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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 363 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NUVOLO MONICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo della figlia minore _1
(nata il [...]) con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla madre (c.d. affido super esclusivo), deve essere accolta.
Infatti, il padre, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha offerto elementi idonei a contrastare la versione resa dalla ricorrente. Peraltro, il , comparso personalmente CP_1
all'udienza del 15.05.2025, dopo aver confermato di non vedere la minore da circa tre/quattro anni,
ha espressamente dichiarato di non voler essere coinvolto nelle questioni relative alla figlia e _1
di voler essere totalmente estromesso dalla vita della minore, in quanto “ho un'altra famiglia e ho
altre tre figlie”. Risulta, pertanto, evidente anche solo dal contegno tenuto dal resistente nel corso del presente procedimento l'assoluta inidoneità genitoriale della figura paterna. Viceversa, non sono emersi elementi di criticità in capo alla madre, la quale, al contrario, si è occupata in via esclusiva della crescita della figlia minore , nonché di quella del figlio (nato il [...]). _1 Per_2
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni rese dalle parti e considerato il contegno tenuto dal resistente nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene superfluo, se non addirittura potenzialmente pregiudizievole, l'ascolto dei figli minori delle parti.
In relazione alla posizione del minore si osserva che la ricorrente non ha avanzato domanda Per_2
di modifica relativamente all'affidamento del minore – né si ritiene di dover provvedere d'ufficio –
tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di (il minore Per_2
compirà 18 anni il 1° giugno 2025, ossia tra meno di 15 giorni).
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé effettuate, considerato il totale e dichiarato disinteresse manifestato dal resistente sia dal punto di vista morale che sotto il profilo economico, e considerato invece, dall'altro, il forte impegno profuso dalla madre nella gestione di entrambi i figli e,
segnatamente di , il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di alla madre, _1 _1
con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori
non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità
genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro,
sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-
quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014). Nel caso di specie, l'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con _1
facoltà per la stessa di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Considerato che il totale disinteresse del padre ha reso necessario il presente giudizio, il resistente deve essere condannato alle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'estrema facilità in fatto ed in diritto della presente controversia, e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con facoltà in capo alla _1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
* condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Parte_2
2.906,00 per compensi professionali ed in euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo