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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2305/2024 N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR AR GN Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25/07/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
812/2024, pubblicata il 24/06/2024 tra già Parte_1 [...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Petitto Marco (C.F.
, presso lo studio del quale, sito in Roma. via Antonio Bertoloni 44, è C.F._1 elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CO ID (C.F. , presso lo studio del quale, sito in Busto Arsizio, C.F._3 via Marsala n. 17, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti e contro
- contumace Controparte_2
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 812/2024, pubblicata il 24/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro in quanto infondata Controparte_3 in fatto e diritto, dichiarando sussistente il diritto di Parte_1
e di di procedere ad esecuzione in forza della
[...] Controparte_4 cartella di pagamento opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale e preliminare:
- dichiarare l'appello proposto da Controparte_3 inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per manifesta infondatezza e non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo basato su argomentazioni già correttamente esaminate e respinte dal Giudice di primo grado, senza l'allegazione di nuovi e rilevanti elementi di fatto o di diritto. In subordine e nel merito:
- rigettare l'appello proposto da in Controparte_3 Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 812/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - II Sezione Civile - in data 24/06/2024. In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la nullità parziale della fideiussione del 7.09.2012 per violazione della normativa antitrust (L. 287/1990), con particolare riferimento alla clausola n. 7 di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva di clausole frutto di intesa illecita sanzionata dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, i cui principi sono applicabili anche alle fideiussioni specifiche;
- per l'effetto della suddetta nullità, l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito e, per esso, di dall'azione nei confronti della fideiussore Sig.ra per Parte_1 CP_1 mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., non risultando alcuna iniziativa giudiziaria o richiesta stragiudiziale tempestivamente e validamente notificata al debitore principale o alla garante;
- respingere ogni altra domanda, eccezione e istanza formulata dall'appellante, con riproposizione di tutte le difese, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Sig.ra in CP_1 primo grado e nell'atto di costituzione in appello, ivi compreso il disconoscimento dei documenti prodotti da controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La presente controversia trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 70/306164 concluso in data 21.12.2010 tra la (in seguito Parte_2 Parte_3
e la società (rinegoziato l'1.10.2012), avente ad oggetto il
[...] Parte_4 finanziamento dell'importo complessivo di € 30.000,00, garantito interamente dalla fideiussione rilasciata da Eurofidi nonché dalla fideiussione personale rilasciata il 7.9.2012 dai sig.ri e soci della società finanziata. Persona_1 Controparte_1
Tale operazione finanziaria era stata successivamente ammessa anche alla controgaranzia (c.d. di “secondo livello”) del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a) della L. n. 662/1996, gestito da già Controparte_5
(in seguito, solo ”). Controparte_3 Parte_1
A seguito della risoluzione per inadempimento dell'impresa debitrice e, per altro verso, dell'infruttuosa escussione della garanzia “di primo livello” prestata da Eurofidi, la Banca finanziatrice aveva provveduto - in data 2/11/2021 - ad escutere la controgaranzia rilasciata da
, richiedendo l'attivazione del Fondo di Garanzia. Parte_1
Quindi, con delibera del 9/12/2022, aveva liquidato la perdita per l'importo di € Parte_1
12.458,25 in favore della Banca finanziatrice, acquisendo per conto del Fondo di Garanzia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 c.c. e 2, co. 4 D.M. 20/06/2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti all'ente finanziatore in relazione alle altre garanzie reali e personali acquisite e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori del debitore principale. Stante il mancato pagamento, , comunicata a debitrice e garanti la risoluzione del Parte_1 contratto con raccomandata del 30.6.2014 e intimato il pagamento del debito residuo, aveva in seguito avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per l'importo complessivo di € 12.499,21, al termine della quale l aveva notificato in data Controparte_4
27/11/2023 a la cartella di pagamento n. 117-2023-0018121270002, Controparte_1 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di tale importo.
1.1 Avverso tale cartella di pagamento, con atto di citazione notificato in data 22/12/2023,
proponeva opposizione al fine di chiedere, in via preliminare, la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'annullamento della cartella opposta e l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito in capo all'opponente per le causali indicate nella cartella medesima. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva:
- la “assenza di valido titolo esecutivo”: l'iscrizione a ruolo e la richiesta di emissione diretta da parte di della cartella di pagamento per il recupero delle somme erogate dal Parte_1
Fondo di Garanzia sarebbe stata “illegittima”, trattandosi di entrate patrimoniali fondate su un rapporto di natura privatistica per il recupero delle quali l'ente creditore avrebbe dovuto previamente munirsi di un autonomo titolo avente efficacia esecutiva ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.lgs. n. 46/1999;
- il “difetto di comunicazioni precedenti e di motivazione della cartella di pagamento”: la cartella di pagamento, la cui notificazione non era stata in tesi preceduta da alcun atto o comunicazione, sarebbe stata priva di adeguata motivazione circa le ragioni dell'escussione e dell'attivazione della garanzia statale, sicché la destinataria non sarebbe stata posta in condizione di comprendere né quale fosse il rapporto contrattuale oggetto dell'intervento di pagina 3 di 10 , né le modalità di quantificazione del debito per capitale, interessi ed eventuali Parte_1 oneri di escussione;
- la “infondatezza della richiesta ed invalidità, inefficacia e non vincolatività di eventuali garanzie prestate dall'Attrice, rispetto a qualsivoglia iniziativa di regresso del Mediocredito Centrale”: la richiesta di pagamento sarebbe stata, in ogni caso, infondata in quanto l'opponente non avrebbe mai contratto un mutuo o finanziamento garantito ex L. 662/1996 nell'esercizio di una propria attività d'impresa, professionale o quale legale rappresentante di una PMI. Sul punto, contestava altresì la sussistenza di finanziamenti erogati a favore della Parte_4 da parte di un istituto di credito garantito da o di una garanzia da parte di Parte_1 quest'ultimo ovvero di una fideiussione rilasciata personalmente dall'opponente a favore di;
Parte_1
- la “inammissibilità e la nullità di una eventuale doppia garanzia”: eventuali garanzie prestate dall'opponente sarebbero state comunque invalide ed inefficaci per la violazione dell'art. 4, co. 4 dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 (che sancisce il divieto, per l'istituto di credito, di acquisire ulteriori garanzie rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo), nonché per la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo l'istituto di credito dato corso ad azioni giudiziali nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale di decadenza Parte_4 previsto da tale disposizione. Sul punto, eccepiva, altresì, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nella fideiussione, in quanto applicativa di un'intesa anticoncorrenziale interbancaria posta in essere in violazione della L. n. 287/1990.
1.2 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_4 la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza delle argomentazioni dell'opponente.
1.3 Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avverse Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, in via preliminare qualificava l'opposizione, da un lato, come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma I c.p.c. nella parte in cui è contestata la omessa (o comunque carente) motivazione della cartella di pagamento impugnata” e, dall'altro lato, come
“opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle censure concernenti la mancanza del titolo esecutivo e l'insussistenza, nel merito, del credito iscritto a ruolo da
[...]
anche in ragione della dedotta inesistenza, Controparte_3 nullità o inefficacia delle garanzie prestate dall'attrice”. Rilevava altresì, sempre in via preliminare, come fosse sussistente per entrambe le opposizioni la legittimazione passiva dell' , “trattandosi dell'ente che -sia pure sulla base del Controparte_2 ruolo trasmesso dall'ente creditore- ha formato e notificato la cartella impugnata che si assume formalmente viziata”. Per quanto riguarda l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ne dichiarava l'inammissibilità in quanto tardiva a motivo del mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni, atteso che “la citazione introduttiva dell'opposizione alla cartella esattoriale è stata notificata sia ad CP_6 sia a in data 22.12.2023 a mezzo pec, Controparte_3 nonostante la cartella impugnata sia stata notificata alla debitrice in data 27.11.2023, come indicato dalla stessa opponente (cfr. citazione, p. 1) e confermato dalle convenute”. pagina 4 di 10 Per quanto concerne, invece, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava l'infondatezza del primo motivo di opposizione -secondo cui non avrebbe avuto diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata avvalendosi direttamente del procedimento di riscossione mediante ruolo esattoriale- considerato che “è facoltizzata, direttamente da disposizione Parte_1 legislativa di rango primario (n.d.r. art. 8-bis D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 33/2015, che richiama l'art. 17 D.lgs. n. 46/1999), a formare il ruolo esattoriale da affidare al Concessionario della riscossione, per la tutela dei crediti derivanti dalle garanzie pubbliche concesse in qualità di Gestore del Fondo di garanzia per le PMI”. Il primo Giudice rigettava anche l'ulteriore motivo di opposizione -secondo cui la garanzia prestata dall'attrice sarebbe stata “invalida in quanto concessa in violazione del divieto posto dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire un'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo”-, tenuto conto che la lettera della norma secondaria invocata non comprendeva anche le garanzie personali e che, comunque, la violazione del precetto invocato non era sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata. Il Tribunale riteneva viceversa fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di opposizione, con cui l'opponente aveva dedotto la nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione prodotta da sulla base della quale era stato Parte_1 emesso il ruolo n. 2023/004223 azionato con la cartella di pagamento impugnata e, in particolare, della clausola contrattuale n. 7 che espressamente esonerava il creditore dagli adempimenti previsti dall'art. 1957 c.c., altrimenti necessari alla conservazione della garanzia prestata dal fideiussore nonostante la scadenza dell'obbligazione principale. Sul punto, evidenziava che tale clausola, rubricata “Escussione del debitore o del fideiussore”, nonché le clausole n. 3 (obblighi del fideiussore) e 10 (obbligazioni garantite invalide) del contratto di fideiussione sottoscritto da e Controparte_1 Persona_1 riproducevano “effettivamente il contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, oggetto del provvedimento antitrust della Banca d'Italia n. 55/2005” che ne aveva dichiarato la nullità per contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990. Premesso quindi, per un verso, che la fideiussione oggetto di giudizio era “specifica” e che, per altro verso, “la giurisprudenza di merito non ha ancora raggiunto un arresto condiviso con riferimento alla questione se la nullità parziale riguardi clausole inserite soltanto in fideiussioni omnibus ovvero anche in fideiussioni specifiche”, il primo Giudice rilevava come, in ogni caso, il garante avesse dimostrato, da un lato, l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente ad oggetto anche le fideiussioni bancarie c.d. “specifiche” e, dall'altro lato, il “riflesso” di tale intesa sulla validità della clausola impugnata. Al riguardo, il Tribunale evidenziava che la difesa attorea aveva prodotto, quale documento n. 8, una raccolta di fideiussioni specifiche rilasciate da numerosi istituti di credito e temporalmente collocabili in un periodo (dal 2009 al 2013) coincidente con la fideiussione oggetto di causa (2012) da cui risultava la presenza della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., cosicché riteneva sussistente un “uso uniforme” da parte del sistema bancario dello schema ABI anche con riferimento a tale tipologia di fideiussioni: “La natura assolutamente 'eterogenea' degli istituti bancari che hanno inserito nelle proprie condizioni generali di contratto la predetta clausola -istituti bancari di interesse nazionale, istituti bancari di
pagina 5 di 10 dimensioni medio piccole, banche popolari, distribuiti su tutto il territorio nazionale- conferma la sussistenza dell'uso uniforme da parte del sistema bancario di tale schema, anche per la fideiussione specifica (…) Tale utilizzo uniforme anche con riferimento alla fattispecie della fideiussione specifica costituisce ugualmente violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990, ostacolando la libera concorrenza o comunque inducendo gli istituti bancari ad uniformarsi al predetto standard negoziale, restringendo o alterando in maniera consistente il meccanismo concorrenziale all'interno del mercato”. Riteneva pertanto che dall'utilizzo uniforme dello schema ABI derivasse, anche con riferimento alle fideiussioni specifiche, la nullità parziale delle clausole contrattuali che fossero diretta espressione dell'intesa anticoncorrenziale (tra cui la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.). Quindi, secondo il Tribunale, a fronte della nullità parziale della clausola n. 7 del contratto di fideiussione sottoscritto il 7.9.2012 occorreva valutare l'eccezione sollevata dall'attrice di decadenza dell'azione della banca e, conseguentemente, di che, agendo in virtù Parte_1 di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice, era esposto
“alle eccezioni inerenti l'esistenza e l'entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato”. Orbene, secondo il primo Giudice l'eccezione era fondata. Il credito oggetto di causa derivava infatti “da un finanziamento erogato da Parte_3 in data 21.12.2010, con scadenza del rimborso prevista per il 31.12.2016 (docc. 13 e
[...] Contr 14). La convenuta ha dedotto che la banca avrebbe risolto il contratto per inadempimento della finanziata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con lettera raccomandata del 30.6.2024 ma in atti non vi è prova che tale missiva sia stata ricevuta dalla debitrice principale o Parte_4 dall'odierna attrice, mancando qualsiasi documentazione relativa alla spedizione e consegna Contr (doc. 7 fascicolo ”. Sul punto, riteneva che l'osservazione di -secondo cui la decadenza derivante dal Parte_1 mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. non si sarebbe comunque verificata poiché la fideiussione de qua conteneva una clausola “a prima richiesta”1 - era destituita di fondamento, atteso che la clausola di pagamento immediato “a prima richiesta”, in caso di contestuale operatività del primo comma dell'art. 1957 c.c., doveva “essere valutata come deroga parziale alla suddetta disciplina esonerando quindi il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria e consentendo allo stesso di inviare una semplice richiesta scritta al debitore principale, nel termine di sei mesi, al fine di escludere la decadenza dalla garanzia”, richiesta stragiudiziale che, nella specie, non risultava essere stata comunicata alla debitrice principale o al fideiussore. Pertanto, considerato che la banca e , surrogato nei diritti spettanti al soggetto Parte_1 finanziatore in relazione alla garanzia personale da questo acquisita, non avevano più azione nei confronti del fideiussore opponente, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., annullava la cartella di pagamento impugnata.
3. ha interposto appello con atto di citazione notificato il 25/07/2024, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza. 1 come previsto dall'art.
8.1 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” sicché il creditore, a prescindere dalla nullità dell'art. 7, avrebbe avuto la facoltà di escuterla senza instaurare un previo giudizio nei confronti del debitore principale pagina 6 di 10 Si è costituita in giudizio la sola , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. All'esito dell'udienza del 07/10/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione svolta dalla difesa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con cui la Corte è CP_1 stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di manifesta infondatezza del medesimo, deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, ritenute meritevoli di disamina nel merito.
5. Con un unico motivo d'appello, deduce la “violazione e falsa applicazione Parte_1 della normativa antitrust e del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Violazione dell'art. 1957 c.c. Motivazione contraddittoria. Errata interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto”. Secondo la prospettazione dell'appellante, ferma la non contestata qualificazione della fideiussione oggetto di giudizio quale fideiussione specifica, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non riguarderebbe tale tipologia di fideiussione, bensì esclusivamente le fideiussioni omnibus. A tal proposito, evidenzia che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ritiene il citato provvedimento della Banca d'Italia non applicabile alle fideiussioni specifiche, cosicché “la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle, in quanto il provvedimento di Banca d'Italia non è alle stesse applicabile”. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente non dimostrerebbe comunque la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte avente ad oggetto anche le fideiussioni “specifiche” e, per altro verso, il riflesso di tale intesa sulla validità della clausola impugnata, trattandosi “di una serie di fotocopie di presunti contratti di fideiussione, alcune delle quali neppure recanti la sottoscrizione del fideiussore, né il timbro della banca, di cui non è accertata la provenienza”. Rileva, infine, che la fideiussione rilasciata dalla sig.ra conterrebbe una clausola di CP_1 pagamento “a prima richiesta”, con conseguente inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
6. Ritiene la Corte che il motivo d'appello sia fondato.
6.1 Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2005 invocato dall'odierna appellata, intitolato
“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, la Banca d'Italia ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cd. fideiussione omnibus, conteneva disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), della l. n. 287/90 - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”- e, in particolare, talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI. pagina 7 di 10 Lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che avrebbero vincolato il fideiussore in seguito all'adesione e i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), sulla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola - oggetto di analisi nel caso concreto - di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
6.2 Per quanto di interesse nel presente giudizio, va osservato che tale provvedimento, al punto 2, fa espresso riferimento allo schema ABI di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione “omnibus”); al successivo punto 9, poi, si legge:
“L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla 'fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie', che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ossia le fideiussioni c.d. “omnibus”; all'esito dell'istruttoria, la Banca d'Italia ha infine affermato nel dispositivo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. Pertanto, il provvedimento citato dall'opponente fa riferimento, nella sua dizione letterale, al solo schema di fideiussione caratterizzato dalla clausola c.d. “omnibus” (ovvero la clausola volta a garantire tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti e anche future), schema che non è estensibile analogicamente alle fideiussioni “specifiche” (caratterizzate da un limite massimo garantito), tenuto conto che l'esigenza di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti e anticoncorrenziali sussiste solo nel caso di garanzie “aperte” ed
“omnicomprensive” (appunto della tipologia “omnibus”).
6.3 Anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 abbia riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus e che, per altro verso, non possa essere applicato analogicamente alle fideiussioni specifiche. Invero, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte (sentenza n. 21841/2024 relativa a un caso del tutto analogo), la Banca d'Italia, dopo avere - in più passaggi - tratteggiato le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione (evidenziando “la maggiore efficienza economica della 'specifica' rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali”) e, per altro verso, dopo aver premesso che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole (...)”, ha affermato al punto 78 del provvedimento che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle pagina 8 di 10 singole clausole ...” con la conseguenza - sottolineata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria - che “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive (…), bensì dal precipitato di tali clausole nello schema 'omnibus', quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri”, in tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui vengano previste per una serie indefinita e futura di rapporti (e quindi siano previste nell'ambito di una fideiussione omnibus) e mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto, anche nella parte motiva della sentenza n. 657/2025, la Suprema Corte ha rilevato che “l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare ‹‹la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante››. In altri termini, ‹‹ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate›› (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. 3, 19/04/2024, n. 10689; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18079)”. Con quest'ultima sentenza (n. 657/2025), la Corte di cassazione ha quindi concluso escludendo l'invalidità delle clausole di cui allo schema ABI qualora siano previste nell'ambito di una fideiussione specifica. In particolare, in relazione alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., ha ribadito: “In coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1, 04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245)”.
6.4 Orbene, la fideiussione oggetto di giudizio - pacificamente rilasciata fino a concorrenza dell'importo di € 30.000,00 - è un autonomo contratto di garanzia sottoscritto dai sig.ri e a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Persona_1 Controparte_1 società nei confronti di relative all'accordo n. 70/306164. Parte_4 Parte_3
Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta dall'odierna appellata quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di finanziamento concesso alla Parte_4 pagina 9 di 10 e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della Banca d'Italia non la reputa illegittima di per sé, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della l. n. 287/90. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 117-2023-0018121270002 che, per effetto del rigetto dell'opposizione, riacquista efficacia quale titolo esecutivo ai fini della procedura esecutiva (sul punto, cfr. Cass. n. 15872/2019: “La riforma della sentenza che aveva annullato la cartella comporta la reviviscenza dell'atto impugnato, che torna ad essere efficace senza necessità di nuova notifica, salvo che non siano intervenuti fatti estintivi del credito o cause di prescrizione”).
7. All'accoglimento dell'appello proposto da consegue, per il principio di Parte_1 soccombenza, la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 (modificato con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 12.499,21) e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 812/2024, pubblicata il
[...]
24/06/2024, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 117-2023-0018121270002;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 3.956,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, in € 382,50 per spese ed € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025.
Il Presidente estensore
UR AR GN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR AR GN Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 25/07/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
812/2024, pubblicata il 24/06/2024 tra già Parte_1 [...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Petitto Marco (C.F.
, presso lo studio del quale, sito in Roma. via Antonio Bertoloni 44, è C.F._1 elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CO ID (C.F. , presso lo studio del quale, sito in Busto Arsizio, C.F._3 via Marsala n. 17, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti e contro
- contumace Controparte_2
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 812/2024, pubblicata il 24/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro in quanto infondata Controparte_3 in fatto e diritto, dichiarando sussistente il diritto di Parte_1
e di di procedere ad esecuzione in forza della
[...] Controparte_4 cartella di pagamento opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale e preliminare:
- dichiarare l'appello proposto da Controparte_3 inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per manifesta infondatezza e non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo basato su argomentazioni già correttamente esaminate e respinte dal Giudice di primo grado, senza l'allegazione di nuovi e rilevanti elementi di fatto o di diritto. In subordine e nel merito:
- rigettare l'appello proposto da in Controparte_3 Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 812/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - II Sezione Civile - in data 24/06/2024. In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la nullità parziale della fideiussione del 7.09.2012 per violazione della normativa antitrust (L. 287/1990), con particolare riferimento alla clausola n. 7 di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva di clausole frutto di intesa illecita sanzionata dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, i cui principi sono applicabili anche alle fideiussioni specifiche;
- per l'effetto della suddetta nullità, l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito e, per esso, di dall'azione nei confronti della fideiussore Sig.ra per Parte_1 CP_1 mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., non risultando alcuna iniziativa giudiziaria o richiesta stragiudiziale tempestivamente e validamente notificata al debitore principale o alla garante;
- respingere ogni altra domanda, eccezione e istanza formulata dall'appellante, con riproposizione di tutte le difese, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Sig.ra in CP_1 primo grado e nell'atto di costituzione in appello, ivi compreso il disconoscimento dei documenti prodotti da controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 2 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La presente controversia trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 70/306164 concluso in data 21.12.2010 tra la (in seguito Parte_2 Parte_3
e la società (rinegoziato l'1.10.2012), avente ad oggetto il
[...] Parte_4 finanziamento dell'importo complessivo di € 30.000,00, garantito interamente dalla fideiussione rilasciata da Eurofidi nonché dalla fideiussione personale rilasciata il 7.9.2012 dai sig.ri e soci della società finanziata. Persona_1 Controparte_1
Tale operazione finanziaria era stata successivamente ammessa anche alla controgaranzia (c.d. di “secondo livello”) del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a) della L. n. 662/1996, gestito da già Controparte_5
(in seguito, solo ”). Controparte_3 Parte_1
A seguito della risoluzione per inadempimento dell'impresa debitrice e, per altro verso, dell'infruttuosa escussione della garanzia “di primo livello” prestata da Eurofidi, la Banca finanziatrice aveva provveduto - in data 2/11/2021 - ad escutere la controgaranzia rilasciata da
, richiedendo l'attivazione del Fondo di Garanzia. Parte_1
Quindi, con delibera del 9/12/2022, aveva liquidato la perdita per l'importo di € Parte_1
12.458,25 in favore della Banca finanziatrice, acquisendo per conto del Fondo di Garanzia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 c.c. e 2, co. 4 D.M. 20/06/2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti all'ente finanziatore in relazione alle altre garanzie reali e personali acquisite e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori del debitore principale. Stante il mancato pagamento, , comunicata a debitrice e garanti la risoluzione del Parte_1 contratto con raccomandata del 30.6.2014 e intimato il pagamento del debito residuo, aveva in seguito avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per l'importo complessivo di € 12.499,21, al termine della quale l aveva notificato in data Controparte_4
27/11/2023 a la cartella di pagamento n. 117-2023-0018121270002, Controparte_1 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di tale importo.
1.1 Avverso tale cartella di pagamento, con atto di citazione notificato in data 22/12/2023,
proponeva opposizione al fine di chiedere, in via preliminare, la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'annullamento della cartella opposta e l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito in capo all'opponente per le causali indicate nella cartella medesima. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva:
- la “assenza di valido titolo esecutivo”: l'iscrizione a ruolo e la richiesta di emissione diretta da parte di della cartella di pagamento per il recupero delle somme erogate dal Parte_1
Fondo di Garanzia sarebbe stata “illegittima”, trattandosi di entrate patrimoniali fondate su un rapporto di natura privatistica per il recupero delle quali l'ente creditore avrebbe dovuto previamente munirsi di un autonomo titolo avente efficacia esecutiva ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.lgs. n. 46/1999;
- il “difetto di comunicazioni precedenti e di motivazione della cartella di pagamento”: la cartella di pagamento, la cui notificazione non era stata in tesi preceduta da alcun atto o comunicazione, sarebbe stata priva di adeguata motivazione circa le ragioni dell'escussione e dell'attivazione della garanzia statale, sicché la destinataria non sarebbe stata posta in condizione di comprendere né quale fosse il rapporto contrattuale oggetto dell'intervento di pagina 3 di 10 , né le modalità di quantificazione del debito per capitale, interessi ed eventuali Parte_1 oneri di escussione;
- la “infondatezza della richiesta ed invalidità, inefficacia e non vincolatività di eventuali garanzie prestate dall'Attrice, rispetto a qualsivoglia iniziativa di regresso del Mediocredito Centrale”: la richiesta di pagamento sarebbe stata, in ogni caso, infondata in quanto l'opponente non avrebbe mai contratto un mutuo o finanziamento garantito ex L. 662/1996 nell'esercizio di una propria attività d'impresa, professionale o quale legale rappresentante di una PMI. Sul punto, contestava altresì la sussistenza di finanziamenti erogati a favore della Parte_4 da parte di un istituto di credito garantito da o di una garanzia da parte di Parte_1 quest'ultimo ovvero di una fideiussione rilasciata personalmente dall'opponente a favore di;
Parte_1
- la “inammissibilità e la nullità di una eventuale doppia garanzia”: eventuali garanzie prestate dall'opponente sarebbero state comunque invalide ed inefficaci per la violazione dell'art. 4, co. 4 dell'allegato 1 al D.M. 23/9/2005 (che sancisce il divieto, per l'istituto di credito, di acquisire ulteriori garanzie rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo), nonché per la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo l'istituto di credito dato corso ad azioni giudiziali nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale di decadenza Parte_4 previsto da tale disposizione. Sul punto, eccepiva, altresì, la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nella fideiussione, in quanto applicativa di un'intesa anticoncorrenziale interbancaria posta in essere in violazione della L. n. 287/1990.
1.2 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_4 la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza delle argomentazioni dell'opponente.
1.3 Anche si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avverse Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, in via preliminare qualificava l'opposizione, da un lato, come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma I c.p.c. nella parte in cui è contestata la omessa (o comunque carente) motivazione della cartella di pagamento impugnata” e, dall'altro lato, come
“opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle censure concernenti la mancanza del titolo esecutivo e l'insussistenza, nel merito, del credito iscritto a ruolo da
[...]
anche in ragione della dedotta inesistenza, Controparte_3 nullità o inefficacia delle garanzie prestate dall'attrice”. Rilevava altresì, sempre in via preliminare, come fosse sussistente per entrambe le opposizioni la legittimazione passiva dell' , “trattandosi dell'ente che -sia pure sulla base del Controparte_2 ruolo trasmesso dall'ente creditore- ha formato e notificato la cartella impugnata che si assume formalmente viziata”. Per quanto riguarda l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ne dichiarava l'inammissibilità in quanto tardiva a motivo del mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni, atteso che “la citazione introduttiva dell'opposizione alla cartella esattoriale è stata notificata sia ad CP_6 sia a in data 22.12.2023 a mezzo pec, Controparte_3 nonostante la cartella impugnata sia stata notificata alla debitrice in data 27.11.2023, come indicato dalla stessa opponente (cfr. citazione, p. 1) e confermato dalle convenute”. pagina 4 di 10 Per quanto concerne, invece, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava l'infondatezza del primo motivo di opposizione -secondo cui non avrebbe avuto diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata avvalendosi direttamente del procedimento di riscossione mediante ruolo esattoriale- considerato che “è facoltizzata, direttamente da disposizione Parte_1 legislativa di rango primario (n.d.r. art. 8-bis D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 33/2015, che richiama l'art. 17 D.lgs. n. 46/1999), a formare il ruolo esattoriale da affidare al Concessionario della riscossione, per la tutela dei crediti derivanti dalle garanzie pubbliche concesse in qualità di Gestore del Fondo di garanzia per le PMI”. Il primo Giudice rigettava anche l'ulteriore motivo di opposizione -secondo cui la garanzia prestata dall'attrice sarebbe stata “invalida in quanto concessa in violazione del divieto posto dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire un'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo”-, tenuto conto che la lettera della norma secondaria invocata non comprendeva anche le garanzie personali e che, comunque, la violazione del precetto invocato non era sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata. Il Tribunale riteneva viceversa fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di opposizione, con cui l'opponente aveva dedotto la nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, della fideiussione prodotta da sulla base della quale era stato Parte_1 emesso il ruolo n. 2023/004223 azionato con la cartella di pagamento impugnata e, in particolare, della clausola contrattuale n. 7 che espressamente esonerava il creditore dagli adempimenti previsti dall'art. 1957 c.c., altrimenti necessari alla conservazione della garanzia prestata dal fideiussore nonostante la scadenza dell'obbligazione principale. Sul punto, evidenziava che tale clausola, rubricata “Escussione del debitore o del fideiussore”, nonché le clausole n. 3 (obblighi del fideiussore) e 10 (obbligazioni garantite invalide) del contratto di fideiussione sottoscritto da e Controparte_1 Persona_1 riproducevano “effettivamente il contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, oggetto del provvedimento antitrust della Banca d'Italia n. 55/2005” che ne aveva dichiarato la nullità per contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990. Premesso quindi, per un verso, che la fideiussione oggetto di giudizio era “specifica” e che, per altro verso, “la giurisprudenza di merito non ha ancora raggiunto un arresto condiviso con riferimento alla questione se la nullità parziale riguardi clausole inserite soltanto in fideiussioni omnibus ovvero anche in fideiussioni specifiche”, il primo Giudice rilevava come, in ogni caso, il garante avesse dimostrato, da un lato, l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente ad oggetto anche le fideiussioni bancarie c.d. “specifiche” e, dall'altro lato, il “riflesso” di tale intesa sulla validità della clausola impugnata. Al riguardo, il Tribunale evidenziava che la difesa attorea aveva prodotto, quale documento n. 8, una raccolta di fideiussioni specifiche rilasciate da numerosi istituti di credito e temporalmente collocabili in un periodo (dal 2009 al 2013) coincidente con la fideiussione oggetto di causa (2012) da cui risultava la presenza della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., cosicché riteneva sussistente un “uso uniforme” da parte del sistema bancario dello schema ABI anche con riferimento a tale tipologia di fideiussioni: “La natura assolutamente 'eterogenea' degli istituti bancari che hanno inserito nelle proprie condizioni generali di contratto la predetta clausola -istituti bancari di interesse nazionale, istituti bancari di
pagina 5 di 10 dimensioni medio piccole, banche popolari, distribuiti su tutto il territorio nazionale- conferma la sussistenza dell'uso uniforme da parte del sistema bancario di tale schema, anche per la fideiussione specifica (…) Tale utilizzo uniforme anche con riferimento alla fattispecie della fideiussione specifica costituisce ugualmente violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990, ostacolando la libera concorrenza o comunque inducendo gli istituti bancari ad uniformarsi al predetto standard negoziale, restringendo o alterando in maniera consistente il meccanismo concorrenziale all'interno del mercato”. Riteneva pertanto che dall'utilizzo uniforme dello schema ABI derivasse, anche con riferimento alle fideiussioni specifiche, la nullità parziale delle clausole contrattuali che fossero diretta espressione dell'intesa anticoncorrenziale (tra cui la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.). Quindi, secondo il Tribunale, a fronte della nullità parziale della clausola n. 7 del contratto di fideiussione sottoscritto il 7.9.2012 occorreva valutare l'eccezione sollevata dall'attrice di decadenza dell'azione della banca e, conseguentemente, di che, agendo in virtù Parte_1 di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca finanziatrice, era esposto
“alle eccezioni inerenti l'esistenza e l'entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato”. Orbene, secondo il primo Giudice l'eccezione era fondata. Il credito oggetto di causa derivava infatti “da un finanziamento erogato da Parte_3 in data 21.12.2010, con scadenza del rimborso prevista per il 31.12.2016 (docc. 13 e
[...] Contr 14). La convenuta ha dedotto che la banca avrebbe risolto il contratto per inadempimento della finanziata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con lettera raccomandata del 30.6.2024 ma in atti non vi è prova che tale missiva sia stata ricevuta dalla debitrice principale o Parte_4 dall'odierna attrice, mancando qualsiasi documentazione relativa alla spedizione e consegna Contr (doc. 7 fascicolo ”. Sul punto, riteneva che l'osservazione di -secondo cui la decadenza derivante dal Parte_1 mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. non si sarebbe comunque verificata poiché la fideiussione de qua conteneva una clausola “a prima richiesta”1 - era destituita di fondamento, atteso che la clausola di pagamento immediato “a prima richiesta”, in caso di contestuale operatività del primo comma dell'art. 1957 c.c., doveva “essere valutata come deroga parziale alla suddetta disciplina esonerando quindi il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria e consentendo allo stesso di inviare una semplice richiesta scritta al debitore principale, nel termine di sei mesi, al fine di escludere la decadenza dalla garanzia”, richiesta stragiudiziale che, nella specie, non risultava essere stata comunicata alla debitrice principale o al fideiussore. Pertanto, considerato che la banca e , surrogato nei diritti spettanti al soggetto Parte_1 finanziatore in relazione alla garanzia personale da questo acquisita, non avevano più azione nei confronti del fideiussore opponente, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., annullava la cartella di pagamento impugnata.
3. ha interposto appello con atto di citazione notificato il 25/07/2024, chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza. 1 come previsto dall'art.
8.1 secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” sicché il creditore, a prescindere dalla nullità dell'art. 7, avrebbe avuto la facoltà di escuterla senza instaurare un previo giudizio nei confronti del debitore principale pagina 6 di 10 Si è costituita in giudizio la sola , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. All'esito dell'udienza del 07/10/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione svolta dalla difesa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con cui la Corte è CP_1 stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di manifesta infondatezza del medesimo, deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, ritenute meritevoli di disamina nel merito.
5. Con un unico motivo d'appello, deduce la “violazione e falsa applicazione Parte_1 della normativa antitrust e del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Violazione dell'art. 1957 c.c. Motivazione contraddittoria. Errata interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto”. Secondo la prospettazione dell'appellante, ferma la non contestata qualificazione della fideiussione oggetto di giudizio quale fideiussione specifica, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non riguarderebbe tale tipologia di fideiussione, bensì esclusivamente le fideiussioni omnibus. A tal proposito, evidenzia che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ritiene il citato provvedimento della Banca d'Italia non applicabile alle fideiussioni specifiche, cosicché “la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle, in quanto il provvedimento di Banca d'Italia non è alle stesse applicabile”. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente non dimostrerebbe comunque la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte avente ad oggetto anche le fideiussioni “specifiche” e, per altro verso, il riflesso di tale intesa sulla validità della clausola impugnata, trattandosi “di una serie di fotocopie di presunti contratti di fideiussione, alcune delle quali neppure recanti la sottoscrizione del fideiussore, né il timbro della banca, di cui non è accertata la provenienza”. Rileva, infine, che la fideiussione rilasciata dalla sig.ra conterrebbe una clausola di CP_1 pagamento “a prima richiesta”, con conseguente inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
6. Ritiene la Corte che il motivo d'appello sia fondato.
6.1 Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2005 invocato dall'odierna appellata, intitolato
“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, la Banca d'Italia ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cd. fideiussione omnibus, conteneva disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), della l. n. 287/90 - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”- e, in particolare, talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI. pagina 7 di 10 Lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che avrebbero vincolato il fideiussore in seguito all'adesione e i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), sulla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola - oggetto di analisi nel caso concreto - di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
6.2 Per quanto di interesse nel presente giudizio, va osservato che tale provvedimento, al punto 2, fa espresso riferimento allo schema ABI di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione “omnibus”); al successivo punto 9, poi, si legge:
“L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla 'fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie', che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ossia le fideiussioni c.d. “omnibus”; all'esito dell'istruttoria, la Banca d'Italia ha infine affermato nel dispositivo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. Pertanto, il provvedimento citato dall'opponente fa riferimento, nella sua dizione letterale, al solo schema di fideiussione caratterizzato dalla clausola c.d. “omnibus” (ovvero la clausola volta a garantire tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti e anche future), schema che non è estensibile analogicamente alle fideiussioni “specifiche” (caratterizzate da un limite massimo garantito), tenuto conto che l'esigenza di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti e anticoncorrenziali sussiste solo nel caso di garanzie “aperte” ed
“omnicomprensive” (appunto della tipologia “omnibus”).
6.3 Anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 abbia riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus e che, per altro verso, non possa essere applicato analogicamente alle fideiussioni specifiche. Invero, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte (sentenza n. 21841/2024 relativa a un caso del tutto analogo), la Banca d'Italia, dopo avere - in più passaggi - tratteggiato le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione (evidenziando “la maggiore efficienza economica della 'specifica' rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali”) e, per altro verso, dopo aver premesso che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole (...)”, ha affermato al punto 78 del provvedimento che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle pagina 8 di 10 singole clausole ...” con la conseguenza - sottolineata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria - che “il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive (…), bensì dal precipitato di tali clausole nello schema 'omnibus', quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri”, in tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui vengano previste per una serie indefinita e futura di rapporti (e quindi siano previste nell'ambito di una fideiussione omnibus) e mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto, anche nella parte motiva della sentenza n. 657/2025, la Suprema Corte ha rilevato che “l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare ‹‹la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante››. In altri termini, ‹‹ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate›› (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. 3, 19/04/2024, n. 10689; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18079)”. Con quest'ultima sentenza (n. 657/2025), la Corte di cassazione ha quindi concluso escludendo l'invalidità delle clausole di cui allo schema ABI qualora siano previste nell'ambito di una fideiussione specifica. In particolare, in relazione alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., ha ribadito: “In coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1, 04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245)”.
6.4 Orbene, la fideiussione oggetto di giudizio - pacificamente rilasciata fino a concorrenza dell'importo di € 30.000,00 - è un autonomo contratto di garanzia sottoscritto dai sig.ri e a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Persona_1 Controparte_1 società nei confronti di relative all'accordo n. 70/306164. Parte_4 Parte_3
Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta dall'odierna appellata quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di finanziamento concesso alla Parte_4 pagina 9 di 10 e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della Banca d'Italia non la reputa illegittima di per sé, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della l. n. 287/90. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 117-2023-0018121270002 che, per effetto del rigetto dell'opposizione, riacquista efficacia quale titolo esecutivo ai fini della procedura esecutiva (sul punto, cfr. Cass. n. 15872/2019: “La riforma della sentenza che aveva annullato la cartella comporta la reviviscenza dell'atto impugnato, che torna ad essere efficace senza necessità di nuova notifica, salvo che non siano intervenuti fatti estintivi del credito o cause di prescrizione”).
7. All'accoglimento dell'appello proposto da consegue, per il principio di Parte_1 soccombenza, la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 (modificato con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 12.499,21) e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 812/2024, pubblicata il
[...]
24/06/2024, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Controparte_1
n. 117-2023-0018121270002;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 3.956,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, in € 382,50 per spese ed € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025.
Il Presidente estensore
UR AR GN
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