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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Gilberto Napolitano Parte_1
RICORRENTE
E anche in qualità di mandatario Controparte_1
della in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza declinatoria della competenza del
Tribunale di Pistoia, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 371 Parte_1
2022 00244907 70 000, notificato il 27.01.2023, con il quale l' ha richiesto il CP_1
pagamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale (periodo 2018/2020, quarta rata, periodo 2021, prime tre rate) oltre sanzioni accessorie dovuti alla Gestione commercianti.
Ella ha dedotto: l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti e la conseguente insussistenza del debito;
la nullità dell'avviso per mancanza di motivazione e della previa notifica dell'avviso di iscrizione.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato e l'avviso di iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente cancellazione dalla stessa. Con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' anche quale mandatario della che ha resistito al CP_1 CP_3
ricorso con varie argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Ciò premesso, la questione controversa tra le parti attiene all'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti.
Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' CP_1
In altre parole, nel caso di specie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo CP_1
della pretesa creditoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito contributivo in presenza CP_1
di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, in tal guisa alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altronde ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi CP_1 dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, CP_1 di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La
Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle
3 prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione
è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria
4 ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Nel merito, occorre evidenziare quanto segue.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 l. 1397/1960, così come novellato dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, secondo cui “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1 co. 203 l. 662/1996 ha, quindi, esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti anche ai soci delle s.r.l. nell'ipotesi in cui la prestazione di attività lavorativa in favore della società sia abituale e prevalente. In merito a tale novella normativa, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 3240/2010) ha evidenziato come “questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” ed ha precisato come la gestione commercianti
“è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi
5 detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Tali argomentazioni, inoltre, non possono ritenersi superate dalla successiva sentenza n.
17076/2011 ove la Suprema Corte ha qualificato l'art. 12 co. 11 d.l. 78/2011 come norma di interpretazione autentica ed ha modificato il proprio orientamento sulla diversa questione della c.d. doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti chiarendo come “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Dunque, fermo che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni.
I principi suesposti sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche di recente (cfr. Cass. civile,
Sez. Lav., ordinanza n. 1759/2021).
L'onere della prova è a carico dell' il quale deve dimostrare la sussistenza di tutti i CP_1
fatti costitutivi della pretesa contributiva e la circostanza che parte ricorrente rivesta la qualità di amministratore unico della società non rappresenta un elemento che può essere valorizzato in questa sede in quanto tale attività rileva ai fini dell'iscrizione alla gestione separata e non anche alla gestione commercianti.
Secondo la Corte di cassazione, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, inoltre,
“stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto
6 che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Il che è confermato da una recente pronuncia della Suprema
Corte (Cass. 10763/2018) in base alla quale “secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto
Co sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il
7 socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Tanto premesso, in base all'art. 2729 c.c. in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
Nel caso de quo, tali indici presuntivi possono considerarsi sussistenti.
Emergono, infatti, gli indizi gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni) e concordanti (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva) in ragione della presenza di riscontri fattuali, per le seguenti ragioni.
8 Come eccepito in memoria dall' invero, nonché risultanti dai documenti da esso CP_1
depositati, la ricorrente risulta essere socio unico della ALL STARS CONSULTING SRL unipersonale nonché amministratore unico.
Tale società è inquadrabile tra le aziende che esercitano attività commerciale avendo ad oggetto, tra l'altro, il procacciamento di ordini di prodotti e servizi di pubblica utilità quali energia, gas metano.
La società, nel periodo per cui è causa, si è avvalsa dell'apporto di un solo dipendente, inquadrato quale apprendista-part time.
Altresì, negli anni cui si riferiscono i contributi previdenziali iscritti a ruolo la società ha prodotto regolarmente redditi denunciati nei modelli UNICO relativi agli anni di imposta
2020 e 2021.
Dal certificato c2 storico e dall'estratto contributivo in atti, in tali periodi la ricorrente non risulta aver svolto altre attività lavorative incompatibili con quella inerente all'oggetto sociale della ALL STARS CONSULTING SRL.
A quanto precede consegue che può ritenersi raggiunta la prova indiziaria dello svolgimento da parte della ricorrente di attività abituale e prevalente in favore della predetta società per il periodo in questione. Sul punto, non rileva la circostanza allegata dalla ricorrente secondo cui ella si sarebbe avvalsa di contratti di consulenza per lo svolgimento dell'attività della società, non essendo tale circostanza incompatibile con lo svolgimento abituale e prevalente dell'attività lavorativa.
E neppure la ricorrente ha articolato una prova specifica volta a fondare le proprie ragioni.
Allo stesso tempo devono essere rigettate le censure attoree inerenti ai vizi di carenza di motivazione dell'avviso di addebito e di mancanza di previa notifica dell'avviso di iscrizione. Ed infatti, trattandosi di vizi formali dell'atto di avviso di addebito, gli stessi devono essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla sua notifica. Tuttavia, sebbene in atti difetti la prova della data di deposito del ricorso presso il Tribunale di Pistoia, il ricorso stesso è datato 21.2.2023 (il che lascia presumere che sia stato depositato quanto meno in quella data se non successivamente) quando era già esaurito il suddetto termine decorrente dalla notifica dell'avviso avvenuta il 27.1.2023. In ogni caso, anche nel merito, da un lato è chiara la motivazione dell'avviso di addebito e dall'altro non vi è alcuna norma che dispone la previa notifica dell'avviso di iscrizione a pena di nullità del seguente avviso di addebito.
9 In conclusione, per quanto esposto in motivazione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Gilberto Napolitano Parte_1
RICORRENTE
E anche in qualità di mandatario Controparte_1
della in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza declinatoria della competenza del
Tribunale di Pistoia, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 371 Parte_1
2022 00244907 70 000, notificato il 27.01.2023, con il quale l' ha richiesto il CP_1
pagamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale (periodo 2018/2020, quarta rata, periodo 2021, prime tre rate) oltre sanzioni accessorie dovuti alla Gestione commercianti.
Ella ha dedotto: l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti e la conseguente insussistenza del debito;
la nullità dell'avviso per mancanza di motivazione e della previa notifica dell'avviso di iscrizione.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato e l'avviso di iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente cancellazione dalla stessa. Con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' anche quale mandatario della che ha resistito al CP_1 CP_3
ricorso con varie argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3 poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Ciò premesso, la questione controversa tra le parti attiene all'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti.
Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' CP_1
In altre parole, nel caso di specie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo CP_1
della pretesa creditoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito contributivo in presenza CP_1
di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, in tal guisa alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' D'altronde ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi CP_1 dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, CP_1 di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1
individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La
Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle
3 prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione
è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria
4 ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Nel merito, occorre evidenziare quanto segue.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1 l. 1397/1960, così come novellato dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, secondo cui “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1 co. 203 l. 662/1996 ha, quindi, esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti anche ai soci delle s.r.l. nell'ipotesi in cui la prestazione di attività lavorativa in favore della società sia abituale e prevalente. In merito a tale novella normativa, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 3240/2010) ha evidenziato come “questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale” ed ha precisato come la gestione commercianti
“è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi
5 detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Tali argomentazioni, inoltre, non possono ritenersi superate dalla successiva sentenza n.
17076/2011 ove la Suprema Corte ha qualificato l'art. 12 co. 11 d.l. 78/2011 come norma di interpretazione autentica ed ha modificato il proprio orientamento sulla diversa questione della c.d. doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti chiarendo come “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”. Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa. Dunque, fermo che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni.
I principi suesposti sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche di recente (cfr. Cass. civile,
Sez. Lav., ordinanza n. 1759/2021).
L'onere della prova è a carico dell' il quale deve dimostrare la sussistenza di tutti i CP_1
fatti costitutivi della pretesa contributiva e la circostanza che parte ricorrente rivesta la qualità di amministratore unico della società non rappresenta un elemento che può essere valorizzato in questa sede in quanto tale attività rileva ai fini dell'iscrizione alla gestione separata e non anche alla gestione commercianti.
Secondo la Corte di cassazione, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, inoltre,
“stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto
6 che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass., sez. lav., 04.04.2012, n. 5360). Il che è confermato da una recente pronuncia della Suprema
Corte (Cass. 10763/2018) in base alla quale “secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto
Co sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
in base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal
Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di srl e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata;
in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il
7 socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Tanto premesso, in base all'art. 2729 c.c. in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti è possibile ritenere certo od altamente probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi del fatto ignoto che si intende dimostrare.
Nel caso de quo, tali indici presuntivi possono considerarsi sussistenti.
Emergono, infatti, gli indizi gravi (dotati di elevata persuasività e di elevata resistenza ad eventuali obiezioni) e concordanti (funzionali alla dimostrazione del fatto ignoto sulla base di una loro considerazione complessiva) in ragione della presenza di riscontri fattuali, per le seguenti ragioni.
8 Come eccepito in memoria dall' invero, nonché risultanti dai documenti da esso CP_1
depositati, la ricorrente risulta essere socio unico della ALL STARS CONSULTING SRL unipersonale nonché amministratore unico.
Tale società è inquadrabile tra le aziende che esercitano attività commerciale avendo ad oggetto, tra l'altro, il procacciamento di ordini di prodotti e servizi di pubblica utilità quali energia, gas metano.
La società, nel periodo per cui è causa, si è avvalsa dell'apporto di un solo dipendente, inquadrato quale apprendista-part time.
Altresì, negli anni cui si riferiscono i contributi previdenziali iscritti a ruolo la società ha prodotto regolarmente redditi denunciati nei modelli UNICO relativi agli anni di imposta
2020 e 2021.
Dal certificato c2 storico e dall'estratto contributivo in atti, in tali periodi la ricorrente non risulta aver svolto altre attività lavorative incompatibili con quella inerente all'oggetto sociale della ALL STARS CONSULTING SRL.
A quanto precede consegue che può ritenersi raggiunta la prova indiziaria dello svolgimento da parte della ricorrente di attività abituale e prevalente in favore della predetta società per il periodo in questione. Sul punto, non rileva la circostanza allegata dalla ricorrente secondo cui ella si sarebbe avvalsa di contratti di consulenza per lo svolgimento dell'attività della società, non essendo tale circostanza incompatibile con lo svolgimento abituale e prevalente dell'attività lavorativa.
E neppure la ricorrente ha articolato una prova specifica volta a fondare le proprie ragioni.
Allo stesso tempo devono essere rigettate le censure attoree inerenti ai vizi di carenza di motivazione dell'avviso di addebito e di mancanza di previa notifica dell'avviso di iscrizione. Ed infatti, trattandosi di vizi formali dell'atto di avviso di addebito, gli stessi devono essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla sua notifica. Tuttavia, sebbene in atti difetti la prova della data di deposito del ricorso presso il Tribunale di Pistoia, il ricorso stesso è datato 21.2.2023 (il che lascia presumere che sia stato depositato quanto meno in quella data se non successivamente) quando era già esaurito il suddetto termine decorrente dalla notifica dell'avviso avvenuta il 27.1.2023. In ogni caso, anche nel merito, da un lato è chiara la motivazione dell'avviso di addebito e dall'altro non vi è alcuna norma che dispone la previa notifica dell'avviso di iscrizione a pena di nullità del seguente avviso di addebito.
9 In conclusione, per quanto esposto in motivazione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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