Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 418/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 29/1/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. BAIO PAOLO, per la parte resistente l' Avv. POSSENTI MARCO;
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BAIO insiste nell'accoglimento della domanda di inquadramento superiore perché dalle prove orali, ivi comprese le dichiarazioni del datore di lavoro, si evince che il sig. svolgeva le mansioni del livello terzo. Pt_1
Quanto allo straordinario, evidenzia che le prove orali, anche in questo caso le stesse dichiarazioni del datore di lavoro, confermano quanto dedotto dal ricorrente.
Ribadisce l'illegittimità del licenziamento, in particolare insistendo sulla genericità delle contestazioni, fatta eccezione per quella relativa al diverbio verbale, condotta rispetto alla quale però ribadisce la sproporzione anche alla luce del dettato di CCNL
L'Avv. POSSENTI rileva che la fase istruttoria ha confermato la grave insubordinazione, trattandosi di offesa ripetuta due volte e che rappresenta giusta causa di licenziamento.
Quanto allo straordinario, del quale l'onere della prova grava sul lavoratore, ribadisce la contestazione dell'azienda ed evidenzia che dalle prove non ne è emersa la conferma.
Quanto all'inquadramento superiore osserva che le prove hanno confermato il corretto inquadramento del lavoratore.
1
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 418/2024, avente per oggetto “impugnazione di licenziamento – mansioni superiori – lavoro straordinario”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'Avv. PAOLO BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MARCO POSSENTI, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa Parte_2 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del licenziamento;
condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità ex artt. 3, comma primo e art. 9 d.lgs.vo n. 23/2015, determinata in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
rigetta
3 le altre domande del ricorrente;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente un terzo delle spese del giudizio, che liquida in detta quota in € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, dichiarando compensata tra le parti la restante quota di due terzi;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Lecco, 29 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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