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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
LV LU DI
Rossella Casillo DI riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.4/2025 pendente tra
nato a Casamance in [...] il [...], C.F. Parte_1
domiciliato in Isernia al Vico Ciro Marilli n. 13, rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Loredana Sozio C.F.
d elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì del Sannio alla C.F._2 via Carlo di Tullio n.1 contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato il 2.01.2025, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento Cat.A12/A/2024/Imm.Sez.IV n.7 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della
Provincia di Isernia a seguito di parere negativo da parte della
[...]
di in data 16.09.2024, notificato al Controparte_1 CP_1 ricorrente in data 09.12.2024.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato;
egli, infatti, era giunto in Italia sin dal 2015; aveva iniziato a lavorare sin dal 2021 e, nel 2022, era riuscito a stipulare un contratto a tempo determinato presso l'azienda agricola Gallo, che si occupava della raccolta degli agrumi, come richiamato nella relazione di trasferimento redatta dal SAI del Comune di Cassano Allo Ionio (CS) che all'epoca lo ospitava;
all'interno del SAI iniziava un percorso di integrazione partecipando a diversi corsi di formazione, seguendo il corso di italiano presso il CPIA di Cassano Allo Ionio nonché le lezioni interne alla struttura;
conseguiva la certificazione A2, per cui trovava autonomamente un lavoro in alcune aziende agricole, e stipulava diversi contratti a tempo determinato con la S.A.G. Società Agricola corrente in Corigliano-Rossano, con la ditta
RL IR AN con sede in Scanzano Jonico, con l'Azienda Agricola De Franco
PE corrente in Cassano Allo Ionio;
in seguito ad una aggressione subita da parte di ignoti mentre rientrava da fare la spesa, chiedeva di essere trasferito in un'altra struttura fuori regione. Veniva così disposto il trasferimento presso il Centro Sai di Monteroduni (IS); anche all'interno del SAI di Monteroduni avviava un proficuo percorso di integrazione partecipando alle attività proposte dagli operatori del Centro e orientando il suo impegno prevalentemente verso la ricerca di un posto di lavoro per ottenere indipendenza economica.
Riusciva pertanto a trovare lavoro presso la corrente in Montaquila (IS), che Controparte_2 svolge attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, e a stipulare un contratto a tempo determinato.
Il ricorrente chiedeva - previa sospensione del provvedimento impugnato - di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n.
286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Sono rimaste contumaci le Amministrazioni resistenti.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti perché contumaci, ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016; Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la Questura di Isernia
(Cass. civ. n. 22694/2021).
4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la Questura ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Preliminarmente, si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020
(convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto
(a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto ), ha successivamente abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del Per_1
T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). pagina 3 di 7 Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n.
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma attualmente in vigore per effetto del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda, in sede amministrativa, è stata presentata (come si evince dal provvedimento impugnato) in data 30/03/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023).
Ritiene, tuttavia, il Collegio, che la domanda di protezione speciale proposta dall'odierno ricorrente possa, cionondimeno, trovare accoglimento, e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro.
Ciò in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, che, come già osservato, nonostante l'intervenuta abrogazione, per effetto del cd. decreto , Per_1 del terzo e del quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I., valorizza la perdurante centralità nell'ordinamento dell'art. 8 CEDU – il cui rispetto è, peraltro, espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998, che dispone appunto: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – e, per l'effetto, la perdurante tutela del diritto del cittadino straniero al rispetto della propria vita privata.
Circa gli esatti contorni di tale diritto, le Sezioni unite della Cassazione, sin dalla pronuncia n.
24413 del 2021, avevano precisato che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni, quindi, non solo familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai pagina 4 di 7 rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_2 rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_3 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. Austria), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni pagina 5 di 7 con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._3 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art.8”.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, infatti, alla luce della documentazione in atti, risulta aver intrapreso e portato avanti un serio percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia;
infatti:
-si trova in Italia da molti anni, sin dal 2015;
-è titolare di un contratto di locazione;
-attualmente lavora presso la TECNOS SRL corrente in Via P.Mattarella 2 - Pieve Torina
(MC) con la qualifica professionale di manovale edile;
-ha seguito corsi di lingua italiana e, come si evince dall'audizione, parla e comprende l'italiano;
-negli ultimi anni ha sempre lavorato, come si evince dai contratti di lavoro depositati, dalle relative proroghe, dalle buste paga;
nello specifico, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso l'azienda agricola Gallo, occupandosi della raccolta degli agrumi, come richiamato nella relazione di trasferimento redatta dal SAI del Comune di Cassano Allo Ionio
(CS); lavorava presso alcune aziende agricole e stipulava diversi contratti a tempo determinato con la S.A.G. Società Agricola corrente in Corigliano-Rossano, con la ditta
RL IR AN con sede in Scanzano Jonico, con l'Azienda Agricola De Franco
PE corrente in Cassano Allo Ionio;
trovava quindi lavoro presso la Controparte_2 corrente in Montaquila (IS), che svolge attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti.
pagina 6 di 7 Inoltre, nel caso concreto anche la situazione del paese di origine del richiedente (Senegal,
Casamance), valutata complessivamente, rappresenta una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;
imporre, infatti, al ricorrente -anche in ragione del suo comprovato e rilevante percorso di integrazione intrapreso in Italia- un rientro nel paese di provenienza, da cui tra l'altro si è allontanato da diverso tempo, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario.
In conclusione, il ricorrente ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. La natura della controversia, le ragioni della decisione, la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali anche di merito giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 [...]
di ; CP_1 Controparte_1 CP_1
2) Disapplica il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998 e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della
Questura competente, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla Questura di Isernia per quanto di competenza.
Campobasso, 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
LV LU DI
Rossella Casillo DI riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.4/2025 pendente tra
nato a Casamance in [...] il [...], C.F. Parte_1
domiciliato in Isernia al Vico Ciro Marilli n. 13, rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Loredana Sozio C.F.
d elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì del Sannio alla C.F._2 via Carlo di Tullio n.1 contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato il 2.01.2025, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento Cat.A12/A/2024/Imm.Sez.IV n.7 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della
Provincia di Isernia a seguito di parere negativo da parte della
[...]
di in data 16.09.2024, notificato al Controparte_1 CP_1 ricorrente in data 09.12.2024.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato;
egli, infatti, era giunto in Italia sin dal 2015; aveva iniziato a lavorare sin dal 2021 e, nel 2022, era riuscito a stipulare un contratto a tempo determinato presso l'azienda agricola Gallo, che si occupava della raccolta degli agrumi, come richiamato nella relazione di trasferimento redatta dal SAI del Comune di Cassano Allo Ionio (CS) che all'epoca lo ospitava;
all'interno del SAI iniziava un percorso di integrazione partecipando a diversi corsi di formazione, seguendo il corso di italiano presso il CPIA di Cassano Allo Ionio nonché le lezioni interne alla struttura;
conseguiva la certificazione A2, per cui trovava autonomamente un lavoro in alcune aziende agricole, e stipulava diversi contratti a tempo determinato con la S.A.G. Società Agricola corrente in Corigliano-Rossano, con la ditta
RL IR AN con sede in Scanzano Jonico, con l'Azienda Agricola De Franco
PE corrente in Cassano Allo Ionio;
in seguito ad una aggressione subita da parte di ignoti mentre rientrava da fare la spesa, chiedeva di essere trasferito in un'altra struttura fuori regione. Veniva così disposto il trasferimento presso il Centro Sai di Monteroduni (IS); anche all'interno del SAI di Monteroduni avviava un proficuo percorso di integrazione partecipando alle attività proposte dagli operatori del Centro e orientando il suo impegno prevalentemente verso la ricerca di un posto di lavoro per ottenere indipendenza economica.
Riusciva pertanto a trovare lavoro presso la corrente in Montaquila (IS), che Controparte_2 svolge attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, e a stipulare un contratto a tempo determinato.
Il ricorrente chiedeva - previa sospensione del provvedimento impugnato - di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n.
286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Sono rimaste contumaci le Amministrazioni resistenti.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti perché contumaci, ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016; Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la Questura di Isernia
(Cass. civ. n. 22694/2021).
4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la Questura ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Preliminarmente, si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020
(convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto
(a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto ), ha successivamente abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del Per_1
T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). pagina 3 di 7 Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n.
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma attualmente in vigore per effetto del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda, in sede amministrativa, è stata presentata (come si evince dal provvedimento impugnato) in data 30/03/2023, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023).
Ritiene, tuttavia, il Collegio, che la domanda di protezione speciale proposta dall'odierno ricorrente possa, cionondimeno, trovare accoglimento, e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro.
Ciò in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, che, come già osservato, nonostante l'intervenuta abrogazione, per effetto del cd. decreto , Per_1 del terzo e del quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I., valorizza la perdurante centralità nell'ordinamento dell'art. 8 CEDU – il cui rispetto è, peraltro, espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998, che dispone appunto: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – e, per l'effetto, la perdurante tutela del diritto del cittadino straniero al rispetto della propria vita privata.
Circa gli esatti contorni di tale diritto, le Sezioni unite della Cassazione, sin dalla pronuncia n.
24413 del 2021, avevano precisato che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni, quindi, non solo familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai pagina 4 di 7 rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_2 rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_3 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. Austria), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni pagina 5 di 7 con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._3 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art.8”.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, infatti, alla luce della documentazione in atti, risulta aver intrapreso e portato avanti un serio percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia;
infatti:
-si trova in Italia da molti anni, sin dal 2015;
-è titolare di un contratto di locazione;
-attualmente lavora presso la TECNOS SRL corrente in Via P.Mattarella 2 - Pieve Torina
(MC) con la qualifica professionale di manovale edile;
-ha seguito corsi di lingua italiana e, come si evince dall'audizione, parla e comprende l'italiano;
-negli ultimi anni ha sempre lavorato, come si evince dai contratti di lavoro depositati, dalle relative proroghe, dalle buste paga;
nello specifico, ha lavorato con contratto a tempo determinato presso l'azienda agricola Gallo, occupandosi della raccolta degli agrumi, come richiamato nella relazione di trasferimento redatta dal SAI del Comune di Cassano Allo Ionio
(CS); lavorava presso alcune aziende agricole e stipulava diversi contratti a tempo determinato con la S.A.G. Società Agricola corrente in Corigliano-Rossano, con la ditta
RL IR AN con sede in Scanzano Jonico, con l'Azienda Agricola De Franco
PE corrente in Cassano Allo Ionio;
trovava quindi lavoro presso la Controparte_2 corrente in Montaquila (IS), che svolge attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti.
pagina 6 di 7 Inoltre, nel caso concreto anche la situazione del paese di origine del richiedente (Senegal,
Casamance), valutata complessivamente, rappresenta una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;
imporre, infatti, al ricorrente -anche in ragione del suo comprovato e rilevante percorso di integrazione intrapreso in Italia- un rientro nel paese di provenienza, da cui tra l'altro si è allontanato da diverso tempo, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario.
In conclusione, il ricorrente ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. La natura della controversia, le ragioni della decisione, la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali anche di merito giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 [...]
di ; CP_1 Controparte_1 CP_1
2) Disapplica il provvedimento impugnato, emesso dalla Questura di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998 e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della
Questura competente, del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla Questura di Isernia per quanto di competenza.
Campobasso, 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
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