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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
CE NA GI
ND SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17479/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Desenzano del Parte_1 C.F._1
Garda (BS) presso lo studio dell'Avv. BRESCIANI SABRINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. BRESCIANI SABRINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. I ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto. Il Sig. da atto che trasferirà Parte_2
formalmente la residenza entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025.
2. La casa adibita a residenza famigliare posta in Bagnolo Mella (BS) alla via Adige n. 21 di comproprietà al 50% tra i coniugi, viene di comune accordo assegnata alla Signora la quale Parte_1
1 continuerà ad abitarvi. La Signora provvederà a volturare a suo carico tutte le utenze Parte_1 dell'immobile a far tempo dal giorno in cui il marito si trasferirà e comunque entro e non oltre il termine di cui al punto 1. Entrambi i coniugi si impegnano a proseguire nel pagamento del mutuo cointestato acceso sull'immobile, ciascuno per la propria quota
3. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie Signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al di lei mantenimento la complessiva somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato.
Tale obbligo cesserà:
• In caso di vendita dell'immobile coniugale;
• In ogni caso alla data di estinzione del mutuo ipotecario relativo all'immobile assegnato alla moglie.
4. I coniugi si impegnano a provvedere ciascuno per la quota di un 50% alle spese alimentari e sanitarie afferenti al di loro cane di razza Labrador e di nome Brooklyn, accordandosi mensilmente anche sulla gestione dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a NO EL (BS) in data 27.9.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di NO EL al n. 6, parte I, serie C, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
2 La Presidente estensora
CL HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
CE NA GI
ND SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17479/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliata a Desenzano del Parte_1 C.F._1
Garda (BS) presso lo studio dell'Avv. BRESCIANI SABRINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Desenzano del Garda (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. BRESCIANI SABRINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. I ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto. Il Sig. da atto che trasferirà Parte_2
formalmente la residenza entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025.
2. La casa adibita a residenza famigliare posta in Bagnolo Mella (BS) alla via Adige n. 21 di comproprietà al 50% tra i coniugi, viene di comune accordo assegnata alla Signora la quale Parte_1
1 continuerà ad abitarvi. La Signora provvederà a volturare a suo carico tutte le utenze Parte_1 dell'immobile a far tempo dal giorno in cui il marito si trasferirà e comunque entro e non oltre il termine di cui al punto 1. Entrambi i coniugi si impegnano a proseguire nel pagamento del mutuo cointestato acceso sull'immobile, ciascuno per la propria quota
3. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie Signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al di lei mantenimento la complessiva somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato.
Tale obbligo cesserà:
• In caso di vendita dell'immobile coniugale;
• In ogni caso alla data di estinzione del mutuo ipotecario relativo all'immobile assegnato alla moglie.
4. I coniugi si impegnano a provvedere ciascuno per la quota di un 50% alle spese alimentari e sanitarie afferenti al di loro cane di razza Labrador e di nome Brooklyn, accordandosi mensilmente anche sulla gestione dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a NO EL (BS) in data 27.9.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di NO EL al n. 6, parte I, serie C, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
2 La Presidente estensora
CL HE
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