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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1453/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1453/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BI ME RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. EMANUELE MARSELLI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 21/9/1986, in Viterbo, con Controparte_1 rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr.201, parte II, Serie A, anno1986). Con lo stesso atto ha poi chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio dopo il passaggio in giudicato della decisione emessa in merito alla separazione. Nel corso del processo di separazione in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, veniva emessa sentenza n. 243/2025 datata 04.04.2025 dichiarativa la separazione personale e rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine delle determinazioni sulla domanda di divorzio. Con riguardo a tale ultima domanda le parti per l'udienza del 18.12.2025 trasmettevano note contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Con il presente scritto difensivo entrambi i coniugi, ut supra rappresentati e difesi, dichiarano di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni e rassegnano congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1 2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento senza nessun reciproco obbligo economico l'uno nei confronti dell'altro, potendo entrambi provvedere alle proprie esigenze di vita godendo ciascuno di un autonomo proprio reddito e piena autonomia economica.
3. La casa coniugale sita in Tuscania alla via Tuscia n.18/20 con tutti i beni mobili in essa contenuti, di proprietà esclusiva del sig. resterà nel possesso e disponibilità esclusiva CP_1 di quest'ultimo.
4. Il sig. solo al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro e solo al CP_1 momento dell'effettivo ed integrale incasso di quanto dovuto a titolo di TFR, corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 4.000,00, quale percentuale spettante per legge alla Pt_1 coniuge.
5. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura economico-patrimoniale. Spese legali del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 21/9/1986 a Viterbo con rito Controparte_1 concordatario (atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr.201, parte II, Serie A, anno1986);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1453/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BI ME RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. EMANUELE MARSELLI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 21/9/1986, in Viterbo, con Controparte_1 rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr.201, parte II, Serie A, anno1986). Con lo stesso atto ha poi chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio dopo il passaggio in giudicato della decisione emessa in merito alla separazione. Nel corso del processo di separazione in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, veniva emessa sentenza n. 243/2025 datata 04.04.2025 dichiarativa la separazione personale e rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine delle determinazioni sulla domanda di divorzio. Con riguardo a tale ultima domanda le parti per l'udienza del 18.12.2025 trasmettevano note contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Con il presente scritto difensivo entrambi i coniugi, ut supra rappresentati e difesi, dichiarano di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni e rassegnano congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1 2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento senza nessun reciproco obbligo economico l'uno nei confronti dell'altro, potendo entrambi provvedere alle proprie esigenze di vita godendo ciascuno di un autonomo proprio reddito e piena autonomia economica.
3. La casa coniugale sita in Tuscania alla via Tuscia n.18/20 con tutti i beni mobili in essa contenuti, di proprietà esclusiva del sig. resterà nel possesso e disponibilità esclusiva CP_1 di quest'ultimo.
4. Il sig. solo al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro e solo al CP_1 momento dell'effettivo ed integrale incasso di quanto dovuto a titolo di TFR, corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 4.000,00, quale percentuale spettante per legge alla Pt_1 coniuge.
5. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura economico-patrimoniale. Spese legali del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 21/9/1986 a Viterbo con rito Controparte_1 concordatario (atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr.201, parte II, Serie A, anno1986);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco