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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1744 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mancusi Sergio Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti EN RA e IA NN PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato ex art 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% o al 75% ai fini della concessione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza ex art.12 e 13 della L. 118/71, nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio ed in via subordinata la declaratoria del diritto al riconoscimento dello status di handicap lieve ai sensi dell'art.3, comma 1, L.104/92, come riconosciuto all'esito delle operazioni peritali nella fase ATPO. CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni indicate.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, come risultanti dalla certificazione specialistica in atti. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza, nonché per il riconoscimento dello status di handicap grave. In particolare, il CTU nominato in sede di ATPO ha rilevato che: “Sig. è Parte_2 attualmente affetto da:¨Pervietà del forame ovale con episodi sincopali;
Ipertensione arteriosa in discreto compenso;
Disturbo dell'adattamento in disturbo di personalità; Diabete mellito in trattamento farmacologico in assenza di evidenti complicanze” e valutata globalmente la ripercussione disfunzionale sulla complessiva validità del soggetto ha riconosciuto il ricorrente: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68 % (sessantotto per cento)” in base alle seguenti valutazioni: • Pervietà del forame ovale con episodi sincopali =20% • Ipertensione arteriosa in discreto compenso =25% • Disturbo dell'adattamento in disturbo di personalità =25% • Diabete mellito in trattamento farmacologico in assenza di evidenti complicanze =25% • Dislipidemia, Ipb, Poliatrosi a scarsa incidenza funzionale = non valutabili”, nonché – “Persona con HANDICAP (art.
3 - comma 1 - legge 104/92)” dalla data della domanda amministrativa del 04.04.2022.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti.
Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed
2 adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. La difesa attorea ha allegato ulteriore documentazione medica senza dedurre un aggravamento del quadro patologico del ricorrente in termini specifici, aggravamento che non risulta comunque evincibile dalla documentazione prodotta in atti la quale risulta, al contrario, ricognitiva della condizione patologica già esaminata dal consulente nella precedente fase. Inoltre, anche con riferimento all'ultima documentazione allegata (cfr. deposito del 03.06.25), la stessa non risulta conferente rispetto alle contestazioni effettuate alla CTU nelle quali viene dedotta una sottovalutazione esclusivamente in relazione al quadro cardiologico. La parte ricorrente esprime delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e confermato l'esito dell'accertamento effettuato nella fase atp.
3 7. Le spese di lite relativamente alla fase ATP possono essere compensate nella misura della metà, atteso il riconoscimento del solo requisito sanitario che dà diritto ad uno status (handicap lieve) con decorrenza dalla domanda amministrativa;
in relazione alla fase di merito la parte ricorrente risulta invece totalmente soccombente, con spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 1744/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara sussistente il requisito sanitario previsto dall'art.3, comma 1, L. 104/92 per il riconoscimento dello status di handicap lieve dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta il ricorso di merito;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 oltre iva, CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1744 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mancusi Sergio Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti EN RA e IA NN PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato ex art 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% o al 75% ai fini della concessione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza ex art.12 e 13 della L. 118/71, nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio ed in via subordinata la declaratoria del diritto al riconoscimento dello status di handicap lieve ai sensi dell'art.3, comma 1, L.104/92, come riconosciuto all'esito delle operazioni peritali nella fase ATPO. CP_ Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni indicate.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, come risultanti dalla certificazione specialistica in atti. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza, nonché per il riconoscimento dello status di handicap grave. In particolare, il CTU nominato in sede di ATPO ha rilevato che: “Sig. è Parte_2 attualmente affetto da:¨Pervietà del forame ovale con episodi sincopali;
Ipertensione arteriosa in discreto compenso;
Disturbo dell'adattamento in disturbo di personalità; Diabete mellito in trattamento farmacologico in assenza di evidenti complicanze” e valutata globalmente la ripercussione disfunzionale sulla complessiva validità del soggetto ha riconosciuto il ricorrente: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68 % (sessantotto per cento)” in base alle seguenti valutazioni: • Pervietà del forame ovale con episodi sincopali =20% • Ipertensione arteriosa in discreto compenso =25% • Disturbo dell'adattamento in disturbo di personalità =25% • Diabete mellito in trattamento farmacologico in assenza di evidenti complicanze =25% • Dislipidemia, Ipb, Poliatrosi a scarsa incidenza funzionale = non valutabili”, nonché – “Persona con HANDICAP (art.
3 - comma 1 - legge 104/92)” dalla data della domanda amministrativa del 04.04.2022.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti.
Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed
2 adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. La difesa attorea ha allegato ulteriore documentazione medica senza dedurre un aggravamento del quadro patologico del ricorrente in termini specifici, aggravamento che non risulta comunque evincibile dalla documentazione prodotta in atti la quale risulta, al contrario, ricognitiva della condizione patologica già esaminata dal consulente nella precedente fase. Inoltre, anche con riferimento all'ultima documentazione allegata (cfr. deposito del 03.06.25), la stessa non risulta conferente rispetto alle contestazioni effettuate alla CTU nelle quali viene dedotta una sottovalutazione esclusivamente in relazione al quadro cardiologico. La parte ricorrente esprime delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e confermato l'esito dell'accertamento effettuato nella fase atp.
3 7. Le spese di lite relativamente alla fase ATP possono essere compensate nella misura della metà, atteso il riconoscimento del solo requisito sanitario che dà diritto ad uno status (handicap lieve) con decorrenza dalla domanda amministrativa;
in relazione alla fase di merito la parte ricorrente risulta invece totalmente soccombente, con spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 1744/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- dichiara sussistente il requisito sanitario previsto dall'art.3, comma 1, L. 104/92 per il riconoscimento dello status di handicap lieve dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta il ricorso di merito;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 oltre iva, CP_1 cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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