprietà e non patrimoniali patiti dallo stesso tramite messa in mora del 16/05/2019, inviata con pec ricevuta in data 16/05/2019 (cfr. all. depositato da parte attrice con la memoria di replica ex art. 183, co. 2 c.p.c. in data 20/03/2021) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Ancora preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. Come noto, l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto, in quanto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto dell'altra, in considerazione dell'inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
Tale effetto estintivo, tuttavia, non è automatico, poiché subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà della parte interessata. La
5 prescrizione dunque non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, e ciò in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi, o meno, del fatto prescrizionale già compiuto, ben potendo la mancata eccezione, rilevare come tacita rinuncia ad avvalersi dell'efficacia estintiva ex art. 2937
c.c..
Ebbene, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (anteriforma “Cartabia”) e cioè almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. La compagnia assicuratrice convenuta si è, invece, costituita tardivamente (in data 20/06/2020 e cioè dopo la prima udienza così come fissata in citazione) e pertanto la relativa eccezione di prescrizione deve essere dichiarata tardiva.
Passando al merito della controversia questo Tribunale, in ordine alla verificazione del sinistro e alle modalità in cui si è realizzato, ritiene che l'attività istruttoria esperita abbia confermato la dinamica descritta dall'attore sin dall'atto di citazione.
I testimoni escussi in corso di causa, entrati in contatto con l'attore solo in occasione del sinistro, hanno fornito una ricostruzione degli eventi sostanzialmente sovrapponibile e coerente con quanto dedotto in citazione.
Gli stessi hanno, in sostanza, riferito che nei pressi del mercato di
Poggioreale una autovettura scura, procedendo a velocità sostenuta, tamponava il motoveicolo condotto dall'attore e su cui viaggiava anche una ragazza. I testimoni poi hanno anche concordemente descritto la caduta dell'attore e l'impatto contro un palo di cemento.
6 Il teste , escussa all'udienza del 22/09/2023 ed entrata in Testimone_1
contatto con l'attore solo in occasione dell'incidente, ha riferito: “non conosco
L'ho conosciuto al momento del fatto. Io ero fuori al mercato delle Parte_1
pulci e ho visto l'accaduto. Io ero fuori al mercato delle pulci, con mio fratello
alle 4 del mattino. Io ero lì così presto in quanto dovevo Persona_2 entrare al mercato delle pulci, cioè al mercato di Poggioreale, per fare compere. Era tra il 25 e il 26 Maggio e mi sembra che fosse di sabato.
Io ho visto che una macchina ha urtato il motorino del ragazzo. Il ragazzo stava andato diritto, non ricordo bene la direzione in quanto sono passati molti anni. Il motorino del ragazzo non ricordo come fosse né il colore. Ricordo però il colore della macchina che l'ha urtato che era scuro. La macchina lo ha tamponato dietro. Sul motorino c'era un ragazzo che lo conduceva e una ragazza dietro. Non ricordo bene da che lato sono caduti, ricordo che sono caduti entrambi ma il vero volo lo ha fatto il ragazzo davanti. Il motorino procedeva a velocità moderata mentre la macchina correva un po'.
Il ragazzo ha fatto un volo in avanti, è stato una sorte di effetto trampolino. Il ragazzo è caduto con la testa per terra. Il ragazzo è andato contro un pilastro.
Preciso che essendo passati anni non ricordo molto bene. Dopo il tamponamento il motorino è subito caduto a terra e quando il ragazzo è sbalzato è urtato contro il palo. Infatti, aveva la testa sanguinante”.
Tale descrizione degli eventi è sostanzialmente sovrapponibile a quella operata dal testimone , il quale ha dichiarato: “Erano circa le Testimone_2
4.20-4.25 di mattina, era tra il sabato e la domenica del 2013-2014. Mi ricordo bene
l'anno in quanto in quel periodo mi comprai il posto per poter vendere nel mercato.
Io da quel momento in poi lavoro presso il mercato. Il fatto è accaduto nella via che noi chiamiamo ponte Fiat. Io ero lì seduto fumando una sigaretta mentre aspettavo che aprissero i cancelli. Io ho visato un'auto che a forte velocità tamponava un motorino. Il motorino era scuro, era un motorino medio. Sul motorino viaggiavano
7 e una ragazza che era con lui di cui non ricordo il nome. Io ho visto l'auto Pt_1
che da dietro tamponava il motorino. Dopo l'impatto il motorino ha scarrozzato un po'. Il ragazzo ha fatto il volo più pesante. Io ricordo perché mi è rimasto impresso il volo del ragazzo che ha sbattuto contro il pilastro di cemento. La ragazza è caduta ma dopo si è alzata. Quello che non si muoveva era il ragazzo. Io ho visto il ragazzo
a terra”.
Infine, il teste pur non vedendo il momento esatto Testimone_3
dell'impatto tra l'auto e il motoveicolo, ha però confermato di aver sentito il rumore dell'impatto e di aver visto il conducente del motoveicolo che andava ad impattare contro un palo (“Precisamente non ricordo la dinamica.
Preciso che ho visto sicuramente il motorino venire verso di me, non ho visto il momento in cui la macchina colpiva il motorino. Ho sentito l'urto e ho visto la macchina scura che fuggiva. Ho visto il motorino a terra. La ragazza era caduta e il ragazzo per via dell'urto ha sbattuto contro un palo che era distante da dove io avevo parcheggiato. Non ho fatto caso alla targa della macchina scura […] preciso che ho visto prima il motorino che procedeva sulla strada, poi ho sentito un urto, poi ho visto il ragazzo che andava a finire contro il palo”).
È indubbio, quindi, che i testi abbiano descritto i tratti essenziali del sinistro in modo coerente alla descrizione contenuta nell'atto di citazione: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che il motoveicolo condotto dall'attore veniva tamponato da tergo da automobile.
Ad ulteriore conferma dell'attendibilità dei testimoni, si osserva che già al pronto soccorso dell'ospedale M. Loreto nuovo, il 25/05/2014 (giorno del sinistro), l'attore riferì di aver avuto un incidente in strada per responsabilità di terzi e con omissione di soccorso. Dal referto di P.S. risulta, altresì, che il paziente arrivò al presidio ospedaliero mediante ambulanza 118, a riprova di quanto riferito da dai testi (“poi io sono tornato in macchinina e dopo circa
8 mezz'ora ho sentito le sirene dell'ambulanza”; “Altre persone hanno chiamato
l'ambulanza”).
Orbene, in virtù delle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e dei documenti in atti, emerge certamente un contegno di guida gravemente colposo del conducente il veicolo rimasto non identificato il quale ha violato le disposizioni di cui agli artt. 140, comma 1
c.d.s. sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione nonché l'art. 149, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Detto conducente ha poi verosimilmente e presuntivamente violato la distanza di sicurezza quale veicolo tamponante (art. 149 comma 1 codice della strada). Ed infatti il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria dando dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del mezzo condotto e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte a lui non imputabile. (cfr. da ultimo Cassazione ordinanza de 3.2.2023 n. 3398). È inoltre emerso che l'attore percorreva la carreggiata a moderata velocità.
Accertato quanto sopra, occorre però verificare se l'attore pur procedendo a velocità moderata abbia del pari tenuto un comportamento colposo concorrente alla verificazione dell'evento-danno realizzato.
Va in particolare apprezzato se egli indossasse (e nel caso correttamente) il casco protettivo al momento dell'evento e ciò per verificare un suo concorrente contegno colposo anche i fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 1227 comma 1 c.p.c.
9 L'art. 171 del codice della strada, infatti, sancisce che “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati …”.
In particolare, per quanto riguarda la guida senza casco protettivo, va ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte, per il quale “in materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo,
a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del
09/03/2020). Infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010, Sez. 3,
Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018). L'accertamento che si sta compiendo può
e deve quindi essere operato d'ufficio poiché prescinde dall'eccezione di parte (o dalla sua tempestività) e che spetta al tribunale nell'ambito del più ampio accertamento dell'esistenza dei presupposti posti alla base della domanda.
10 A tal proposito, va rilevato che, dagli atti istruttori acquisiti in corso di giudizio, avuto riguardo tanto alle risultanze delle prove orali quanto ai dati presuntivi ricavabili dalla natura delle lesioni subite dall'attore, è ragionevole ritenere che quest'ultimo non indossasse il casco al momento del sinistro (o lo indossasse in modo non corretto il che è equivale a non portarlo).
Oltre alla mancanza di elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei testi
(nessun ha riferito di avere visto il casco indosso al conducente del motociclo) bisogna evidenziare che le lesioni riscontrate sul e cioè Pt_1
“frattura infossata fronto parietale dx,” così come le cicatrici risultanti dalle fotografie allegate da parte attorea, si evidenziano principalmente nella parte superiore del viso e per tutto il cranio come si evince dagli esiti cicatriziali e dalla necessità di un intervento di cranioplastica.
Questi elementi inducono ragionevolmente a ritenere che nell'impatto con il cranio non vi sia stato alcun elemento di frapposizione, quale è appunto è la presenza di un casco protettivo.
Quindi i testimoni esaminati nulla hanno detto circa il fatto che l'attore indossasse il casco al momento dell'incidente né, tantomeno, hanno riferito della eventuale presenza di caschi protettivi a terra (il teste sulla Tes_3
presenza del casco, espressamente afferma “non ricordo se il ragazzo indossasse il casco”).
Per altro verso la natura e la tipologia delle lesioni al cranio subite appaiono collegate per la loro collocazione e l'entità concreta al mancato utilizzo del casco protettivo. La lesione è stata definita dal CTU nei seguenti termini :
“Esiti di frattura infossata fronto-parietale dx trattata con intervento di cranioplastica con rete in titanio. Esiti cicatriziali multipli”, il che lascia ragionevolmente presumere che tra il cranio dell'attore ed il palo contro il
11 quale è andato a collidere non vi fosse alcuna barriera interposta, quale è quella di un casco protettivo.
La presenza del casco correttamente indossato avrebbe verosimilmente attutito l'urto con il palo in cemento, con minori conseguenze dannose per l'istante evitando o limitando l'entità dell'infossatura della frattura . Non può invero escludersi del tutto il risarcimento del danno patito dall'attore trattandosi di fattore di responsabilità solo concorrente, inidoneo da sé solo a determinare l'evento (è evidente infatti che, se non si fosse avuto il tamponamento ad opera del veicolo rimasto sconosciuto, il mancato uso del casco non avrebbe di per sé potuto recare alcun danno all'attore), ma piuttosto inserentesi nella sequenza causale che indubbiamente collega il fatto del conducente dell'autovettura investitrice con il trauma cranico.
Deve, quindi, ritenersi accertato il concorso colposo del danneggiato attore, per non aver adottato tutte le cautele necessarie in base allo stato dei luoghi e del traffico e per non avere indossato il casco protettivo.
A questo punto, accertato il concorso di colpa dell'attore, deve ritenersi per un verso superata la pari responsabilità degli antagonisti in quanto certamente la maggiore incidenza causale va ricondotta alla grave imprudenza del comportamento di guida del veicolo rimasto ignoto;
per altro verso, la condotta di guida dell'attore va valutata in base alla “ gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (co. 1, art. 1227 c.c.), dovendosi, cioè, accertare concretamente in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ebbene nella causazione dell'evento/danno la misura maggiore di responsabilità, come si è detto, va certamente attribuita al conducente il
12 veicolo rimasto sconosciuto in quanto è il tamponamento l'antecedente primario de sinistro.
Un concorso di responsabilità, seppur minore, nella causazione dell'evento/danno deve però essere attribuita anche al danneggiato proprio in considerazione degli specifici danni dallo stesso patiti (danni al cranio, alla testa ed in parte al volto) che sono direttamente collegati al mancato utilizzo del casco protettivo.
In virtù delle considerazioni di cui sopra, pertanto, si deve ragionevolmente ritenere che le responsabilità possono essere così ripartite nella misura del
70% a carico del conducente il veicolo rimasto sconosciuto e del 30% a carico dell'attore.
Ciò posto bisogna poi valutare se nel caso in esame ricorrano le condizioni per invocare la responsabilità del . Parte_2
Va evidenziato che proprio la repentinità dell'evento, la gravità delle lesioni subite dall'attore e la circostanza il sinistro si sia verificato in un orario notturno/prime ore del mattino caratterizzato evidentemente da minore visibilità, giustifica la circostanza che né l'attore (che per l'incidente aveva perso conoscenza) né i testimoni siano riusciti a rilevare il numero di targa.
Come è noto l'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto
13 (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/01/2011,n. 745). Né il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del
[...]
ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, Parte_3
denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (come nella fattispecie con prova testimoniale;
cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/09/2007, n. 18532).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, è documentalmente provata la definizione, in data 30/07/2015 con decreto del GIP di archiviazione, del procedimento penale in danno di per essere ignoti gli autori Parte_1
del fatto a riprova della diligenza di parte attorea nella ricerca del responsabile dell'evento di danno.
Compiutamente esaminato l'an debeatur occorre passare alla quantificazione dei danni patiti dall'attore. Questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , in quanto motivata Persona_3
in modo lineare . basata su verifiche accurate e documentate ed esente da errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come
“frattura infossata fronto-parietale dx con flc multiple della testa”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico del 10%, una ITT di gg. 30, una ITP al 50% di giorni 30 ed una ITP al 25% di giorni 30.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
14 Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione (2024), i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr.
Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del
22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (18 anni) deve essere riconosciuto l'importo di euro 23.903,00 per l'invalidità permanente nella misura del 10%, quello di euro 3.450,00 per i 30 giorni di ITT, quello di euro 1.725,00 per i 30 giorni di ITT al 50% e quello di euro 862,50 per i 30 giorni di ITP al 25%. Il
CTU, poi, non ha riscontrato spese mediche documentate.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del
20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di
15 sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Nel caso di specie, si osserva che l'attore prima in citazione e poi nella memoria ex art. 183, co. 1 c.p.c. nulla ha allegato a sostegno della “sofferenza soggettiva” eventualmente patita dalla vittima a seguito dell'evento, limitandosi, con una formula di stile, a richiedere il risarcimento dei “danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa”.
Ebbene, in virtù di quanto premesso, nulla può essere liquidato all'attore per il danno morale tenuto conto dell'assoluto difetto di allegazione prima ancora che di prova, avendo omesso di indicare anche gli elementi i quali almeno sul piano presuntivo avrebbero permesso di valutare siffatto pregiudizio in termini di maggiore sofferenza patita dall'attore in occasione dell'evento.
In conclusione, la somma complessiva che può essere attribuita all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 29.940,50.
Tuttavia, atteso il concorso colposo dell'attore (mancato utilizzo del casco protettivo), la somma spettante allo stesso deve essere ridotta del 30%.
In definitiva, pertanto, all'attore, riducendosi del 30% l'importo di cui sopra
(29.940,50 euro), spetta il complessivo importo, a titolo di risarcimento del danno, di euro 20.958,35. A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla
16 stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema
Corte (sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori medi con la precisazione che le stessa vanno liquidate in base al criterio del decisum.
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa devono essere definitivamente poste a carico della compagnia convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata - così
[...] Parte_2
provvede:
1) In accoglimento della domanda risarcitoria proposta, accertato il concorso nell'evento dannoso nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto e nella misura del 30% a carico dello stesso , condanna la nella Parte_1 Controparte_1
17 qualità sopra indicata, al pagamento, in favore di , a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 20.958,35 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la FGVS, al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano, a titolo di esborsi Parte_1
nella somma del contributo unificato e marca da bollo previa documentazione di avvenuto pagamento ed a titolo di compensi professionali in euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore Avv.to Guglielmo
Ventrone dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta compagia.
Napoli, 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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