Art. 6.
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianita', e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidita'.
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianita', e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidita'.