Articolo 2 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 1Articolo 3
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23 marzo 2001
Art. 2. (Adesione ai principi della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie) 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302 , ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
Nota all' art. 2:
- La legge 28 agosto 1997, n. 302 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995".
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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