Sentenza 14 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2004, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE UN, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE FABOZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/01 del Giudice di pace di 476 TRENTOLA DUCENTA, emessa il 28/03/01 e depositata il 13/04/01 (R.G. 1763/00);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'utente menzionato in epigrafe ha convenuto davanti al Giudice di pace di Trentola-Ducenta il Comune di Frignano per sentire dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dallo stesso relativamente al canone per la somministrazione di acqua potabile negli anni 1990 e 1991, per un complessivo ammontare di L. 299.880, e, per l'effetto, annullare l'avviso di mora notificato dal concessionario del servizio riscossione tributi - SE - Banco di Napoli s.p.a.. L'adito Giudice di pace ha accolto la domanda, ritenendo applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 c.p.c.. Il Comune di Frignano ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi L'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Assume priorità logico-giuridica il sesto motivo, che attiene alla regolarità processuale, sotto l'aspetto delle parti necessarie del presente giudizio.
Con tale motivo, infatti, il comune ricorrente deduce la "violazione del principio della regolarità del contraddittorio", perché l'attore non ha convenuto in giudizio anche la SE che, per conto del Comune di Frignano, ha emesso l'avviso di mora relativo al pagamento delle somme dovute al comune stesso, SE che avrebbe potuto "argomentare in merito alla prescrizione, essendo in possesso di eventuali atti interruttivi".
Il motivo di ricorso è infondato.
Già questa Corte, in controversia analoga a quella qui giudicata (domanda dell'utente di accertamento dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito del comune relativo al canone dell'acqua potabile, riscosso a mezzo ruolo dalla società concessionaria della riscossione tributi), ha affermato che legittimato passivo, nel giudizio di opposizione promosso dall'utente, è soltanto il comune, e non anche il soggetto concessionario (Cass. 7 dicembre 2001 n. 15499). Quest'ultimo soggetto, invero, non può considerarsi un litisconsorte necessario, perché della situazione sostanziale dedotta in giudizio - credito che si assume prescritto - titolare è soltanto il comune, mentre il concessionario, quale soggetto destinatario solo del suo pagamento, può considerarsi un adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.), il quale non è un contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento.
Nè il comune convenuto ha chiamato in causa il concessionario del servizio di riscossione del canone dell'acqua, onde non è configurabile un litisconsorzio di natura processuale. 2.- Con il primo motivo il comune ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione del comb. disp. artt. 2946 - 2948 n. 4 c.c. - Minimo contrattuale garantito - Prescrizione decennale". Il ricorrente sostiene che, riferendosi gli avvisi di mora al canone minimo contrattuale che l'utente del servizio di acqua è tenuto a pagare a norma del regolamento comunale e indipendentemente dal consumo di acqua da lui effettuato, la prescrizione del relativo diritto di credito è quella decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., applicabile invece per le "eccedenze rispetto al minimo contrattuale", il cui pagamento deve essere eseguito trimestralmente. Il motivo di ricorso è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte - pacifica dopo le Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716 - secondo cui avverso le sentenze di equità del giudice di pace (come quella qui doveva compensare le spese processuali perché sussisteva una soccombenza reciproca (restando l'attore debitore delle somme dovute per le voci non opposte dell'avviso di mora, relative alle acque reflue ed alla depurazione) e perché ricorrevano giusti motivi.
Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui sostiene l'esistenza della soccombenza reciproca delle parti. L'attore ha contestato soltanto la debenza del canone relativo al servizio di acqua, onde l'oggetto della causa era limitato a questa parte dell'avviso di mora. Rispetto a tale ambito della contesa la sentenza impugnata ha accolto pienamente la domanda attorca, onde soccombente totale va considerato il comune convenuto.
Il motivo di ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la sussistenza di giusti motivi di compensazione, perché l'apprezzamento in ordine agli stessi rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità.
5.- Con il quarto motivo il comune ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., elenca diverse ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice di pace a pronunziare diversamente sulle spese processuali, facendo applicazione dell'equità prevista dalla norma invocata.
Il motivo di ricorso è inammissibile per la ragione già esposta in relazione al precedente motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente ha lamentato la mancata compensazione delle spese processuali.
Va qui aggiunto che il criterio della soccombenza, correttamente applicato dalla sentenza impugnata in ordine alla pronunzia sulle spese processuali, va osservato anche dalla pronunzia di equità del giudice di pace, la quale è tenuta ad applicare le norme processuali, e quindi anche le disposizioni previste negli artt. 91 e seguenti c.p.c.. 6.- Con il quinto motivo il comune ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c.", censurando la distrazione delle spese a favore dei procuratori degli attori.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di provvedimento che incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8658;
26 febbraio 1990 n. 1442; 18 gennaio 1990 n. 234).
7.- In conclusione, poiché i motivi di ricorso qui esaminati sono in parte inammissibili ed in parte infondati, il ricorso del Comune di Frignano va rigettato.
8.- Il comune ricorrente, essendo soccombente, va condannato a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00, di cui Euro 300,00 per onorati, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004