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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2505/2024 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. M. Liguori e dall'Avv. F. Raimondi, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Consoli, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.9.2024 Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 3484/2024 del
[...]
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.5.2024, non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla stessa volta ad ottenere la condanna a carico della al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
3.867,67; veniva, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla con accertamento dell'obbligo Controparte_1 della ricorrente alla restituzione della somma di € Parte_1
1.933,83 in favore della Il Tribunale Controparte_1 compensava le spese di lite.
La parte appellante censurava la sentenza di primo grado per omessa e/o apparente motivazione, nonché per errata valutazione delle circostanze di fatto. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La appellata costituendosi nel presente giudizio Controparte_1 deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente occorre brevemente ripercorrere le circostanze di fatto della vicenda.
L'odierna appellante esponeva: di aver partecipato Parte_1 alla procedura concorsuale indetta dalla per Controparte_1
l'ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2018/2021 a tempo pieno;
di aver superato la prova selettiva e di conseguenza di aver sottoscritto con la l'accettazione ad intraprendere il relativo Controparte_1 corso di formazione per l'annualità 2018/2021; di aver successivamente rassegnato le proprie dimissioni con PEC del 18.09.2019 al fine di potersi immatricolare alle Scuole di Formazione Specifiche, sussistendo un'incompatibilità con il corso in medicina generale;
di non aver ricevuto il compenso spettante per aver frequentato il corso dal 18.3.2019 al 18.9.2019; di aver pertanto diritto al pagamento della somma di € 3.867,67, avendo già percepito l'importo lordo di € 1.933,83.
Il compenso spettante in virtù della parziale frequentazione del corso non le sarebbe stato corrisposto in applicazione della clausola di cui al punto e) dell'atto di accettazione del 22.2.2019 sottoscritto tra le parti, nella quale si stabiliva che: “nel caso di cancellazione, rinuncia o decadenza dalla frequenza del corso, durante i termini consentiti per lo scorrimento della graduatoria, si impegna a restituire alla i ratei della borsa già Controparte_1 corrisposti”.
L'odierna appellante sosteneva l'illegittimità e la vessatorietà di detta clausola e, pertanto, insisteva per il pagamento del compenso residuo.
La al contrario, sosteneva la perfetta liceità di Controparte_1 detta clausola, debitamente sottoscritta dalla per cui aveva Pt_1 reclamato, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo complessivo di € 1.933,83 già corrisposto alla ricorrente per la frequentazione parziale al corso di formazione.
Posti i fatti di causa occorre esaminare il gravame proposto dall'odierna appellante.
Parte appellante ha lamentato un vizio di motivazione della sentenza di primo grado per aver il Giudice acriticamente recepito uno dei precedenti giurisprudenziali emessi dal medesimo ufficio giudiziario, senza esplicitare le ragioni per le quali veniva preferito rispetto ad altro precedente (di segno diverso) emesso dallo stesso ufficio giudiziario su medesima fattispecie.
In primo luogo, si rileva che la motivazione della sentenza di primo grado contiene gli elementi essenziali di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali la decisione si è fondata”. Inoltre, la motivazione del Giudice di prime cure appare condivisibile e adeguata, anche in ordine al richiamo al precedente giurisprudenziale del medesimo ufficio giudiziario. Infatti, a differenza di quanto sostiene parte appellante, il Giudice di prime cure ha richiamato e motivato il provvedimento sulla base del precedente reso dal medesimo Tribunale (Sentenza n. 425/2023) in fattispecie analoga perfettamente sovrapponibile a quella in esame. Nel caso richiamato, tra l'altro, la domanda era stata congiuntamente proposta da più medici-ricorrenti relativamente alla medesima vicenda. Viceversa, il precedente richiamato dall'appellante (Sentenza n. 4694/21) - favorevole in quel caso al medico-ricorrente - si era celebrato senza la costituzione in giudizio della Controparte_1 di conseguenza non vi era stata alcuna resistenza avverso la domanda proposta dal ricorrente, né tantomeno era stata proposta alcuna domanda riconvenzionale. Fatta questa doverosa premessa, dunque, appare corretta ed immune da vizi la sentenza gravata sotto il profilo della motivazione, avendo richiamato un precedente giurisprudenziale la cui fattispecie concreta era perfettamente sovrapponibile a quella in esame.
Posto ciò, occorre esaminare la controversia nel merito, in quanto l'appellante ha lamentato un'errata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze di fatto e diritto della vicenda.
In primo luogo, ha contestato la vessatorietà della clausola di cui al punto e) del contratto di accettazione dell'incarico del 22.2.2019, sostenendo che la stessa era stata inserita dalla Controparte_1 solo successivamente alla data di pubblicazione del Bando e dei Regolamenti attuativi, modificando arbitrariamente ed unilateralmente le pattuizioni originarie previste dagli atti amministrativi precedenti. In ogni caso, l'appellante evidenziava che le dimissioni erano avvenute oltre il termine di validità delle graduatorie, pertanto, detta clausola non poteva operare.
Tali circostanze non sarebbero state correttamente valutate dal Giudice di prime cure.
Le tesi dell'appellante non appaiono condivisibili.
La ricorrente dopo aver superato la prova concorsuale accettava l'incarico sottoscrivendo il provvedimento n. 2019.0121508 del 22.2.2019. Con la sottoscrizione di tale atto la ricorrente espressamente dichiarava le clausole di cui ai punti che seguono: punto d) - “di aver preso visione del regolamento del corso approvato con Decreto Dirigenziale n. 247 del 14.11.2018 e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;
“punto e) - “che, nel caso di cancellazione, rinuncia o decadenza dalla frequenza del corso, durante i termini consentiti per lo scorrimento della graduatoria, si impegna a restituire alla CP_1
i ratei della borsa già corrisposti”.
[...]
Posto ciò, quanto assunto dalla ricorrente in ordine alla natura
“postuma” della clausola di cui al punto e), deve ritenersi infondato. Infatti, non è corrispondente al vero il fatto che nei precedenti atti amministrativi della procedura concorsuale non era stato già prevista la clausola in argomento. Infatti, come correttamente rileva anche la con Controparte_1
Decreto Dirigenziale n. 247 del 14.11.2018, l'Ente aveva adottato le “Disposizioni Generali e Guida per il Discente” (vedi allegato A del decreto dirigenziale). Tale Regolamento, al punto 3.2 espressamente prevedeva che: “Le rinunce al corso che dovessero pervenire nel previsto periodo di scorrimento della graduatoria, non determinano diritto al pagamento, essendo il finanziamento delle borse contingentato al numero dei posti messo a Bando”. Tale regola è stata poi trasfusa nel successivo provvedimento con il quale la ricorrente accettava l'incarico. Dunque, è evidente che tale clausola era ben nota alla ricorrente sin dall'adozione del suddetto regolamento che, come detto, risaliva al 14.11.2018. La sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico avveniva in epoca successiva, ovvero in data 22.2.2019. Inoltre, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di conoscere il regolamento adottato con la suddetta delibera dirigenziale.
Per quanto concerne l'asserita scadenza delle graduatorie alla data delle dimissioni si rileva che anche tale affermazione non corrisponde a verità. Si osserva che la ricorrente in data 22.2.2019 accettava l'incarico; successivamente, in data 18.9.2019 rassegnava le dimissioni a mezzo pec. Tali circostanze sono pacifiche ed incontestate. Posto ciò, ai fini dell'operatività della clausola di cui al punto e), era necessario che le graduatorie fossero ancora valide e che, dunque, fosse possibile lo scorrimento delle stesse con subentro di altro candidato idoneo nel posto lasciato libero dalla ricorrente dimissionaria.
Ebbene, a differenza di quanto sostiene l'appellante, all'epoca delle dimissioni le graduatorie erano ancora utilizzabili con possibilità di scorrimento, in quanto il termine iniziale era stato prorogato per ben due volte, così come di seguito indicato. Infatti, secondo il Bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. 25 del 24.5.2018, l'originario termine di utilizzabilità delle graduatorie era di 60 giorni;
nello specifico l'art. 12, così recitava:
“La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'avvio ufficiale del corso di formazione”. Il suddetto termine era stato poi prorogato con il D.M. 14/01/2019 di 180 giorni. Infine, con il Decreto Ministro della Salute, emanato in data 6.8.2019, il suddetto termine era stato ulteriormente prorogato di altri due mesi e le relative graduatorie potevano essere utilizzate sino al 15.11.2019 per consentire l'assegnazione dei posti che si erano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza ed altri motivi (vedi Decreto Dirigenziale n. 65 del 30.09.2019). Pertanto, alla luce di tale ricostruzione dei fatti è di tutta evidenza che alla data del 18.9.2019 la graduatoria era ancora utilizzabile con conseguente operatività della clausola di cui al punto e) dell'atto di accettazione dell'incarico.
Pertanto, in ragione dei motivi sopra esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 9.10.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2505/2024 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difesa dall'Avv. M. Liguori e dall'Avv. F. Raimondi, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Consoli, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.9.2024 Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 3484/2024 del
[...]
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.5.2024, non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla stessa volta ad ottenere la condanna a carico della al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
3.867,67; veniva, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla con accertamento dell'obbligo Controparte_1 della ricorrente alla restituzione della somma di € Parte_1
1.933,83 in favore della Il Tribunale Controparte_1 compensava le spese di lite.
La parte appellante censurava la sentenza di primo grado per omessa e/o apparente motivazione, nonché per errata valutazione delle circostanze di fatto. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La appellata costituendosi nel presente giudizio Controparte_1 deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Preliminarmente occorre brevemente ripercorrere le circostanze di fatto della vicenda.
L'odierna appellante esponeva: di aver partecipato Parte_1 alla procedura concorsuale indetta dalla per Controparte_1
l'ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2018/2021 a tempo pieno;
di aver superato la prova selettiva e di conseguenza di aver sottoscritto con la l'accettazione ad intraprendere il relativo Controparte_1 corso di formazione per l'annualità 2018/2021; di aver successivamente rassegnato le proprie dimissioni con PEC del 18.09.2019 al fine di potersi immatricolare alle Scuole di Formazione Specifiche, sussistendo un'incompatibilità con il corso in medicina generale;
di non aver ricevuto il compenso spettante per aver frequentato il corso dal 18.3.2019 al 18.9.2019; di aver pertanto diritto al pagamento della somma di € 3.867,67, avendo già percepito l'importo lordo di € 1.933,83.
Il compenso spettante in virtù della parziale frequentazione del corso non le sarebbe stato corrisposto in applicazione della clausola di cui al punto e) dell'atto di accettazione del 22.2.2019 sottoscritto tra le parti, nella quale si stabiliva che: “nel caso di cancellazione, rinuncia o decadenza dalla frequenza del corso, durante i termini consentiti per lo scorrimento della graduatoria, si impegna a restituire alla i ratei della borsa già Controparte_1 corrisposti”.
L'odierna appellante sosteneva l'illegittimità e la vessatorietà di detta clausola e, pertanto, insisteva per il pagamento del compenso residuo.
La al contrario, sosteneva la perfetta liceità di Controparte_1 detta clausola, debitamente sottoscritta dalla per cui aveva Pt_1 reclamato, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo complessivo di € 1.933,83 già corrisposto alla ricorrente per la frequentazione parziale al corso di formazione.
Posti i fatti di causa occorre esaminare il gravame proposto dall'odierna appellante.
Parte appellante ha lamentato un vizio di motivazione della sentenza di primo grado per aver il Giudice acriticamente recepito uno dei precedenti giurisprudenziali emessi dal medesimo ufficio giudiziario, senza esplicitare le ragioni per le quali veniva preferito rispetto ad altro precedente (di segno diverso) emesso dallo stesso ufficio giudiziario su medesima fattispecie.
In primo luogo, si rileva che la motivazione della sentenza di primo grado contiene gli elementi essenziali di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali la decisione si è fondata”. Inoltre, la motivazione del Giudice di prime cure appare condivisibile e adeguata, anche in ordine al richiamo al precedente giurisprudenziale del medesimo ufficio giudiziario. Infatti, a differenza di quanto sostiene parte appellante, il Giudice di prime cure ha richiamato e motivato il provvedimento sulla base del precedente reso dal medesimo Tribunale (Sentenza n. 425/2023) in fattispecie analoga perfettamente sovrapponibile a quella in esame. Nel caso richiamato, tra l'altro, la domanda era stata congiuntamente proposta da più medici-ricorrenti relativamente alla medesima vicenda. Viceversa, il precedente richiamato dall'appellante (Sentenza n. 4694/21) - favorevole in quel caso al medico-ricorrente - si era celebrato senza la costituzione in giudizio della Controparte_1 di conseguenza non vi era stata alcuna resistenza avverso la domanda proposta dal ricorrente, né tantomeno era stata proposta alcuna domanda riconvenzionale. Fatta questa doverosa premessa, dunque, appare corretta ed immune da vizi la sentenza gravata sotto il profilo della motivazione, avendo richiamato un precedente giurisprudenziale la cui fattispecie concreta era perfettamente sovrapponibile a quella in esame.
Posto ciò, occorre esaminare la controversia nel merito, in quanto l'appellante ha lamentato un'errata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze di fatto e diritto della vicenda.
In primo luogo, ha contestato la vessatorietà della clausola di cui al punto e) del contratto di accettazione dell'incarico del 22.2.2019, sostenendo che la stessa era stata inserita dalla Controparte_1 solo successivamente alla data di pubblicazione del Bando e dei Regolamenti attuativi, modificando arbitrariamente ed unilateralmente le pattuizioni originarie previste dagli atti amministrativi precedenti. In ogni caso, l'appellante evidenziava che le dimissioni erano avvenute oltre il termine di validità delle graduatorie, pertanto, detta clausola non poteva operare.
Tali circostanze non sarebbero state correttamente valutate dal Giudice di prime cure.
Le tesi dell'appellante non appaiono condivisibili.
La ricorrente dopo aver superato la prova concorsuale accettava l'incarico sottoscrivendo il provvedimento n. 2019.0121508 del 22.2.2019. Con la sottoscrizione di tale atto la ricorrente espressamente dichiarava le clausole di cui ai punti che seguono: punto d) - “di aver preso visione del regolamento del corso approvato con Decreto Dirigenziale n. 247 del 14.11.2018 e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;
“punto e) - “che, nel caso di cancellazione, rinuncia o decadenza dalla frequenza del corso, durante i termini consentiti per lo scorrimento della graduatoria, si impegna a restituire alla CP_1
i ratei della borsa già corrisposti”.
[...]
Posto ciò, quanto assunto dalla ricorrente in ordine alla natura
“postuma” della clausola di cui al punto e), deve ritenersi infondato. Infatti, non è corrispondente al vero il fatto che nei precedenti atti amministrativi della procedura concorsuale non era stato già prevista la clausola in argomento. Infatti, come correttamente rileva anche la con Controparte_1
Decreto Dirigenziale n. 247 del 14.11.2018, l'Ente aveva adottato le “Disposizioni Generali e Guida per il Discente” (vedi allegato A del decreto dirigenziale). Tale Regolamento, al punto 3.2 espressamente prevedeva che: “Le rinunce al corso che dovessero pervenire nel previsto periodo di scorrimento della graduatoria, non determinano diritto al pagamento, essendo il finanziamento delle borse contingentato al numero dei posti messo a Bando”. Tale regola è stata poi trasfusa nel successivo provvedimento con il quale la ricorrente accettava l'incarico. Dunque, è evidente che tale clausola era ben nota alla ricorrente sin dall'adozione del suddetto regolamento che, come detto, risaliva al 14.11.2018. La sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico avveniva in epoca successiva, ovvero in data 22.2.2019. Inoltre, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di conoscere il regolamento adottato con la suddetta delibera dirigenziale.
Per quanto concerne l'asserita scadenza delle graduatorie alla data delle dimissioni si rileva che anche tale affermazione non corrisponde a verità. Si osserva che la ricorrente in data 22.2.2019 accettava l'incarico; successivamente, in data 18.9.2019 rassegnava le dimissioni a mezzo pec. Tali circostanze sono pacifiche ed incontestate. Posto ciò, ai fini dell'operatività della clausola di cui al punto e), era necessario che le graduatorie fossero ancora valide e che, dunque, fosse possibile lo scorrimento delle stesse con subentro di altro candidato idoneo nel posto lasciato libero dalla ricorrente dimissionaria.
Ebbene, a differenza di quanto sostiene l'appellante, all'epoca delle dimissioni le graduatorie erano ancora utilizzabili con possibilità di scorrimento, in quanto il termine iniziale era stato prorogato per ben due volte, così come di seguito indicato. Infatti, secondo il Bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. 25 del 24.5.2018, l'originario termine di utilizzabilità delle graduatorie era di 60 giorni;
nello specifico l'art. 12, così recitava:
“La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'avvio ufficiale del corso di formazione”. Il suddetto termine era stato poi prorogato con il D.M. 14/01/2019 di 180 giorni. Infine, con il Decreto Ministro della Salute, emanato in data 6.8.2019, il suddetto termine era stato ulteriormente prorogato di altri due mesi e le relative graduatorie potevano essere utilizzate sino al 15.11.2019 per consentire l'assegnazione dei posti che si erano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza ed altri motivi (vedi Decreto Dirigenziale n. 65 del 30.09.2019). Pertanto, alla luce di tale ricostruzione dei fatti è di tutta evidenza che alla data del 18.9.2019 la graduatoria era ancora utilizzabile con conseguente operatività della clausola di cui al punto e) dell'atto di accettazione dell'incarico.
Pertanto, in ragione dei motivi sopra esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 9.10.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro