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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. promossa da
(avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE ) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI Controparte_1
ELENA LUCREZIA CARLA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di , di anni quattordici, e sono divorziate in forza di Persona_1
sentenza di questo Tribunale n. 529/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, pronunciata su ricorso congiunto.
La minore è affidata ad entrambi i genitori, vive con la madre e dovrebbe restare col padre
«una sera a settimana (attualmente concordata nel giorno di mercoledì), e tre fine – settimana di ogni mese dalle h 18:00 di sabato alle h 08:00 di lunedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche». Il mantenimento ordinario a carico del padre è fissato in euro 443,00 mensili e le spese straordinarie sono suddivise a metà fra i genitori.
Il ricorrente ha chiesto una riduzione ad euro 250,00 mensili dell'assegno a suo carico,
«essendo nell'ultimo periodo 2023 e 2024 sensibilmente peggiorate le condizioni economico – reddituali», nonché una modifica del suo diritto di visita, da contenere a «un giorno a settimana dalle
h 09:00 alle h 22:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia minore Per_1
».
[...]
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori.
All'esito, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte autorizzate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione delle condizioni di divorzio è consentita «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
In applicazione di tale norma, spetta a chi domandi la modifica di una precedente regolamentazione dettagliare i fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione del regime vigente.
Il ricorrente non ha minimamente assolto a questo onere.
La richiesta di riduzione del mantenimento è laconicamente motivata col «sensibile peggioramento delle condizioni economico – reddituali del signor . Questa allegazione – di Pt_1
per sé del tutto generica – non è stata, almeno inizialmente, accompagnata da alcun tentativo di meglio precisare quali fossero i redditi pregressi, quali quelli attuali, a quanto ammonti l'asserita riduzione e da quale causa essa dipenderebbe. Il ricorrente si è limitato a produrre, senza alcun commento o sforzo
2 deduttivo, le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 (riferite, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022). Anzitutto, merita evidenziare che una produzione documentale non corredata da una correlata attività di allegazione è irrituale e non determina, in capo all'organo giudicante, il dovere di estrapolare dai documenti prodotti quei dati che la parte avrebbe dovuto esporre. V., in questo senso, Cass. civ., SS.UU., 1° febbraio 2008, n. 2435: «il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre
e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata». In secondo luogo, la documentazione prodotta non consente di operare un confronto fra i redditi del ricorrente al momento del divorzio e quelli attuali, per la semplice ragione che la sentenza di cessazione degli effetti civili risale al 7 marzo 2023 e, quindi, si è necessariamente basata sui redditi dell'anno 2022, mentre i redditi che oggi si dovrebbero valutare (e porre in relazione coi pregressi) sono quelli relativi ai periodi d'imposta 2023 e 2024. È del tutto irrilevante sottolineare che «la dichiarazione dei redditi anno 2022, presentata nell'ottobre 2023 che nel quadro RN1 a pagina 6 di 24 documenta un reddito complessivo di euro 8.778,00, nettamente inferiore rispetto alla dichiarazione dei redditi anno 2021, presentata nell'ottobre 2022» (così, pag. 2 delle note scritte attoree depositate il 9 dicembre 2024), poiché il paragone non deve essere fra i redditi del 2021 e quelli del 2022, ma tra quelli del 2022 e del 2023.
Nelle note scritte citate, il ricorrente ha cercato di colmare il deficit che affligge il ricorso introduttivo, allegando la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (doc. 7). A detta dello stesso attore, la dichiarazione è stata presentata telematicamente dal suo consulente fiscale in data 30 ottobre 2024, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile produrla prima. In realtà, la produzione avrebbe potuto e dovuto essere effettuata con la prima memoria che l'art. 473-bis.17 c.p.c. riserva all'attore1
o, a tutto voler concedere, con la seconda memoria. Pertanto, la produzione operata in sede di udienza di discussione – peraltro sottratta al contraddittorio con la controparte – è tardiva ed inammissibile.
È ben vero che l'art. 473-bis.19 comma 1 c.p.c. esonera dalle decadenze processuali le istanze 1 Il termine per il deposito scadeva venti giorni prima dell'udienza, ossia il 6 novembre 2024. Il ricorrente, invece, ha omesso tout court di depositare tale memoria. 3 concernenti diritti indisponibili, ma non bisogna trascurare che tale principio va declinato a favore della prole minorenne, non in suo pregiudizio. Dunque, l'attore avrebbe dovuto dedurre tempestivamente i mezzi istruttori a supporto della riduzione dell'assegno per la figlia, non potendosi giovare del superamento del regime delle preclusioni processuali.
In ogni caso, il modello unico del 2024 (anno d'imposta 2023), oltre ad essere inutilizzabile perché veicolato tardivamente nel processo, è scarsamente credibile, perché lascia registrare un reddito netto risibile, del tutto incompatibile non solo con le esigenze minime di sostentamento vitale del ricorrente, ma anche con il dedotto aumento del suo impegno lavorativo (in sostanza, il ricorrente lavorerebbe di più, per guadagnare di meno).
Sulla base delle considerazioni esposte, l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre va disattesa.
Quanto alle frequentazioni, il ricorso è ancora più carente. Se, con riferimento al versante economico, l'allegazione è generica e non provata, sul lato personale l'allegazione è, addirittura, del tutto inesistente. Nell'atto introduttivo non è fornita alcuna spiegazione della pretesa di limitare i rapporti con la figlia. Solo in sede di prima udienza il procuratore del ricorrente ha menzionato gli impegni lavorativi del sig. senza però renderne alcun dettaglio. Nelle note scritte conclusive, Pt_1
infine, non è più solo il lavoro a rendere difficili le frequentazioni, ma anche il fatto «che lo stesso dott. ha in casa molti gatti di cui la figlia è allergica». Tralasciando quest'ultimo Parte_1
argomento – il quale, oltre che tardivo, appare davvero poco serio – non vi sono ragioni concrete per alterare il calendario di visite vigente, peraltro molto recente.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo, poiché non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica: euro 1.453,00. Compenso tabellare: euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
4
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. promossa da
(avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE ) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI Controparte_1
ELENA LUCREZIA CARLA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di , di anni quattordici, e sono divorziate in forza di Persona_1
sentenza di questo Tribunale n. 529/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, pronunciata su ricorso congiunto.
La minore è affidata ad entrambi i genitori, vive con la madre e dovrebbe restare col padre
«una sera a settimana (attualmente concordata nel giorno di mercoledì), e tre fine – settimana di ogni mese dalle h 18:00 di sabato alle h 08:00 di lunedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche». Il mantenimento ordinario a carico del padre è fissato in euro 443,00 mensili e le spese straordinarie sono suddivise a metà fra i genitori.
Il ricorrente ha chiesto una riduzione ad euro 250,00 mensili dell'assegno a suo carico,
«essendo nell'ultimo periodo 2023 e 2024 sensibilmente peggiorate le condizioni economico – reddituali», nonché una modifica del suo diritto di visita, da contenere a «un giorno a settimana dalle
h 09:00 alle h 22:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia minore Per_1
».
[...]
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori.
All'esito, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte autorizzate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione delle condizioni di divorzio è consentita «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
In applicazione di tale norma, spetta a chi domandi la modifica di una precedente regolamentazione dettagliare i fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione del regime vigente.
Il ricorrente non ha minimamente assolto a questo onere.
La richiesta di riduzione del mantenimento è laconicamente motivata col «sensibile peggioramento delle condizioni economico – reddituali del signor . Questa allegazione – di Pt_1
per sé del tutto generica – non è stata, almeno inizialmente, accompagnata da alcun tentativo di meglio precisare quali fossero i redditi pregressi, quali quelli attuali, a quanto ammonti l'asserita riduzione e da quale causa essa dipenderebbe. Il ricorrente si è limitato a produrre, senza alcun commento o sforzo
2 deduttivo, le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 (riferite, rispettivamente, ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022). Anzitutto, merita evidenziare che una produzione documentale non corredata da una correlata attività di allegazione è irrituale e non determina, in capo all'organo giudicante, il dovere di estrapolare dai documenti prodotti quei dati che la parte avrebbe dovuto esporre. V., in questo senso, Cass. civ., SS.UU., 1° febbraio 2008, n. 2435: «il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre
e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata». In secondo luogo, la documentazione prodotta non consente di operare un confronto fra i redditi del ricorrente al momento del divorzio e quelli attuali, per la semplice ragione che la sentenza di cessazione degli effetti civili risale al 7 marzo 2023 e, quindi, si è necessariamente basata sui redditi dell'anno 2022, mentre i redditi che oggi si dovrebbero valutare (e porre in relazione coi pregressi) sono quelli relativi ai periodi d'imposta 2023 e 2024. È del tutto irrilevante sottolineare che «la dichiarazione dei redditi anno 2022, presentata nell'ottobre 2023 che nel quadro RN1 a pagina 6 di 24 documenta un reddito complessivo di euro 8.778,00, nettamente inferiore rispetto alla dichiarazione dei redditi anno 2021, presentata nell'ottobre 2022» (così, pag. 2 delle note scritte attoree depositate il 9 dicembre 2024), poiché il paragone non deve essere fra i redditi del 2021 e quelli del 2022, ma tra quelli del 2022 e del 2023.
Nelle note scritte citate, il ricorrente ha cercato di colmare il deficit che affligge il ricorso introduttivo, allegando la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (doc. 7). A detta dello stesso attore, la dichiarazione è stata presentata telematicamente dal suo consulente fiscale in data 30 ottobre 2024, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile produrla prima. In realtà, la produzione avrebbe potuto e dovuto essere effettuata con la prima memoria che l'art. 473-bis.17 c.p.c. riserva all'attore1
o, a tutto voler concedere, con la seconda memoria. Pertanto, la produzione operata in sede di udienza di discussione – peraltro sottratta al contraddittorio con la controparte – è tardiva ed inammissibile.
È ben vero che l'art. 473-bis.19 comma 1 c.p.c. esonera dalle decadenze processuali le istanze 1 Il termine per il deposito scadeva venti giorni prima dell'udienza, ossia il 6 novembre 2024. Il ricorrente, invece, ha omesso tout court di depositare tale memoria. 3 concernenti diritti indisponibili, ma non bisogna trascurare che tale principio va declinato a favore della prole minorenne, non in suo pregiudizio. Dunque, l'attore avrebbe dovuto dedurre tempestivamente i mezzi istruttori a supporto della riduzione dell'assegno per la figlia, non potendosi giovare del superamento del regime delle preclusioni processuali.
In ogni caso, il modello unico del 2024 (anno d'imposta 2023), oltre ad essere inutilizzabile perché veicolato tardivamente nel processo, è scarsamente credibile, perché lascia registrare un reddito netto risibile, del tutto incompatibile non solo con le esigenze minime di sostentamento vitale del ricorrente, ma anche con il dedotto aumento del suo impegno lavorativo (in sostanza, il ricorrente lavorerebbe di più, per guadagnare di meno).
Sulla base delle considerazioni esposte, l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre va disattesa.
Quanto alle frequentazioni, il ricorso è ancora più carente. Se, con riferimento al versante economico, l'allegazione è generica e non provata, sul lato personale l'allegazione è, addirittura, del tutto inesistente. Nell'atto introduttivo non è fornita alcuna spiegazione della pretesa di limitare i rapporti con la figlia. Solo in sede di prima udienza il procuratore del ricorrente ha menzionato gli impegni lavorativi del sig. senza però renderne alcun dettaglio. Nelle note scritte conclusive, Pt_1
infine, non è più solo il lavoro a rendere difficili le frequentazioni, ma anche il fatto «che lo stesso dott. ha in casa molti gatti di cui la figlia è allergica». Tralasciando quest'ultimo Parte_1
argomento – il quale, oltre che tardivo, appare davvero poco serio – non vi sono ragioni concrete per alterare il calendario di visite vigente, peraltro molto recente.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo, poiché non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica: euro 1.453,00. Compenso tabellare: euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta il ricorso;
4
2. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
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