Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 405 /2024 V.G. avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sorace Domenico, giusta procura in atti;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 26.4.1997, che dall'unione coniugale sono nate due figlie, (cl. 2001) e (cl. 2006), attualmente entrambe maggiorenni e non Per_1 Per_2 autosufficienti- chiedevano congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- riassegnata la causa al sottoscritto giudice, verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 7.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
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Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle previste modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“I coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di rispetto;
Entrambi vivranno nella casa coniugale, sita in IL (unico bene immobiliare in comune), consistente in una villetta con seminterrato, piano rialzato e primo piano mansardato (quest'ultimo accessibile solo dal piano rialzato ma nei fatti non utilizzato).
II sig. abiterà il seminterrato, che gode di un accesso autonomo mentre la sig.ra Pt_1 abiterà il piano rialzato, parimenti munito di ingresso autonomo, con disponibilità Pt_2 esclusiva del primo piano. Gli spazi verdi verranno utilizzati in comune da entrambi i coniugi. Le parti si danno reciproco atto che tale situazione è già in essere.
3. Le parti danno atto che, sulla casa coniugale, grava un mutuo con scadenza nell'anno
2026, delle cui rate mensili, pari a circa € 750,00, si farà carico esclusivo l 'Ing. Pt_1
Sarà in facoltà dello stesso estinguere anticipatamente le rate residue ed ottenere lo svincolo del bene dall' ipoteca volontaria.
4- Rimarranno ad esclusivo carico dell' Ing. OL, altresì, tutte le imposte e gli oneri per allacci e bollettazione gravanti sulla casa, anche per la quota assegnata alla prof.ssa
Pt_2
5. La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime di cui alla L.
54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso 1abitazione della madre. Stante la prossimità della maggiore età, la figlia minore potrà liberamente decidere dove collocarsi-
6- I genitori : a) a fronte della maggiore età della figlia non ancora Per_1 economicamente autosufficiente bisognevole di sostegno economico in ragione degli studi universitari che conduce fuori regione;
b) dell'età ormai prossima ai diciotto anni della figlia minore assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che Per_2 riguarderanno le figlie relativamente all' istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni di ciascuna, nell'intesa che i genitori eserciteranno le loro prerogative separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, quando i figli decideranno di stare con l'uno o l'altro, mentre saranno chiamate a condividerle quando concernenti straordinaria amministrazione.
7. Il mantenimento degli studi universitari della figlia sarà a carico dell'Ing. Per_1
così come lo sarà in futuro quello della figlia minore Ovviamente, la madre Pt_1 Per_2 contribuirà con riferimento a tutte le spese cli ordinaria e, liberamente, ogni volta che lo vorrà e reputerà utile;
(punto specificato ed integrato con note dep il 31.1.2025 – infra -)
8. L' Ing. si impegna, in cambio della cessione del 50% della casa in suo favore, a Pt_1 corrispondere in favore della prof.ssa 1a somma di euro 50.000.00. A titolo di Pt_2 anticipazione, da porsi in deduzione rispetto alla somma di cui sopra, l'Ing. Pt_1
Pag. 2 a 3 corrisponde da subito alla prof.ssa la somma di € 2.000,00 mediante bonifico sul Pt_2 conto della stessa. Qualunque altra somma, che non rientri nell'assegno di mantenimento di cui al paragrafo 9) che l'Ing. dovesse corrispondere alla prof.ssa verrà Pt_1 Pt_2 parimenti decurtato dalla somma di € 50.000.00 di cui sopra.
9) L'Ing. OL verserà, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, condizionatamente all'eventuale assenza di incarichi professionali e nei limiti temporali di tale assenza, la somma di euro 500,00 mensili, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con riferimento alla figlia minore”.
Con note del 31.1.2025, come onerate, le parti hanno depositato l'integrazione dell'accordo, clausola punto 7, nei seguenti termini:
“1. Il mantenimento ordinario, per entrambe le figlie, sarà a carico del Sig. Parte_1
2. L'ammontare di detto mantenimento, considerato che entrambe le figlie sono maggiorenni e che entrambe sono impegnate negli studi di rispettiva spettanza ( presso Per_1
l'Università degli Studi di Padova, dove studia lettere moderne;
presso il Liceo Per_2
Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, dove frequenta il quinto anno e, dunque, con immediata prospettiva di proseguire gli studi verosimilmente nella medesima sede universitaria della sorella) viene quantificato in € 500,00 per ciascuna figlia;
3. Il regime delle spese straordinarie viene fissato con rinvio al vigente protocollo
Tribunale/COA di Vibo Valentia”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e con le Parte_1 Parte_3 condizioni concordate e riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1997, atto n. 50, parte II, serie
A);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025 La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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