Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario è configurabile solo nel caso in cui le prestazioni lavorative predette - anche per la parte eccedente la cosiddetta franchigia - si siano svolte oltre l'orario normale. Nè è configurabile una conseguente violazione dell'art. 36 Cost., poiché le relative valutazioni circa difetti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere compiute in riferimento al complessivo trattamento economico corrisposto e non alle singole componenti dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2002, n. 15896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15896 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GI IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC AN, HI AN AR, BO RE, NT GI, IC GI, già elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato ISIDORO TOSCANO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrenti -
nonché contro
CC LA, NI DO, NC MA, RI GI, IC LA, RU AR, RR LL, RT LE, OV SL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6214/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/04/99 R.G.N. 54151/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LA SCOGNAMIGLIO delegato da RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la rimessione alle S.U., in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 luglio 1991 al TO di Roma, VA CC ed altri dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato, ora s.p.a. Ferrovie dello Stato, esponevano di aver lavorato venendo retribuiti a cottimo, ossia con una somma corrispondente ad un certo numero di pratiche d'ufficio espletate in una determinata unità di tempo, e ciò secondo la previsione dell'art. 35 l. 11 febbraio 1970 n. 34, che autorizzava il direttore generale dell'ente ad adoperare
"il sistema del cottimo", quando lo ritenesse opportuno. I ricorrenti sostenevano che l'espletamento di un numero di pratiche superiore al previsto entro la determinata unità di tempo avrebbe dovuto comportare un aumento della retribuzione in misura pari a quella spettante per lavoro straordinario, onde chiedevano che il TO condannasse il datore di lavoro al pagamento di detto aumento.
Costituitosi il convenuto, la domanda veniva rigettata con decisione del 10 agosto 1993, riformata con sentenza del 1^ aprile 1999 dal Tribunale, che sulla base di una consulenza tecnica liquidava le somme pretese dai lavoratori, ritenendo che la prestazione lavorativa eccedente la quantità prevista dovesse considerarsi "come se" fosse straordinaria, ancorché non svolta al di là dell'orario normale. In caso contrario sarebbe stato violato il principio di proporzionalità enunciato nell'art. 36, primo comma, Cost. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Resistono con controricorso la CC ed i litisconsorti indicati in epigrafe. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente s.p.a. Ferrovie dello Stato lamenta la violazione degli artt. 36 Cost., 2099, 2100, 2101, 2108 cod. civ., 35 l. 11 febbraio 1970 n. 34, 5 d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188, 17 l. 6 febbraio 1979 n. 42, sostenendo avere il Tribunale
errato nella confusione fra retribuzione a cottimo, ossia commisurata sul risultato produttivo, e retribuzione a tempo, nella quale soltanto può essere remunerato il lavoro straordinario, ossia eccedente il tempo normale. Conseguenza dell'errore fu, secondo la ricorrente, l'affermazione di un diritto dei lavoratori al percepimento della retribuzione straordinaria per prestazioni lavorative eccedenti la quantità prevista ma pur sempre rese entro l'orario normale.
Il motivo è fondato.
Sulla ravvisabilità del diritto soggettivo testè detto questa Sezione si è talora espressa in senso negativo, avendo affermato, in analoghe fattispecie riguardanti lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato, la spettanza del compenso per lavoro straordinario solo quale effetto di prestazioni svolte oltre l'orario normale, ed avendo escluso ogni violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., valido con riguardo al complessivo trattamento economico corrisposto e non alle sue singole componenti (Cass. 25 febbraio 1995 n. 2218, 27 ottobre 1997 n. 10569, 17 febbraio 1999 n. 1329, 18 settembre 1995 n. 9868, 24 febbraio 1997 n. 1681, 19 aprile 1999 n. 3876). Altre decisioni si sono però espresse in senso contrario, avendo ritenuto compatibile la retribuzione col sistema del cottimo e quella dovuta per lavoro straordinario, anche quando le prestazioni lavorative siano rese entro l'orario normale (Cass. 16 novembre 1995 n. 11856, 12 dicembre 1998 n. 12519, 5 dicembre 1998 n. 1234 12 novembre 2001 n. 14016, 4 marzo 2002 n. 3098). Ritiene il collegio che il diritto vantato dai lavoratori attualmente controricorrenti debba essere negato. A norma dell'art. 2100 cod. civ. il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
La retribuzione a cottimo si distingue perciò da quella a tempo giacché è legata direttamente al risultato del lavoro, inserito nella causa del contratto, mentre il tempo, necessariamente tenuto presente nella determinazione delle tariffe, ne costituisce il semplice motivo.
Al contrario, nella retribuzione a tempo, questo suol dirsi inserito nella causa ed il risultato nei motivi.
La questione ora sottoposta alla Corte dalla ricorrente è se, stabilito un certo quantitativo di lavoro da espletare entro un certo tempo e stabilita la relativa remunerazione, l'aumento della quantità di lavoro effettivamente espletata entro la stessa unità di tempo debba comportare un aumento di remunerazione. Nella fattispecie concreta il Tribunale ha accertato incensurabilmente (nè le parti muovono contestazione in proposito) che "il lavoro a cottimo è stato utilizzato dall'appellata (ossia dalle Ferrovie dello Stato) come emerge dalle numerose circolari di dettaglio, per posizioni di lavoro comportanti lo svolgimento di pratiche seriali, o comunque di attività seriali, per le quali è stato misurato un tempo unitario medio......esaurimento ed un conseguente numero di pratiche (o comunque risultati aggiuntivi)(che, sulla base di tale tempo, avrebbero dovuto essere svolte dal dipendente nell'arco dell'ordinario orario lavorativo (c.d. "franchigia").
Il datore di lavoro che si obblighi non soltanto a corrispondere una retribuzione relativa alla quantità di lavoro ricevuto, ma la riferisca anche ad un limite temporale, persegue il duplice fine di vincolare i lavoratori ad un ritmo produttivo minimo e di evitare ritmi di lavoro incostanti, non superando al tempo stesso un certo livello di salario, ossia un certo costo della forza lavoro, secondo una valutazione di convenienza condivisa dalla controparte contrattuale e comunque riservata alla sua libertà di iniziativa economica e non censurabile in sede giurisdizionale (art. 41 Cost.). Il sistema del cottimo serve in tal caso non (o non necessariamente) a spronare l'operosità del lavoratore bensì soltanto ad assicurare un'operosità minima in relazione al livello salariale. Nè il giudice può censurare tale valutazione di convenienza allorquando essa venga compiuta da una pubblica amministrazione (prima della privatizzazione disposta con la legge 17 maggio 1985 n. 210. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato operava in regime giuspubblicistico): la limitazione del sindacato giudiziale ai vizi di legittimità dell'atto amministrativo (art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) esclude ogni ingerenza nel merito.
Da ciò consegue che l'eventuale quantità di lavoro eccedente quel determinato ritmo produttivo, ma resa entro il detto limite temporale, potrà bene essere valorizzata in sede di trattamento normativo del lavoratore ma non può dare diritto ad una maggiorazione salariale calcolata su base temporale. Esattamente le suddette sentenze di questa Corte nn. 2218 del 1995, 168 del 1997, 10569 del 1997, 9868 del 1995 e 1329 del 1999 hanno affermato che il rispetto del principio di proporzionalità della retribuzione dev'essere verificato con riferimento al complessivo trattamento economico e normativo destinato al singolo lavoratore ed hanno escluso che esso vada riferito alle singole voci retributive, rendendo così legittimo il fatto che una maggiore prestazione lavorativa venga apprezzata eventualmente in sede di valutazione della laboriosità del singolo (ad esempio ai fini di una promozione) e non si traduca necessariamente nell'incremento di una voce retributiva.
Diversa da quella qui esaminata è poi la materia della retribuzione per lavoro straordinario, destinata a compensare la penosità e l'attitudine usurante di un'attività prestata oltre il limite normale di tempo.
Non può pertanto essere condivisa Cass. n. 12519 del 1998 cit., che interpreta l'art. 35 l. n. 34 del 1970 nel senso che l'autorizzazione, conferita al direttore generale dell'Azienda, a stabilire retribuzioni col sistema del cottimo comportasse la possibilità di retribuire come lavoro straordinario quello prestato entro l'orario normale.
Tutto ciò osservato in diritto, occorre aggiungere che la sentenza qui impugnata conserva l'astratta distinzione tra lavoro straordinario e lavoro a cottimo, e tuttavia ritiene che in concreto l'Ente ferrovie dello Stato si sia attenuto "in numerose circolari di dettaglio" ad una "opzione retributiva" secondo cui il lavoro in questione era "strettamente equiparabile al lavoro straordinario, sia per natura - trattandosi di prestazione lavorativa non meno onerosa di quella straordinaria - sia per le concrete particolarità della fattispecie in discorso".
La sentenza passa poi alla determinazione quantitativa delle singole spettanze, giustificando la scelta di uno dei due metodi di calcolo proposti dal consulente tecnico attraverso il riferimento ad una non meglio illustrata "sentenza Abballe".
Non dice il Tribunale quali siano le "circolari di dettaglio" ossia non ne precisa data e numero ne' il contenuto, per quanto di specifico interesse;
e neppure esso dice quali siano le concrete particolarità della fattispecie in discorso, idonee a giustificare l'interpretazione delle suddette fonti normative infralegislative. Ma, prima di tutto ciò, il Tribunale erra in diritto quando ritiene equiparabili "strettamente" e "per natura" il lavoro a cottimo ed il lavoro straordinario, parificandone l'onerosità ossia trascurando che il secondo è per definizione più gravoso in quanto prestato oltre l'orario ordinario.
L'errore comporta la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e, in mancanza della necessità di nuovi accertamenti di fatto, il rigetto delle domande formulate dagli attori in primo grado, ai sensi del successivo art. 384, primo comma.
Le spese dell'intero processo possono essere compensate a causa delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande degli attuali intimati;
compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002