TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 137
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Silenzio-inadempimento sull'obbligo di compensazione prezzi

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'appalto aveva già beneficiato del contributo del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI), rendendo incompatibile il successivo accesso al meccanismo compensativo straordinario. La natura dei due strumenti è alternativa e non cumulativa. Il silenzio dell'amministrazione è conseguenza della palese inapplicabilità dell'istituto invocato.

  • Rigettato
    Fondatezza della pretesa di compensazione prezzi

    La pretesa è stata ritenuta infondata nel merito in quanto l'appalto aveva già beneficiato del Fondo per le Opere Indifferibili, escludendo la possibilità di un duplice finanziamento per la medesima voce di costo.

  • Rigettato
    Pagamento del credito per compensazione prezzi

    La richiesta di pagamento è stata respinta in quanto il presupposto giuridico per l'ottenimento del beneficio è risultato essere radicalmente inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 137
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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