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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 940/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 12.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Daniela Iannotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel San Vincenzo (IS), al Vicolo del Cortile n° 8;
- ricorrente
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._3 dall'Avv. Domenico Pacitti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia al
Corso Risorgimento n. 118;
- resistenti
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Barbara Santese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Corso d'Italia n. 19;
- terza interventrice
Oggetto: azione di reintegrazione nel possesso.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
12.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e artt. 703 e 669 bis c.p.c. depositato in data 3.10.2022 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “..l'Ill.mo Tribunale di Isernia - in composizione monocratica -, riservato il merito al prosieguo della causa ed inaudita altera parte, stante la gravità del caso, ovvero, in subordine, fissata udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica di copia del relativo provvedimento del presente ricorso alla controparte, voglia ORDINARE ai Sigg.ri nato in [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2 nata in [...] il [...] ed entrambi residenti in [...](Roma) alla Via Metauro n.
37, Pal. D, Int. n 1; di reintegrare immediatamente la ricorrente Sig.ra nel Parte_1 pieno, pacifico possesso della parte d'immobile sita in agro del Comune di Castel San Vincenzo
(IS) alla Via Vicinale Piano n. 1 al piano terra, riportato in catasto al foglio n° 10, p. lla n. 626 sub 5 mediante eliminazione e/o rimozione della diversa serratura apposta (arbitrariamente e clandestinamente in sua temporanea assenza) al portone sito al piano terra del fabbricato ivi esistente e del garage, e, comunque chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ai predetti
Sigg.ri e di astenersi in ogni caso Controparte_1 Controparte_2 anche per il futuro da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come molestia o turbativa del suddetto diritto di possesso e di abitazione sino al 10 settembre 2022 pubblicamente, pacificamente ed indisturbatamente esercitato dalla ricorrente sul predetto immobile, inclusa la parte dello stesso posta al piano terra (unitamente ed indistintamente dalla ricorrente posseduta come propria abitazione sia prima che dopo il decesso del suddetto proprio compianto coniuge e ciò a far data almeno dal 1990), innanzi ed in premessa meglio specificato. Con espressa riserva di proporre nei confronti dei predetti Sigg.ri e Controparte_1 azione di risarcimento dei danni subiti e subendi in separato giudizio. Controparte_2
Il tutto con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, comprensivamente del rimborso forfettario delle spese generali in misura del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014 e degli oneri fiscali come per legge su detti compensi professionali imponibili, da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore della ricorrente Sig. ra , Avv. Daniela IANNOTTA, Parte_1 antistatario per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che, assieme al coniuge , Persona_1 aveva risieduto presso l'abitazione sita in Castel San Vincenzo (IS) alla Via Vicinale Piano n.
1. A seguito del decesso di , avvenuto in data 2.10.2019, la ricorrente aveva Persona_1 rinunciato ai diritti spettanti sull'eredità del marito ma, in virtù di espressa riserva contenuta nell'atto di rinuncia, aveva continuato ad esercitare il possesso sull'edificio in questione in virtù del diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite.
Accadeva, tuttavia, che il sig. , figlio di , nato da Controparte_1 Persona_1 precedente unione, in data 10 settembre 2022, unitamente alla compagna Controparte_2
s'impossessava della parte della suddetta abitazione sita al piano terra, mediante effrazione della serratura. La ricorrente, in quell'occasione temporaneamente assente, veniva edotta di tale circostanza da alcuni vicini. Pertanto, la stessa contattava i Carabinieri, che intervenivano sul posto ed accertavano la presenza al piano terra dei signori e Controparte_1 CP_2
[...]
Essendole impedito di rientrare al piano terra dell'abitazione, la si vedeva costretta a Pt_1 rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.12.2022 si costituivano nella fase sommaria del giudizio i resistenti, impugnando e contestando le avverse doglianze ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Eccepivano, in particolare: - l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 1168 c.c., carenza di legittimazione attiva per insussistenza del possesso;
- l'inammissibilità del ricorso per insufficienza e contraddittorietà della causa e dell'oggetto della pretesa;
l'insussistenza dello spoglio violento e clandestino;
- l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della causa e dell'oggetto della pretesa;
- l'assenza dell'animus spoliandi e turbandi.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di “1) in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
2) dichiarare che nessuno spoglio è stato perpetrato dai sig.ri
e a danno della stessa e, conseguentemente, Controparte_1 Controparte_2 dichiarare legittimo l'intervento effettuato di resistenti al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà; 3) accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c., e, per
l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
4) condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite
e compensi oltre oneri come per legge.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2023 esperiva intervento CP_3
la quale dichiarava di intervenire “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma
[...] primo, c.p.c. nel giudizio di cui in epigrafe per rappresentare che ogni e qualsiasi iniziativa assunta dal fratello, e da chiunque altro, compresa l'occupazione Controparte_1 dell'immobile oggetto della presente azione possessoria deve essere considerata illegittima nei confronti certamente delle altre due coeredi e posta in essere a loro totale insaputa.” e chiedeva al
Tribunale di “adottare ogni più opportuno provvedimento”.
Il Giudice, esaminata la documentazione offerta dalle parti ed ascoltati gli informatori, con ordinanza del 7.2.2023 accoglieva la domanda, ordinando a “…Notardonato e CP_1
di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra dell'immobile sito Controparte_2 in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi;
• dichiara inammissibile
l'intervento di;
• per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
i resistenti e condanna questi ultimi due al Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio che liquida in euro 2.606,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate le spese tra e le altre parti”. Controparte_3
Veniva, in primo luogo, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto risultata detentrice qualificata dell'appartamento sito al piano terra dell'immobile di Via
Vicinale Piano n.1 in Castel San Vincenzo (Isernia); inoltre veniva ritenuto sussistente uno spoglio ingiusto e violento nei confronti e ai danni della Pt_1
Con ricorso ex art. 703 IV co. c.p.c. depositato in data 21.3.2023 e CP_1 CP_2 chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio, riproponendo le medesime censure avanzate nella fase sommaria e chiedendo il rigetto della domanda della nonché la revoca dell'ordinanza del 7.2.2023. Pt_1
All'udienza dell'11.7.2023 si costituiva , chiedendo il rigetto delle conclusioni Parte_1 formulate nell'avverso ricorso e la conferma, con sentenza, dell'ordinanza cautelare del 7.2.2023.
La causa istruita documentalmente e con l'ascolto di ulteriori testi delle parti, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. * * * * * *
Il ricorso di reintegra nel possesso del bene di cui si controverte è fondato e merita accoglimento.
Vanno confermate, alla luce delle risultanze istruttorie della successiva fase di merito, le argomentazioni spese nella fase sommaria e che hanno portato all'accoglimento della domanda in fase cautelare.
Giova ribadire, innanzitutto, che risulta provato il diritto di abitazione in capo alla sulla Pt_1 casa adibita a casa familiare.
Tale circostanza risulta, in primis e per tabulas dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità effettuata dalla in data 12.12.2019, in cui la stessa rinunciava, puramente e semplicemente, ad ogni Pt_1
e qualsiasi diritto spettante sull'eredità del marito, “fermo restando il diritto di abitazione spettante alla moglie rinunciante di cui all'art. 540 II comma del codice civile” (cfr. all. 6 della produzione della ricorrente).
Come già chiarito nell'ordinanza del 7.2.2023, nella fattispecie in esame gli stessi resistenti hanno riconosciuto che “il nucleo familiare, costituito dalla sig.ra e dal proprio coniuge, viveva Pt_1 nell'appartamento sito al piano terra, che costituiva fino alla morte del sig. , casa Per_1 coniugale;
il diritto di abitazione della ricorrente doveva essere circoscritto solo all'appartamento sito al pian terreno e non poteva di certo estendersi all'appartamento autonomo situato al primo piano del fabbricato” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione).
Infine, anche dall'audizione degli informatori (sig.ri , e Controparte_5 Persona_2
è emerso che, all'interno dell'immobile strutturato su due piani (con Persona_3 appartamenti e ingressi indipendenti), la casa familiare (su cui insisteva, appunto, il diritto di abitazione della in quanto coniuge superstite) era quella posta al piano terra. Pt_1
Va premesso, a tal riguardo, che, da un lato, le sommarie informazioni “sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.” (cfr Cass. civ., ord. n. 12089 del 08.05.2019); dall'altro, avendo gli informatori reso dichiarazioni sotto giuramento, le stesse sono equiparabili a testimonianze (cfr., a tal riguardo, Cass. civ., Sez. 2, n.
21072/2021, secondo cui nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669- sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"). L'impianto emerso dalla fase sommaria, a ben vedere, ha trovato conferma anche in fase di merito.
Per quanto concerne le testimonianze assunte in data 17.12.2024, anche prescindendo dalle dichiarazioni convergenti di si consideri quanto riferito dal teste di parte Controparte_3 resistente, . Questi, interrogato a prova contraria sui capitoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 Testimone_1 della memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente rispondeva “è vero che la sig.ra ha vissuto per oltre trent'anni presso quell'immobile assieme a . È vero che Pt_1 Per_1 utilizzavano tutti gli spazi dell'immobile, andavano per tutte le parti. Non so se sono stati fatti lavori di rifacimento della pavimentazione, per cui non posso rispondere su questi ulteriori capi di domanda attinenti a questa vicenda” (cfr. verbale di udienza del 7.12.2024).
Alla successiva udienza istruttoria dell'11.2.2025, ancora, veniva escusso l'altro teste della il quale riferiva che “la e il sig. vivevano lì; a Pt_1 Testimone_2 Pt_1 CP_1 volte stavano al piano di sopra, altre volte al piano di sotto […] La e il Pt_1 CP_1 utilizzavano tutti i locali dell'immobile […]. Fino al 2011, la viveva su tutti i piani;
dopo Pt_1 non lo so. Non so se dopo la morte del marito si sia trasferita al primo piano. I due piani potrebbero astrattamente costituire due appartamenti, ma comunque fino al 2010 non erano distinti ed autonomi. Fin quando ho frequentato la casa, l'appartamento al primo piano non era utilizzato per gli ospiti ma per la famiglia stessa. Non ho mai visto i signori Controparte_1
e in quella casa: non li ho mai visti in vita mia. Conosco solo
[...] Controparte_2
, la figlia di , che ogni tanto veniva. Non so se la abbia CP_3 Persona_1 Pt_1 abbandonato l'immobile. Non so nulla di quanto accaduto dopo la morte del signor ”. Per_1
Dunque, deve ritenersi provata l'esercizio di fatto di un diritto corrispondente a quello di abitazione da parte della sig.ra sull'immobile adibito a casa coniugale. Pt_1
Ne consegue la sussistenza di una posizione di fatto tutelabile tenuto conto che la tutela di cui all'art. 1168 c.c. si estende anche al detentore qualificato, quale è, appunto, la ricorrente.
Anche per quanto riguarda l'asserita circostanza per cui la si sarebbe allontanata dalla Pt_1 casa familiare, va confermato quanto sostenuto nell'ordinanza del 7.2.2023 resa a conclusione della fase sommaria.
In quella sede, infatti, veniva sottolineato come non risultasse che la avesse abbandonato Pt_1
l'appartamento al piano terra adibito a residenza familiare.
Da un lato, la stessa ivi ha sempre abitato;
dall'altro, anche dall'escussione degli informatori è emerso che la donna risiedesse lì al momento del lamentato spoglio.
Nella fase sommaria, infatti, l'informatore riferiva che “quando morì il sig. Persona_3
, la sig.ra continuò a vivere in quell'appartamento. La sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_1 continuava a vivere in tutti e due i piani, viveva maggiormente sotto. Passavo spesso di lì, abitando a 300-400 metri da quell'immobile. […] Dopo la morte di , è capitato di CP_1 andare con mia moglie nella casa di e della essendo consuetudine andare a CP_1 Pt_1 trovare i parenti di un defunto. Ci fermammo al piano di sotto”.
Dall'ascolto delle testimonianze rese nella presente fase di merito, inoltre, non sono emersi elementi in senso contrario. Fumosi appaiono i ricordi di , che comunque non Testimone_1 aveva più frequentato l'immobile dopo la morte di;
né può inferirsi dalla Persona_1 mancata notifica di alcuni atti giudiziari da parte della p.g., in ordine alla quale ha riferito il teste
, l'abbandono della casa da parte della Testimone_3 Pt_1
Chiarito, pertanto, che la alla luce di quanto supra riportato, esercitava sull'abitazione Pt_1 posta al piano terra un potere di fatto tutelabile dall'ordinamento, appare evidente che i resistenti abbiano posto in essere uno spoglio ai danni della stessa.
Sul punto, giova ribadire quanto già disposto con l'ordinanza resa in data 7.2.2023.
Vale infatti richiamare il principio, a tenore del quale, è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto "in continenti", vale a dire nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso (Cass. civ. Sez. II, 05-03-2014, n. 5215).
Per ciò che concerne, invece, l'elemento soggettivo, la ricorrenza dell'"animus spoliandi", come appena detto, è insita nel fatto stesso di privare l'altro del possesso, in modo violento e clandestino, ciò implicando la consapevolezza dell'autore dello "spoglio", di agire contro la volontà espressa o presunta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/08/1997, n. 7994).
Orbene, il fatto che i resistenti abbiano posto in essere uno spoglio violento e clandestino risulta sia dalla documentazione (cfr. all. 9 della produzione di parte ricorrente, corrispondente all'annotazione di pg del 10.9.2022, in cui si legge che “riferiva di possedere Controparte_1 la chiave del cancello in ferro, posto all'ingresso dell'abitazione, ma non quella della porta in legno dell'appartamento piano terra, ove sono alloggiati, pertanto alla domanda posta dagli scriventi sulle modalità di accesso presso questa abitazione, il riferiva di aver usato CP_1 un trapano per svitare il cilindretto della porta e di aver già provveduto alla sostituzione con uno nuovo”), sia dalle stesse deduzioni dei resistenti, i quali, nella comparsa di costituzione e risposta, confermano sostanzialmente di aver operato il predetto spoglio, affermando che “l'effrazione della serratura da parte del sig. è avvenuta nel pieno e legittimo esercizio del suo CP_1 diritto di proprietà del bene del quale vedevasi minacciato il godimento da parte della sig.ra . Pt_1
Nella fase di merito, infine, non sono emersi elementi che possano portare a conclusioni opposte.
Si consideri, del resto, che gli stessi resistenti, nelle memorie di discussione autorizzate, hanno confermato che la comunque abitava anche l'appartamento al piano terra. Pt_1
Alla luce delle argomentazioni sopra sviluppate, la domanda va accolta.
In definitiva, confermando quanto statuito con ordinanza del 7.2.2023, va ordinato a
[...]
e di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra CP_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese, per quanto concerne i rapporti tra la ricorrente e i resistenti e Persona_1
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base delle Controparte_2 tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione indeterminabile e della scarsa complessità della causa, nonché dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Per quanto riguarda i rapporti con le altre parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, in ragione della peculiarità delle posizioni processuali e della sostanziale assenza di specifiche domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, ordina a e Controparte_1 di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra Controparte_2 dell'immobile sito in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi;
• per quanto concerne i rapporti tra e i resistenti Parte_1 Controparte_1
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dello Stato
[...] Controparte_4 delle spese del giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
Isernia, 12 novembre 2025 Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 940/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 12.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Daniela Iannotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel San Vincenzo (IS), al Vicolo del Cortile n° 8;
- ricorrente
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._3 dall'Avv. Domenico Pacitti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia al
Corso Risorgimento n. 118;
- resistenti
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Barbara Santese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Corso d'Italia n. 19;
- terza interventrice
Oggetto: azione di reintegrazione nel possesso.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
12.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e artt. 703 e 669 bis c.p.c. depositato in data 3.10.2022 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “..l'Ill.mo Tribunale di Isernia - in composizione monocratica -, riservato il merito al prosieguo della causa ed inaudita altera parte, stante la gravità del caso, ovvero, in subordine, fissata udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica di copia del relativo provvedimento del presente ricorso alla controparte, voglia ORDINARE ai Sigg.ri nato in [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2 nata in [...] il [...] ed entrambi residenti in [...](Roma) alla Via Metauro n.
37, Pal. D, Int. n 1; di reintegrare immediatamente la ricorrente Sig.ra nel Parte_1 pieno, pacifico possesso della parte d'immobile sita in agro del Comune di Castel San Vincenzo
(IS) alla Via Vicinale Piano n. 1 al piano terra, riportato in catasto al foglio n° 10, p. lla n. 626 sub 5 mediante eliminazione e/o rimozione della diversa serratura apposta (arbitrariamente e clandestinamente in sua temporanea assenza) al portone sito al piano terra del fabbricato ivi esistente e del garage, e, comunque chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ai predetti
Sigg.ri e di astenersi in ogni caso Controparte_1 Controparte_2 anche per il futuro da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come molestia o turbativa del suddetto diritto di possesso e di abitazione sino al 10 settembre 2022 pubblicamente, pacificamente ed indisturbatamente esercitato dalla ricorrente sul predetto immobile, inclusa la parte dello stesso posta al piano terra (unitamente ed indistintamente dalla ricorrente posseduta come propria abitazione sia prima che dopo il decesso del suddetto proprio compianto coniuge e ciò a far data almeno dal 1990), innanzi ed in premessa meglio specificato. Con espressa riserva di proporre nei confronti dei predetti Sigg.ri e Controparte_1 azione di risarcimento dei danni subiti e subendi in separato giudizio. Controparte_2
Il tutto con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, comprensivamente del rimborso forfettario delle spese generali in misura del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile ex art. 2, 2° co., del D. M. n° 55/2014 e degli oneri fiscali come per legge su detti compensi professionali imponibili, da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore della ricorrente Sig. ra , Avv. Daniela IANNOTTA, Parte_1 antistatario per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente rappresentava che, assieme al coniuge , Persona_1 aveva risieduto presso l'abitazione sita in Castel San Vincenzo (IS) alla Via Vicinale Piano n.
1. A seguito del decesso di , avvenuto in data 2.10.2019, la ricorrente aveva Persona_1 rinunciato ai diritti spettanti sull'eredità del marito ma, in virtù di espressa riserva contenuta nell'atto di rinuncia, aveva continuato ad esercitare il possesso sull'edificio in questione in virtù del diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite.
Accadeva, tuttavia, che il sig. , figlio di , nato da Controparte_1 Persona_1 precedente unione, in data 10 settembre 2022, unitamente alla compagna Controparte_2
s'impossessava della parte della suddetta abitazione sita al piano terra, mediante effrazione della serratura. La ricorrente, in quell'occasione temporaneamente assente, veniva edotta di tale circostanza da alcuni vicini. Pertanto, la stessa contattava i Carabinieri, che intervenivano sul posto ed accertavano la presenza al piano terra dei signori e Controparte_1 CP_2
[...]
Essendole impedito di rientrare al piano terra dell'abitazione, la si vedeva costretta a Pt_1 rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.12.2022 si costituivano nella fase sommaria del giudizio i resistenti, impugnando e contestando le avverse doglianze ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Eccepivano, in particolare: - l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 1168 c.c., carenza di legittimazione attiva per insussistenza del possesso;
- l'inammissibilità del ricorso per insufficienza e contraddittorietà della causa e dell'oggetto della pretesa;
l'insussistenza dello spoglio violento e clandestino;
- l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della causa e dell'oggetto della pretesa;
- l'assenza dell'animus spoliandi e turbandi.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di “1) in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
2) dichiarare che nessuno spoglio è stato perpetrato dai sig.ri
e a danno della stessa e, conseguentemente, Controparte_1 Controparte_2 dichiarare legittimo l'intervento effettuato di resistenti al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà; 3) accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 c.p.c., e, per
l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
4) condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite
e compensi oltre oneri come per legge.”
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2023 esperiva intervento CP_3
la quale dichiarava di intervenire “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma
[...] primo, c.p.c. nel giudizio di cui in epigrafe per rappresentare che ogni e qualsiasi iniziativa assunta dal fratello, e da chiunque altro, compresa l'occupazione Controparte_1 dell'immobile oggetto della presente azione possessoria deve essere considerata illegittima nei confronti certamente delle altre due coeredi e posta in essere a loro totale insaputa.” e chiedeva al
Tribunale di “adottare ogni più opportuno provvedimento”.
Il Giudice, esaminata la documentazione offerta dalle parti ed ascoltati gli informatori, con ordinanza del 7.2.2023 accoglieva la domanda, ordinando a “…Notardonato e CP_1
di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra dell'immobile sito Controparte_2 in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi;
• dichiara inammissibile
l'intervento di;
• per quanto concerne i rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
i resistenti e condanna questi ultimi due al Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio che liquida in euro 2.606,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate le spese tra e le altre parti”. Controparte_3
Veniva, in primo luogo, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto risultata detentrice qualificata dell'appartamento sito al piano terra dell'immobile di Via
Vicinale Piano n.1 in Castel San Vincenzo (Isernia); inoltre veniva ritenuto sussistente uno spoglio ingiusto e violento nei confronti e ai danni della Pt_1
Con ricorso ex art. 703 IV co. c.p.c. depositato in data 21.3.2023 e CP_1 CP_2 chiedevano la prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio, riproponendo le medesime censure avanzate nella fase sommaria e chiedendo il rigetto della domanda della nonché la revoca dell'ordinanza del 7.2.2023. Pt_1
All'udienza dell'11.7.2023 si costituiva , chiedendo il rigetto delle conclusioni Parte_1 formulate nell'avverso ricorso e la conferma, con sentenza, dell'ordinanza cautelare del 7.2.2023.
La causa istruita documentalmente e con l'ascolto di ulteriori testi delle parti, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. * * * * * *
Il ricorso di reintegra nel possesso del bene di cui si controverte è fondato e merita accoglimento.
Vanno confermate, alla luce delle risultanze istruttorie della successiva fase di merito, le argomentazioni spese nella fase sommaria e che hanno portato all'accoglimento della domanda in fase cautelare.
Giova ribadire, innanzitutto, che risulta provato il diritto di abitazione in capo alla sulla Pt_1 casa adibita a casa familiare.
Tale circostanza risulta, in primis e per tabulas dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità effettuata dalla in data 12.12.2019, in cui la stessa rinunciava, puramente e semplicemente, ad ogni Pt_1
e qualsiasi diritto spettante sull'eredità del marito, “fermo restando il diritto di abitazione spettante alla moglie rinunciante di cui all'art. 540 II comma del codice civile” (cfr. all. 6 della produzione della ricorrente).
Come già chiarito nell'ordinanza del 7.2.2023, nella fattispecie in esame gli stessi resistenti hanno riconosciuto che “il nucleo familiare, costituito dalla sig.ra e dal proprio coniuge, viveva Pt_1 nell'appartamento sito al piano terra, che costituiva fino alla morte del sig. , casa Per_1 coniugale;
il diritto di abitazione della ricorrente doveva essere circoscritto solo all'appartamento sito al pian terreno e non poteva di certo estendersi all'appartamento autonomo situato al primo piano del fabbricato” (cfr. p. 2 della comparsa di costituzione).
Infine, anche dall'audizione degli informatori (sig.ri , e Controparte_5 Persona_2
è emerso che, all'interno dell'immobile strutturato su due piani (con Persona_3 appartamenti e ingressi indipendenti), la casa familiare (su cui insisteva, appunto, il diritto di abitazione della in quanto coniuge superstite) era quella posta al piano terra. Pt_1
Va premesso, a tal riguardo, che, da un lato, le sommarie informazioni “sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento.” (cfr Cass. civ., ord. n. 12089 del 08.05.2019); dall'altro, avendo gli informatori reso dichiarazioni sotto giuramento, le stesse sono equiparabili a testimonianze (cfr., a tal riguardo, Cass. civ., Sez. 2, n.
21072/2021, secondo cui nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669- sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"). L'impianto emerso dalla fase sommaria, a ben vedere, ha trovato conferma anche in fase di merito.
Per quanto concerne le testimonianze assunte in data 17.12.2024, anche prescindendo dalle dichiarazioni convergenti di si consideri quanto riferito dal teste di parte Controparte_3 resistente, . Questi, interrogato a prova contraria sui capitoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 Testimone_1 della memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente rispondeva “è vero che la sig.ra ha vissuto per oltre trent'anni presso quell'immobile assieme a . È vero che Pt_1 Per_1 utilizzavano tutti gli spazi dell'immobile, andavano per tutte le parti. Non so se sono stati fatti lavori di rifacimento della pavimentazione, per cui non posso rispondere su questi ulteriori capi di domanda attinenti a questa vicenda” (cfr. verbale di udienza del 7.12.2024).
Alla successiva udienza istruttoria dell'11.2.2025, ancora, veniva escusso l'altro teste della il quale riferiva che “la e il sig. vivevano lì; a Pt_1 Testimone_2 Pt_1 CP_1 volte stavano al piano di sopra, altre volte al piano di sotto […] La e il Pt_1 CP_1 utilizzavano tutti i locali dell'immobile […]. Fino al 2011, la viveva su tutti i piani;
dopo Pt_1 non lo so. Non so se dopo la morte del marito si sia trasferita al primo piano. I due piani potrebbero astrattamente costituire due appartamenti, ma comunque fino al 2010 non erano distinti ed autonomi. Fin quando ho frequentato la casa, l'appartamento al primo piano non era utilizzato per gli ospiti ma per la famiglia stessa. Non ho mai visto i signori Controparte_1
e in quella casa: non li ho mai visti in vita mia. Conosco solo
[...] Controparte_2
, la figlia di , che ogni tanto veniva. Non so se la abbia CP_3 Persona_1 Pt_1 abbandonato l'immobile. Non so nulla di quanto accaduto dopo la morte del signor ”. Per_1
Dunque, deve ritenersi provata l'esercizio di fatto di un diritto corrispondente a quello di abitazione da parte della sig.ra sull'immobile adibito a casa coniugale. Pt_1
Ne consegue la sussistenza di una posizione di fatto tutelabile tenuto conto che la tutela di cui all'art. 1168 c.c. si estende anche al detentore qualificato, quale è, appunto, la ricorrente.
Anche per quanto riguarda l'asserita circostanza per cui la si sarebbe allontanata dalla Pt_1 casa familiare, va confermato quanto sostenuto nell'ordinanza del 7.2.2023 resa a conclusione della fase sommaria.
In quella sede, infatti, veniva sottolineato come non risultasse che la avesse abbandonato Pt_1
l'appartamento al piano terra adibito a residenza familiare.
Da un lato, la stessa ivi ha sempre abitato;
dall'altro, anche dall'escussione degli informatori è emerso che la donna risiedesse lì al momento del lamentato spoglio.
Nella fase sommaria, infatti, l'informatore riferiva che “quando morì il sig. Persona_3
, la sig.ra continuò a vivere in quell'appartamento. La sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_1 continuava a vivere in tutti e due i piani, viveva maggiormente sotto. Passavo spesso di lì, abitando a 300-400 metri da quell'immobile. […] Dopo la morte di , è capitato di CP_1 andare con mia moglie nella casa di e della essendo consuetudine andare a CP_1 Pt_1 trovare i parenti di un defunto. Ci fermammo al piano di sotto”.
Dall'ascolto delle testimonianze rese nella presente fase di merito, inoltre, non sono emersi elementi in senso contrario. Fumosi appaiono i ricordi di , che comunque non Testimone_1 aveva più frequentato l'immobile dopo la morte di;
né può inferirsi dalla Persona_1 mancata notifica di alcuni atti giudiziari da parte della p.g., in ordine alla quale ha riferito il teste
, l'abbandono della casa da parte della Testimone_3 Pt_1
Chiarito, pertanto, che la alla luce di quanto supra riportato, esercitava sull'abitazione Pt_1 posta al piano terra un potere di fatto tutelabile dall'ordinamento, appare evidente che i resistenti abbiano posto in essere uno spoglio ai danni della stessa.
Sul punto, giova ribadire quanto già disposto con l'ordinanza resa in data 7.2.2023.
Vale infatti richiamare il principio, a tenore del quale, è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto "in continenti", vale a dire nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso (Cass. civ. Sez. II, 05-03-2014, n. 5215).
Per ciò che concerne, invece, l'elemento soggettivo, la ricorrenza dell'"animus spoliandi", come appena detto, è insita nel fatto stesso di privare l'altro del possesso, in modo violento e clandestino, ciò implicando la consapevolezza dell'autore dello "spoglio", di agire contro la volontà espressa o presunta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/08/1997, n. 7994).
Orbene, il fatto che i resistenti abbiano posto in essere uno spoglio violento e clandestino risulta sia dalla documentazione (cfr. all. 9 della produzione di parte ricorrente, corrispondente all'annotazione di pg del 10.9.2022, in cui si legge che “riferiva di possedere Controparte_1 la chiave del cancello in ferro, posto all'ingresso dell'abitazione, ma non quella della porta in legno dell'appartamento piano terra, ove sono alloggiati, pertanto alla domanda posta dagli scriventi sulle modalità di accesso presso questa abitazione, il riferiva di aver usato CP_1 un trapano per svitare il cilindretto della porta e di aver già provveduto alla sostituzione con uno nuovo”), sia dalle stesse deduzioni dei resistenti, i quali, nella comparsa di costituzione e risposta, confermano sostanzialmente di aver operato il predetto spoglio, affermando che “l'effrazione della serratura da parte del sig. è avvenuta nel pieno e legittimo esercizio del suo CP_1 diritto di proprietà del bene del quale vedevasi minacciato il godimento da parte della sig.ra . Pt_1
Nella fase di merito, infine, non sono emersi elementi che possano portare a conclusioni opposte.
Si consideri, del resto, che gli stessi resistenti, nelle memorie di discussione autorizzate, hanno confermato che la comunque abitava anche l'appartamento al piano terra. Pt_1
Alla luce delle argomentazioni sopra sviluppate, la domanda va accolta.
In definitiva, confermando quanto statuito con ordinanza del 7.2.2023, va ordinato a
[...]
e di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra CP_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese, per quanto concerne i rapporti tra la ricorrente e i resistenti e Persona_1
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base delle Controparte_2 tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione indeterminabile e della scarsa complessità della causa, nonché dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato.
Per quanto riguarda i rapporti con le altre parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, in ragione della peculiarità delle posizioni processuali e della sostanziale assenza di specifiche domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, ordina a e Controparte_1 di reintegrare la ricorrente nel possesso del piano terra Controparte_2 dell'immobile sito in Castel San Vincenzo (IS) alla via Vicinale Piano n. 1, mediante rimozione di tutte le diverse serrature apposte dai resistenti e quindi ripristino dello stato dei luoghi;
• per quanto concerne i rapporti tra e i resistenti Parte_1 Controparte_1
e condanna questi ultimi al pagamento in favore dello Stato
[...] Controparte_4 delle spese del giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
Isernia, 12 novembre 2025 Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione