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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6061 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Galassi, con studio in Bologna, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura D'Alfonso,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 7.11.2019, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1585/2019 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 14.640,49, oltre ad interessi e CP_1
spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo, IVA inclusa (pari ad € 2.640,09), di cui alla fattura n. 12–FE del 15.7.2019, inviata al Sistema di
Interscambio dell'Agenzia delle Entrate il successivo
18.7.2019 - prodotta in copia informatica a corredo del ricorso per ingiunzione, unitamente alla copia informatica
Cont della ricevuta di consegna allo - emessa per la fornitura, al prezzo unitario di € 15,90 oltre ad IVA, di un totale di 2.956 paia di calzature da questa realizzate per conto della consegnatele quanto a 2.670 paia con Pt_1
documento di trasporto n. 38 del 1°.
7.2019 e quanto alle restanti 286 paia con documento di trasporto n. 41 del
2 2.7.2019 – parimenti allegati al ricorso per ingiunzione in copia informatica - e da essa parzialmente pagate per €
10.000,00 oltre ad IVA a fronte della fattura n. 10 del
17.12.2018, per € 10.000,00 oltre ad IVA a fronte della fattura n.
1-FE del 6.2.2019, per € 10.000,00 oltre ad IVA
a fronte della fattura n.
2-FE del 4.3.2019 e per € 5.000,00
oltre ad IVA a fronte della fattura n.
3-FE del 12.3.2019,
così come indicato nella fattura azionata.
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce che: Pt_1
la fornitura in questione aveva ad oggetto sandali in pelle da donna, la cui realizzazione essa aveva commissionato alla società opposta al fine di soddisfare l'ordine che aveva a sua volta ricevuto il 26.11.2018 dalla sua cliente CP_3
per un totale di 2.960 paia, e che, all'esito dello
[...]
Cont scambio di messaggi di posta elettronica, in pari data la aveva accettato di eseguire entro la data richiesta del
[...]
5.3.2019; dopo di che è tuttavia accaduto che a tale data l'opposta non ha provveduto a consegnare alcunché della merce commissionatale e, ad onta degli acconti ricevuti, di cui è
come sopra dato atto nella stessa fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, e dei plurimi solleciti indirizzatile, ha proceduto alla consegna del minor numero di paia di calzature per il cui residuo corrispettivo ha proposto la domanda monitoria soltanto, per l'appunto, fra il 1° e il 2.7.2019, e dunque a fine della stagione di vendita dell'articolo di cui si tratta, allorché i sandali
3 avrebbero potuto trovare collocazione sul mercato, per la vendita al consumo, soltanto a prezzi di saldo;
in ragione di ciò, <>, la Pt_1
si è vista costretta a praticare alla uno sconto CP_3
del 40% sul prezzo originariamente pattuito, pari ad € 18,50
al paio, cosicché il grave ritardo con cui la ha CP_1
adempiuto la sua obbligazione ha arrecato alla opponente un duplice danno patrimoniale, in termini di danno emergente,
nella misura di € 2.669,85, e in termini di lucro cessante,
nella misura di € 17.771,64, per un totale, quindi, di €
20.441,49.
La chiede pertanto in via riconvenzionale accertarsi Pt_1
il suo diritto al risarcimento di tali danni, nella misura indicata o nella diversa misura a ritenersi di giustizia,
che oppone in compensazione al credito ingiunto fino a concorrenza del suo ammontare e al cui pagamento in proprio favore chiede condannarsi l'opposta per l'esubero, <
maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi sul credito rivalutato annualmente>>.
I fatti come innanzi riportati sono tutti incontroversi fra le parti.
Ciò che la a sua volta oppone alle avverse CP_1
argomentazioni è invece che: il termine del 5.3.2019
fissatole dalla sua committente per la consegna dell'intera fornitura <
4 intendersi>>, tanto che la < Pt_1
calzature … avendo ancora interesse alla consegna>>, sebbene questa sia in effetti avvenuta ai primi del successivo mese di luglio;
l'accordo intercorso fra le parti del giudizio prevedeva che < avrebbe selezionato e scelto Pt_1
presso i vari fornitori i materiali necessari per la realizzazione delle calzature (pellami, suole, tacchi), poi avrebbe anticipato alla tramite bonifico bancario, CP_1
il pagamento integrale della produzione per consentirle di
Cont pagare le materie prime, al ricevimento delle quali la avrebbe provveduto alla realizzazione delle calzature da
[...]
spedire al cliente;
è stata la opponente che, CP_3
rendendosi inadempiente a tale accordo, col versare in
Cont ritardo e neppure per intero il corrispettivo dovuto alla l'ha posta nella impossibilità di adempiere
[...]
tempestivamente, a ciò aggiungendosi poi <
produzione, alcuni materiali ordinati dalla in Pt_1
Tunisia, come tacchi, probabilmente non di alto livello per lucrare sul guadagno, hanno presentato problemi e difetti,
rallentando i tempi di realizzazione>>; consegue che il
< … un ritardo incolpevole da parte della ditta che CP_1
non ha avuto, per causa alla medesima non imputabile, i tempi tecnici necessari per la [tempestiva] realizzazione delle calzature>>; in ogni caso <
dalla al cliente non è stato concordato Pt_1 CP_3
5 con la ditta >> e pertanto non è questa opponibile, né CP_1
è idoneamente provato.
Per inveterata massima della Suprema Corte, il disposto dell'art. 1218 c.c. comporta, in ordine al riparto degli oneri probatori, che <
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [ovvero del fatto impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dalla non imputabilità al debitore del mancato adempimento], ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso,
invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento [totale] dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento [a cui è riconducibile anche il mero
6 ritardo della esecuzione della prestazione], al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento … gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
[e così anche tempestivo] adempimento>>, ovvero la non imputabilità della ritardata esecuzione della prestazione o dell'adempimento per altri versi inesatto, <
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni>> o dei servizi promessi (Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Discende, nel caso del presente giudizio, che la CP_1
attrice sostanziale per il pagamento del saldo del corrispettivo della fornitura di merce posta a sua carico nel rapporto inter partes, a seguito della eccezione di inadempimento oppostale dalla debitrice , convenuta Pt_1
sostanziale, sotto il profilo del ritardo della esecuzione della fornitura, incontroversi da un lato il residuo credito della fornitrice e dall'altro lato il ritardo con cui questa ha adempiuto la sua obbligazione, è essa gravata, al fine di conseguire riconoscimento della pretesa azionata, dell'onere di dare prova della non imputabilità a sé della ritardata consegna delle calzature commissionatele, il saldo del cui corrispettivo la vanta a credito. CP_1
Nessun pregio rivestono i rilievi dell'opposta che il termine di consegna dei sandali - quale dalla corrispondenza
7 intercorsa fra le parti versata in atti risulta pacificamente indicato dalla committente e accettato dalla fornitrice nella data del 5.3.2019 - non fosse un termine "essenziale"
e che la abbia accettato la fornitura ad onta del Pt_1
ritardo con cui essa è stata eseguita, con ciò dimostrando di avervi ancora interesse.
Ed infatti, quanto alla essenzialità o meno del predetto termine di esecuzione della fornitura, essa deve in effetti ritenersi che nella specie non ricorra, giacché la relativa data del 5.3.2019 né risulta espressamente qualificata quale termine essenziale dalle parti né risulta oggettivamente rivestire carattere di termine essenziale in ragione della natura della prestazione alla cui esecuzione il termine è
apposto; e tuttavia la questione sarebbe suscettibile di rilevare unicamente a norma dell'art. 1457 c.c., ai fini di una automatica risoluzione del contratto inter partes, e dunque è priva di incidenza nel caso di specie, nel quale la invoca l'inosservanza del termine pattuito per Pt_1
l'esecuzione della fornitura commissionata all'opposta al diverso fine del risarcimento dei danni che allega di avere conseguentemente subito, che il combinato disposto degli artt. 1218 e 1453, co. 1, c.c. gli dà diritto di richiedere anche in via autonoma, indipendentemente da una domanda di risoluzione del contratto, che nella specie non è proposta
(v. Cass. 22.6.2007 n. 14573).
Quanto, d'altro canto, alla accettazione della prestazione
8 da parte della creditrice nonostante il grave ritardo con cui essa è stata eseguita, è reiterata statuizione del
Supremo Collegio che <
riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione,
equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 c.c.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine … né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone>> (ancora Cass. n.
14573/2007 cit.), <
manifestazione di volontà>> del creditore (Cass. 14.3.2012
n. 4074), che nel caso del presente giudizio non è dimostrata e neanche semplicemente asserita dalla , che ne avrebbe CP_1
avuto l'onere ex art. 2697, co. 2, c.c.
Il riconoscimento del credito richiesto in pagamento dall'opposta è dunque subordinato alla prova, a fornirsi dalla stessa, della non imputabilità a sé della ritardata consegna delle calzature commissionatele;
e quindi, alla stregua delle sue prospettazioni, è innanzitutto subordinato alla prova dell'accordo che essa come sopra allega di avere concluso con la per cui questa < Pt_1
e scelto presso i vari fornitori i materiali necessari per la realizzazione delle calzature (pellami, suole, tacchi),
poi avrebbe anticipato alla tramite bonifico CP_1
bancario, il pagamento integrale della produzione per consentirle di pagare le materie prime, al ricevimento delle quali la avrebbe provveduto alla realizzazione delle CP_1
9 calzature da spedire al cliente : secondo CP_3
l'assunto dell'opposta, sarebbe stato infatti l'inadempimento di tale accordo da parte della ed Pt_1
anche, in qualche imprecisata misura, dei fornitori dei materiali da lavorare da questa incaricati, a porla nella impossibilità di adempiere tempestivamente la sua obbligazione, donde, per l'appunto, la non imputabilità di tale ritardo alla , dipendendo esso invece da fatto e CP_1
colpa esclusivi della stessa committente.
Ora, della conclusione di un siffatto accordo, non è dato ricavare alcun elemento dalla corrispondenza agli atti di causa, intercorsa fra le parti mediante scambio di messaggi di posta elettronica, la cui rispondenza al vero, quali essi risultano dalle stampe prodotte in giudizio, non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
L'opposta ha chiesto ammettersi sul punto prova testimoniale, la quale, ancorché avrebbe potuto porsi in violazione degli artt. 2722 o 2723 c.c., questo giudicante ha ritenuto di ammettere in difetto della previa eccezione di inammissibilità dei relativi capitoli a detto specifico titolo da parte della opponente, che ne aveva l'onere (v.,
ex multis, Cass. 25.6.2020 n. 12639), la quale si è poi anche astenuta dal tempestivamente eccepire la nullità, sotto tale profilo, della deposizione resa dal teste Testimone_1
(v. ancora Cass. n. 12639/2020 cit.), dopo che dalla sua testimonianza si è appreso della anteriorità dell'asserito
10 accordo - che sarebbe a suo dire verbalmente intervenuto a
<> - rispetto allo scambio di corrispondenza dal quale il contratto inter partes è invece documentato, da cui la violazione dell'art. 2722 c.c.
teste, fratello della amministratrice unica e legale Tes_2
rappresentante della e suo collaboratore nell'impresa CP_1
quale < … con mansioni di coordinamento della produzione>>, non ha mancato di confermare il suddetto accordo;
e tuttavia le sue dichiarazioni – già di per sé
sospette di partigianeria in ragione del suo rapporto di lavoro con la società fornitrice e del suo strettissimo legame familiare con l'amministratrice unica della stessa -
per un verso non hanno trovato idoneo riscontro nella deposizione resa dall'altro teste addotto dalla CP_1
il quale null'altro ha saputo riferire in Testimone_3
proposito che di avere saputo dallo stesso che le Tes_1
parti in causa avevano concordato che la avrebbe Pt_1
provveduto anticipatamente al pagamento integrale dell'intera commessa, per altro verso sono state univocamente smentite dalla testimonianza resa da due dipendenti della che hanno dichiarato di essersi Pt_1
occupati dell'ordine in questione e dalla testimonianza resa ex art. 257, co. 1, c.p.c. dal socio e padre della legale rappresentante della opponente.
A tale quadro di totale incertezza risultante dalle prove orali assunte, si aggiunge la considerazione della assoluta
11 anomalia di un accordo di tal genere rispetto a quella che notoriamente è la prassi dei rapporti commerciali di cui si tratta: effettivamente avviene, infatti, che possa anche essere il committente a fornire al produttore i materiali da lavorare, ma suona del tutto inverosimile che il committente assuma l'obbligo di pagare anticipatamente l'intero prezzo della commessa;
in tal modo per di più eccedendo senza giustificazione alcuna la ragione di tale anticipazione prospettata dall'opposta, di fornirle cioè la provvista finanziaria occorrente al fine di procurarsi i materiali da lavorare, da fornitori a suo dire indicati dalla stessa committente, al qual fine non è dato comprendere perché non dovesse allora provvedere direttamente la committente a procurarsi i materiali dai propri fornitori, con i vantaggi di portare nel caso in detrazione la relativa IVA e di tenere sotto controllo la qualità dei materiali e i tempi di consegna, atteso che, per quanto il termine del 5.3.2019 non costituisse un termine essenziale, è indiscutibile che la fornitura a luglio di calzature utilizzabili nella sola stagione estiva giammai avrebbe più potuto essere rivenduta al consumo a prezzo pieno, all'epoca dell'inizio dei saldi di fine stagione.
Deriva che la prova che fra le parti in causa sia intervenuto l'accordo il cui inadempimento è dedotto dall'opposta quale causa giustificatrice del suo ritardo non può reputarsi raggiunta e dunque la deve senz'altro ritenersi CP_1
12 effettivamente responsabile del ritardo imputatole dalla opponente.
Peraltro, anche a voler diversamente opinare, lo stesso ha riferito che i materiali da lavorare – che Tes_1
l'opposta non ha offerto alcuna prova che presentassero
<> di sorta - <
decina di marzo>> e <
assemblare le scarpe>>: il che significa che i sandali ben avrebbero potuto essere consegnati dalla alla CP_1
committente nella prima decina del mese di maggio e dunque ancora in tempo pienamente utile per essere collocati sul mercato a prezzo intero.
Insegna la Suprema Corte che, <
del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato>> (Cass.
6.4.2022 n. 11126).
Ebbene, è per quanto innanzi indubitabile che, a periodo di saldi iniziato, la non potesse più pretendere dalla Pt_1
sua committente che questa rispettasse il prezzo
13 originariamente pattuito, che è incontestato ammontasse ad
€ 18,50 al paio oltre ad IVA, per un ordine che la opponente ha tuttavia documentato ammontare alla minore complessiva somma di € 47.378,52 oltre ad IVA.
Detratto da tale somma l'ammontare del corrispettivo
Cont pacificamente dovuto per la commessa dalla alla Pt_1
pari a complessivi € 47.000,40 oltre ad IVA, si ha che,
[...]
ove l'opposta avesse tempestivamente adempiuto la sua obbligazione, la avrebbe realizzato un guadagno di Pt_1
complessivi € 378,12.
La non ha in effetti offerto idonea prova del minor Pt_1
prezzo a cui ha rivenduto alla sua committente i sandali oggetto di causa, limitandosi a depositare a tal fine copia telematica di una mera <> di una fattura n. 2019-V1-0000012 del 4.7.2019 emessa nei confronti della per l'importo di € 32.811,60 oltre ad IVA, con CP_3
cui allega di avere praticato alla sua committente uno sconto del 40% sul prezzo originario, che porterebbe però alla minore somma di € 28.427,11.
Ritenuto tuttavia che, al di là di detta carenza probatoria,
può in effetti ragionevolmente presumersi che, a seguito del ritardo occorso, la opponente abbia effettivamente praticato alla sua committente uno sconto tale da accontentarsi della minore somma di € 32.811,60 oltre ad IVA in luogo della somma originariamente prevista - ciò che non aveva affatto da
14 concordare con l'opposta, estranea al rapporto fra la e la che, avendo già pagato in CP_3 Controparte_4
favore della la maggiore somma di € 35.000,00 oltre CP_1
ad IVA, la opponente non soltanto ha perso il previsto guadagno di € 378,12, ma è altresì già con ciò solo incorsa in una perdita di € 2.188,40.
Cosicché, in definitiva, null'altro essa deve all'opposta,
dalla quale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha anzi diritto, in via riconvenzionale, a ricevere, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo occorso nella fornitura di calzature commissionatale, la complessiva somma di € 2.566,52, oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU.
16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data della domanda
(7.11.2019) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'opposta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra
15 proposte dalla in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1585/2019 di questo
Tribunale e rigetta la domanda già proposta in via monitoria;
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in via riconvenzionale con l'atto di opposizione e, per l'effetto,
condanna l'opposta a pagare in favore della opponente la somma di € 2.566,52, oltre ad interessi come in motivazione;
- condanna l'opposta a pagare le spese di causa in favore della opponente, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 16.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6061 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Galassi, con studio in Bologna, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura D'Alfonso,
con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 7.11.2019, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1585/2019 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 14.640,49, oltre ad interessi e CP_1
spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo, IVA inclusa (pari ad € 2.640,09), di cui alla fattura n. 12–FE del 15.7.2019, inviata al Sistema di
Interscambio dell'Agenzia delle Entrate il successivo
18.7.2019 - prodotta in copia informatica a corredo del ricorso per ingiunzione, unitamente alla copia informatica
Cont della ricevuta di consegna allo - emessa per la fornitura, al prezzo unitario di € 15,90 oltre ad IVA, di un totale di 2.956 paia di calzature da questa realizzate per conto della consegnatele quanto a 2.670 paia con Pt_1
documento di trasporto n. 38 del 1°.
7.2019 e quanto alle restanti 286 paia con documento di trasporto n. 41 del
2 2.7.2019 – parimenti allegati al ricorso per ingiunzione in copia informatica - e da essa parzialmente pagate per €
10.000,00 oltre ad IVA a fronte della fattura n. 10 del
17.12.2018, per € 10.000,00 oltre ad IVA a fronte della fattura n.
1-FE del 6.2.2019, per € 10.000,00 oltre ad IVA
a fronte della fattura n.
2-FE del 4.3.2019 e per € 5.000,00
oltre ad IVA a fronte della fattura n.
3-FE del 12.3.2019,
così come indicato nella fattura azionata.
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce che: Pt_1
la fornitura in questione aveva ad oggetto sandali in pelle da donna, la cui realizzazione essa aveva commissionato alla società opposta al fine di soddisfare l'ordine che aveva a sua volta ricevuto il 26.11.2018 dalla sua cliente CP_3
per un totale di 2.960 paia, e che, all'esito dello
[...]
Cont scambio di messaggi di posta elettronica, in pari data la aveva accettato di eseguire entro la data richiesta del
[...]
5.3.2019; dopo di che è tuttavia accaduto che a tale data l'opposta non ha provveduto a consegnare alcunché della merce commissionatale e, ad onta degli acconti ricevuti, di cui è
come sopra dato atto nella stessa fattura posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, e dei plurimi solleciti indirizzatile, ha proceduto alla consegna del minor numero di paia di calzature per il cui residuo corrispettivo ha proposto la domanda monitoria soltanto, per l'appunto, fra il 1° e il 2.7.2019, e dunque a fine della stagione di vendita dell'articolo di cui si tratta, allorché i sandali
3 avrebbero potuto trovare collocazione sul mercato, per la vendita al consumo, soltanto a prezzi di saldo;
in ragione di ciò, <>, la Pt_1
si è vista costretta a praticare alla uno sconto CP_3
del 40% sul prezzo originariamente pattuito, pari ad € 18,50
al paio, cosicché il grave ritardo con cui la ha CP_1
adempiuto la sua obbligazione ha arrecato alla opponente un duplice danno patrimoniale, in termini di danno emergente,
nella misura di € 2.669,85, e in termini di lucro cessante,
nella misura di € 17.771,64, per un totale, quindi, di €
20.441,49.
La chiede pertanto in via riconvenzionale accertarsi Pt_1
il suo diritto al risarcimento di tali danni, nella misura indicata o nella diversa misura a ritenersi di giustizia,
che oppone in compensazione al credito ingiunto fino a concorrenza del suo ammontare e al cui pagamento in proprio favore chiede condannarsi l'opposta per l'esubero, <
maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi sul credito rivalutato annualmente>>.
I fatti come innanzi riportati sono tutti incontroversi fra le parti.
Ciò che la a sua volta oppone alle avverse CP_1
argomentazioni è invece che: il termine del 5.3.2019
fissatole dalla sua committente per la consegna dell'intera fornitura <
4 intendersi>>, tanto che la < Pt_1
calzature … avendo ancora interesse alla consegna>>, sebbene questa sia in effetti avvenuta ai primi del successivo mese di luglio;
l'accordo intercorso fra le parti del giudizio prevedeva che < avrebbe selezionato e scelto Pt_1
presso i vari fornitori i materiali necessari per la realizzazione delle calzature (pellami, suole, tacchi), poi avrebbe anticipato alla tramite bonifico bancario, CP_1
il pagamento integrale della produzione per consentirle di
Cont pagare le materie prime, al ricevimento delle quali la avrebbe provveduto alla realizzazione delle calzature da
[...]
spedire al cliente;
è stata la opponente che, CP_3
rendendosi inadempiente a tale accordo, col versare in
Cont ritardo e neppure per intero il corrispettivo dovuto alla l'ha posta nella impossibilità di adempiere
[...]
tempestivamente, a ciò aggiungendosi poi <
produzione, alcuni materiali ordinati dalla in Pt_1
Tunisia, come tacchi, probabilmente non di alto livello per lucrare sul guadagno, hanno presentato problemi e difetti,
rallentando i tempi di realizzazione>>; consegue che il
< … un ritardo incolpevole da parte della ditta che CP_1
non ha avuto, per causa alla medesima non imputabile, i tempi tecnici necessari per la [tempestiva] realizzazione delle calzature>>; in ogni caso <
dalla al cliente non è stato concordato Pt_1 CP_3
5 con la ditta >> e pertanto non è questa opponibile, né CP_1
è idoneamente provato.
Per inveterata massima della Suprema Corte, il disposto dell'art. 1218 c.c. comporta, in ordine al riparto degli oneri probatori, che <
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [ovvero del fatto impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dalla non imputabilità al debitore del mancato adempimento], ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso,
invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento,
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento [totale] dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento [a cui è riconducibile anche il mero
6 ritardo della esecuzione della prestazione], al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento … gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
[e così anche tempestivo] adempimento>>, ovvero la non imputabilità della ritardata esecuzione della prestazione o dell'adempimento per altri versi inesatto, <
di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni>> o dei servizi promessi (Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Discende, nel caso del presente giudizio, che la CP_1
attrice sostanziale per il pagamento del saldo del corrispettivo della fornitura di merce posta a sua carico nel rapporto inter partes, a seguito della eccezione di inadempimento oppostale dalla debitrice , convenuta Pt_1
sostanziale, sotto il profilo del ritardo della esecuzione della fornitura, incontroversi da un lato il residuo credito della fornitrice e dall'altro lato il ritardo con cui questa ha adempiuto la sua obbligazione, è essa gravata, al fine di conseguire riconoscimento della pretesa azionata, dell'onere di dare prova della non imputabilità a sé della ritardata consegna delle calzature commissionatele, il saldo del cui corrispettivo la vanta a credito. CP_1
Nessun pregio rivestono i rilievi dell'opposta che il termine di consegna dei sandali - quale dalla corrispondenza
7 intercorsa fra le parti versata in atti risulta pacificamente indicato dalla committente e accettato dalla fornitrice nella data del 5.3.2019 - non fosse un termine "essenziale"
e che la abbia accettato la fornitura ad onta del Pt_1
ritardo con cui essa è stata eseguita, con ciò dimostrando di avervi ancora interesse.
Ed infatti, quanto alla essenzialità o meno del predetto termine di esecuzione della fornitura, essa deve in effetti ritenersi che nella specie non ricorra, giacché la relativa data del 5.3.2019 né risulta espressamente qualificata quale termine essenziale dalle parti né risulta oggettivamente rivestire carattere di termine essenziale in ragione della natura della prestazione alla cui esecuzione il termine è
apposto; e tuttavia la questione sarebbe suscettibile di rilevare unicamente a norma dell'art. 1457 c.c., ai fini di una automatica risoluzione del contratto inter partes, e dunque è priva di incidenza nel caso di specie, nel quale la invoca l'inosservanza del termine pattuito per Pt_1
l'esecuzione della fornitura commissionata all'opposta al diverso fine del risarcimento dei danni che allega di avere conseguentemente subito, che il combinato disposto degli artt. 1218 e 1453, co. 1, c.c. gli dà diritto di richiedere anche in via autonoma, indipendentemente da una domanda di risoluzione del contratto, che nella specie non è proposta
(v. Cass. 22.6.2007 n. 14573).
Quanto, d'altro canto, alla accettazione della prestazione
8 da parte della creditrice nonostante il grave ritardo con cui essa è stata eseguita, è reiterata statuizione del
Supremo Collegio che <
riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione,
equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 c.c.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine … né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone>> (ancora Cass. n.
14573/2007 cit.), <
manifestazione di volontà>> del creditore (Cass. 14.3.2012
n. 4074), che nel caso del presente giudizio non è dimostrata e neanche semplicemente asserita dalla , che ne avrebbe CP_1
avuto l'onere ex art. 2697, co. 2, c.c.
Il riconoscimento del credito richiesto in pagamento dall'opposta è dunque subordinato alla prova, a fornirsi dalla stessa, della non imputabilità a sé della ritardata consegna delle calzature commissionatele;
e quindi, alla stregua delle sue prospettazioni, è innanzitutto subordinato alla prova dell'accordo che essa come sopra allega di avere concluso con la per cui questa < Pt_1
e scelto presso i vari fornitori i materiali necessari per la realizzazione delle calzature (pellami, suole, tacchi),
poi avrebbe anticipato alla tramite bonifico CP_1
bancario, il pagamento integrale della produzione per consentirle di pagare le materie prime, al ricevimento delle quali la avrebbe provveduto alla realizzazione delle CP_1
9 calzature da spedire al cliente : secondo CP_3
l'assunto dell'opposta, sarebbe stato infatti l'inadempimento di tale accordo da parte della ed Pt_1
anche, in qualche imprecisata misura, dei fornitori dei materiali da lavorare da questa incaricati, a porla nella impossibilità di adempiere tempestivamente la sua obbligazione, donde, per l'appunto, la non imputabilità di tale ritardo alla , dipendendo esso invece da fatto e CP_1
colpa esclusivi della stessa committente.
Ora, della conclusione di un siffatto accordo, non è dato ricavare alcun elemento dalla corrispondenza agli atti di causa, intercorsa fra le parti mediante scambio di messaggi di posta elettronica, la cui rispondenza al vero, quali essi risultano dalle stampe prodotte in giudizio, non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
L'opposta ha chiesto ammettersi sul punto prova testimoniale, la quale, ancorché avrebbe potuto porsi in violazione degli artt. 2722 o 2723 c.c., questo giudicante ha ritenuto di ammettere in difetto della previa eccezione di inammissibilità dei relativi capitoli a detto specifico titolo da parte della opponente, che ne aveva l'onere (v.,
ex multis, Cass. 25.6.2020 n. 12639), la quale si è poi anche astenuta dal tempestivamente eccepire la nullità, sotto tale profilo, della deposizione resa dal teste Testimone_1
(v. ancora Cass. n. 12639/2020 cit.), dopo che dalla sua testimonianza si è appreso della anteriorità dell'asserito
10 accordo - che sarebbe a suo dire verbalmente intervenuto a
<> - rispetto allo scambio di corrispondenza dal quale il contratto inter partes è invece documentato, da cui la violazione dell'art. 2722 c.c.
teste, fratello della amministratrice unica e legale Tes_2
rappresentante della e suo collaboratore nell'impresa CP_1
quale < … con mansioni di coordinamento della produzione>>, non ha mancato di confermare il suddetto accordo;
e tuttavia le sue dichiarazioni – già di per sé
sospette di partigianeria in ragione del suo rapporto di lavoro con la società fornitrice e del suo strettissimo legame familiare con l'amministratrice unica della stessa -
per un verso non hanno trovato idoneo riscontro nella deposizione resa dall'altro teste addotto dalla CP_1
il quale null'altro ha saputo riferire in Testimone_3
proposito che di avere saputo dallo stesso che le Tes_1
parti in causa avevano concordato che la avrebbe Pt_1
provveduto anticipatamente al pagamento integrale dell'intera commessa, per altro verso sono state univocamente smentite dalla testimonianza resa da due dipendenti della che hanno dichiarato di essersi Pt_1
occupati dell'ordine in questione e dalla testimonianza resa ex art. 257, co. 1, c.p.c. dal socio e padre della legale rappresentante della opponente.
A tale quadro di totale incertezza risultante dalle prove orali assunte, si aggiunge la considerazione della assoluta
11 anomalia di un accordo di tal genere rispetto a quella che notoriamente è la prassi dei rapporti commerciali di cui si tratta: effettivamente avviene, infatti, che possa anche essere il committente a fornire al produttore i materiali da lavorare, ma suona del tutto inverosimile che il committente assuma l'obbligo di pagare anticipatamente l'intero prezzo della commessa;
in tal modo per di più eccedendo senza giustificazione alcuna la ragione di tale anticipazione prospettata dall'opposta, di fornirle cioè la provvista finanziaria occorrente al fine di procurarsi i materiali da lavorare, da fornitori a suo dire indicati dalla stessa committente, al qual fine non è dato comprendere perché non dovesse allora provvedere direttamente la committente a procurarsi i materiali dai propri fornitori, con i vantaggi di portare nel caso in detrazione la relativa IVA e di tenere sotto controllo la qualità dei materiali e i tempi di consegna, atteso che, per quanto il termine del 5.3.2019 non costituisse un termine essenziale, è indiscutibile che la fornitura a luglio di calzature utilizzabili nella sola stagione estiva giammai avrebbe più potuto essere rivenduta al consumo a prezzo pieno, all'epoca dell'inizio dei saldi di fine stagione.
Deriva che la prova che fra le parti in causa sia intervenuto l'accordo il cui inadempimento è dedotto dall'opposta quale causa giustificatrice del suo ritardo non può reputarsi raggiunta e dunque la deve senz'altro ritenersi CP_1
12 effettivamente responsabile del ritardo imputatole dalla opponente.
Peraltro, anche a voler diversamente opinare, lo stesso ha riferito che i materiali da lavorare – che Tes_1
l'opposta non ha offerto alcuna prova che presentassero
<> di sorta - <
decina di marzo>> e <
assemblare le scarpe>>: il che significa che i sandali ben avrebbero potuto essere consegnati dalla alla CP_1
committente nella prima decina del mese di maggio e dunque ancora in tempo pienamente utile per essere collocati sul mercato a prezzo intero.
Insegna la Suprema Corte che, <
del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato>> (Cass.
6.4.2022 n. 11126).
Ebbene, è per quanto innanzi indubitabile che, a periodo di saldi iniziato, la non potesse più pretendere dalla Pt_1
sua committente che questa rispettasse il prezzo
13 originariamente pattuito, che è incontestato ammontasse ad
€ 18,50 al paio oltre ad IVA, per un ordine che la opponente ha tuttavia documentato ammontare alla minore complessiva somma di € 47.378,52 oltre ad IVA.
Detratto da tale somma l'ammontare del corrispettivo
Cont pacificamente dovuto per la commessa dalla alla Pt_1
pari a complessivi € 47.000,40 oltre ad IVA, si ha che,
[...]
ove l'opposta avesse tempestivamente adempiuto la sua obbligazione, la avrebbe realizzato un guadagno di Pt_1
complessivi € 378,12.
La non ha in effetti offerto idonea prova del minor Pt_1
prezzo a cui ha rivenduto alla sua committente i sandali oggetto di causa, limitandosi a depositare a tal fine copia telematica di una mera <> di una fattura n. 2019-V1-0000012 del 4.7.2019 emessa nei confronti della per l'importo di € 32.811,60 oltre ad IVA, con CP_3
cui allega di avere praticato alla sua committente uno sconto del 40% sul prezzo originario, che porterebbe però alla minore somma di € 28.427,11.
Ritenuto tuttavia che, al di là di detta carenza probatoria,
può in effetti ragionevolmente presumersi che, a seguito del ritardo occorso, la opponente abbia effettivamente praticato alla sua committente uno sconto tale da accontentarsi della minore somma di € 32.811,60 oltre ad IVA in luogo della somma originariamente prevista - ciò che non aveva affatto da
14 concordare con l'opposta, estranea al rapporto fra la e la che, avendo già pagato in CP_3 Controparte_4
favore della la maggiore somma di € 35.000,00 oltre CP_1
ad IVA, la opponente non soltanto ha perso il previsto guadagno di € 378,12, ma è altresì già con ciò solo incorsa in una perdita di € 2.188,40.
Cosicché, in definitiva, null'altro essa deve all'opposta,
dalla quale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha anzi diritto, in via riconvenzionale, a ricevere, a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo occorso nella fornitura di calzature commissionatale, la complessiva somma di € 2.566,52, oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU.
16.7.2008 n. 19499), a decorrere dalla data della domanda
(7.11.2019) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'opposta, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra
15 proposte dalla in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1585/2019 di questo
Tribunale e rigetta la domanda già proposta in via monitoria;
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in via riconvenzionale con l'atto di opposizione e, per l'effetto,
condanna l'opposta a pagare in favore della opponente la somma di € 2.566,52, oltre ad interessi come in motivazione;
- condanna l'opposta a pagare le spese di causa in favore della opponente, che si liquidano nella complessiva somma di
€ 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 16.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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