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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 101/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
con sede in Rosciano (PE), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Talucci del foro di Chieti giusta procura da intendersi in
[...] calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il
Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
subentrata in tutti i rapporti a (già denominata
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in forza e per effetto di atto di fusione a rogito Notaio di
[...] Persona_1
Brescia del 16 Ottobre 2017 Rep. 104553, Racc. 36489 – con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio
Veneto n. 8, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. , n. P.IVA_1
R.E.A, in persona della dot. nella sua qualità di Procuratrice di P.IVA_2 Controparte_5 CP_2 in forza di procura n. rep 5376/3349 del 22.12.2017, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra
1 di loro, in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
AN AL del Foro di Milano, e dall'avv. Antonella Pellegrini tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via G. Pascoli, 1/A - 67100, L'Aquila,
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 468/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 28.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis
Nel merito: in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare tenuto il
[...]
in persona del pro-tempore al risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_6 CP_7 come sopra esposti e dedotti e conseguentemente condannarlo al risarcimento per tutte le Parte_1 causali e voci indicate nel presente atto nella misura complessiva che verrà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio … >>
Appellato Controparte_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione o domanda,
- In via principale, rigettarsi l'appello proposto da controparte;
- In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, dichiararsi inammissibile per intervenuta prescrizione le domande dell'appellante e, comunque, rigettarsi le domande tutte proposte dall'appellante perché infondate;
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, competenze ed onorari di causa come per legge.>>
Appellata Controparte_8
<< Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate tutte le deduzioni, eccezioni e domande avverse, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare, secondo gradazione ritenuta dal Giudice,
- dichiarare, per i motivi in narrativa, la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione notificato da
a e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei Parte_1 Controparte_4 termini di comparizione;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di L'Aquila in favore del
Tribunale di Roma o, in subordine, di e Bergamo;
CP_9
2 - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essendo legittimati il solo Controparte_10
l.c.a. per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, respingere Controparte_11 tutte le domande formulate da Parte_1
Nel merito,
- previo ogni accertamento e declaratoria del caso, respingere, per tutti i motivi e le eccezioni in atti, le domande formulate da perché prescritte, inammissibili, improcedibili e comunque Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di L'Aquila, compensando in via integrale le spese tra le parti, ha respinto la domanda proposta dalla la quale, deducendo che il Parte_1 [...]
non aveva corrisposto alcuna somma del finanziamento di € 125.301,00 Controparte_6 ottenuto dall'attrice (tanto che il , nel giudizio rubricato al n. 980/2007 innanzi al medesimo CP_6
Tribunale era stato accertato il diritto dell'attrice alla ricezione della prima rata del finanziamento con condanna della alla materiale erogazione delle somme) e che ciò aveva impedito Controparte_4 la prosecuzione dei lavori finanziati cagionando all'attrice ingenti danni per la necessità di far ricorso al credito bancario, conveniva in giudizio il e il predetto istituto di credito affinché fossero CP_6 condannati al risarcimento dei danni subiti nella misura di giustizia.
1.1. In sintesi, il giudice di prime, rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da
(costituitasi per la ), ha ritenuto l'infondatezza della domanda Controparte_10 Controparte_4 in ragione dell'accertata legittimità della sopravvenuta revoca del finanziamento con sentenza dello stesso Tribunale di L'Aquila n. 367/2020 del 18.8.2020, pronunciata tra le stesse parti del presente giudizio e passata in giudicato, che ha pure accertato il diritto dell'attrice a trattenere le somme già percepite stante il ritardo della revoca del contributo che, se pure non ha avuto effetto sulla legittimità del provvedimento, ha avuto però effetto sul legittimo affidamento alla percezione del finanziamento, determinandone così il diritto alla ritenzione da parte dell'attrice. Se, dunque, il contributo non era dovuto, indipendentemente dalle ragioni ostative, nessuna conseguenza pregiudizievole, secondo il giudice di prime cure, poteva essersi determinata in capo alla società attrice per presunti ritardi nella corresponsione.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attrice Parte_1
Si espongono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente respinto la domanda risarcitoria nei confronti del
(l'appellante ha espressamente affermato di non avere inteso riproporre quella nei confronti CP_6
3 della a cui l'atto di appello è stato notificato soltanto per l'integrità del contraddittorio CP_2 processuale). Invero, vi è contraddizione tra l'affermazione del diritto dell'appellante a trattenere le somme già versate a titolo di finanziamento e quella dell'esclusione dell'inesistenza di un pregiudizio nel ritardo dell'erogazione degli importi (che l'appellante riusciva ad ottenere soltanto a seguito di azione giudiziaria che si concludeva con la condanna del alla corresponsione delle prime CP_6 due tranche del contributo). Inoltre, con la richiamata precedente sentenza n. 733/2014, passata in giudicato, il Tribunale accertava la debenza del contributo sin dall'origine ed altresì la permanenza dei requisiti in relazione ai primi due stati di avanzamento lavori. Dal che si può evincere come costituisca accertamento ormai definitivo quello per cui il contributo, quantomeno relativamente alle prime due rate, spettasse all'appellante e quindi la violazione del relativo diritto avrebbe dovuto essere valutata ai fini delle dedotte richieste risarcitorie. E proprio in conseguenza della mancata erogazione di esse, la società appellante aveva dovuto richiedere cospicui finanziamenti, quindi indebitandosi in linea capitale e per interessi. Inoltre, il grave ritardo aveva determinato la mancata ultimazione del capannone in tempi congrui e tali da poter consentire a di svolgere la propria attività, da cui le Pt_1 rilevanti perdite economiche conseguenti ai rifiuti delle proposte contrattuali di realizzazione di capi di abbigliamento. Del resto, la mancata produzione della documentazione finale di spesa era stata dovuta dall'impossibilità di saldare i lavori eseguiti a causa della mancata erogazione delle prime due rate del finanziamento. Infine, nella richiamata successiva sentenza n. 367/2020 del 18.8.2020, anch'essa passata in giudicato, si afferma che la sanzione in caso di mancato rispetto dei termini previsti non consiste nella revoca totale del finanziamento, bensì nella riduzione del contributo di talché il giudice di prime cure ha errato nel reputare insussistente il credito risarcitorio per via della sopravvenuta insussistenza del diritto al contributo. Poiché, da un lato, era ed è incontrovertibile il diritto della società ad ottenere le prime due restando aperta solo la questione del Pt_1 riconoscimento della terza ed ultima rata di contributo, mai corrisposta e non oggetto della causa definita con la pronuncia n. 733/2014, e posto, dall'altro lato, che la sentenza n. 367/2020 del
18.08.2020 non ha affatto dichiarato insussistente il credito risarcitorio, ma ha anzi confermato il diritto di a mantenere le prime due quote, la cui mancata corresponsione è stata indicata nel Pt_1 precedente giudizio come causa dei danni dedotti ed oggetto della pretesa risarcitoria, il giudice di primo grado, proprio in virtù delle predette decisione, avrebbe dovuto statuire anzitutto nel senso di condannare il al risarcimento dei danni subiti dall'appellante in conseguenza della mancata CP_6 erogazione delle prime due quote di finanziamento, quantomeno pari all'importo pari alle prime due quote stesse, così da consentire alla medesima di opporsi a qualunque richiesta restitutoria da parte del stesso. CP_6
4 2.2. L'appellante ha, pertanto, diritto, nonostante la revoca del contributo, di essere risarcita dei danni subiti e verificatisi prima della revoca e, soprattutto, prima dell'asserita mancata trasmissione della documentazione finale di spesa, che la società non avrebbe comunque potuto inviare: infatti, al momento della scadenza del termine per l'invio delle fatture quietanzate, riferito alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori (21.12.2007 come si legge nella sentenza n. 367/2020 del
18.08.2020 ), essa non aveva ricevuto un solo euro di contributo e, quindi, non era certo legittimo pretendere che essa inviasse fatture quietanzate, cioè attestanti l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti. La richiesta di risarcimento ha ad oggetto le conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto ad ottenere le prime due rate di finanziamento, sicché non appare dirimente il fatto che il diritto fosse provvisorio e che potesse venire meno per effetto di successiva revoca del finanziamento.
Oltretutto, la realizzazione del capannone industriale oggetto di contributo è indiscussa e dimostrata documentalmente.
2.3. I danni da ascrivere all'accertata responsabilità del Ministero per la mancata erogazione delle predette due rate sono legate:
a) all'ulteriore indebitamento a cui la è dovuta ricorrere (la erogante, Pt_1 Controparte_4 su richiesta della società, modificava il periodo di preammortamento portandolo da 9 a 21 mesi con aumento del carico di interessi a debito in considerazione della maggior durata del preammortamento in cui peraltro è rimasto invariato il debito in linea capitale), danno da accertarsi a mezzo c.t.u.; inoltre, la società è dovuta ricorrere ad altri rapporti integrativi poiché al mese di dicembre 2007 l'esposizione era superiore a 300.000,00 euro senza che fosse stata versata alcuna somma a titolo di contributo pubblico e, di conseguenza, non essendo quindi più sufficiente l'importo previsto nel contratto di finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori dell'11.11.2005 e tenuto altresì conto che i soci avevano già contribuito con personali risorse pari ad oltre 100.000,00 euro, la società ha dovuto stipulare altro contratto di mutuo con il medesimo istituto di credito in data 7.12.2007 che prevedeva l'erogazione della somma di € 115.000,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 180 rate a far tempo dal 31 gennaio 2008; la società ha aumentato l'esposizione debitoria, portandola complessivamente in linea capitale ad € 315.000,00 e ha dovuto corrispondere sulle somme finanziate interessi corrispettivi dall'11.11.2005; se il Ministero avesse dato impulso e autorizzazione alle erogazioni previste, non solo non sarebbe stato necessario prolungare il periodo di preammortamento e quindi si sarebbe evitato il conseguente aggravio derivante dall'addebito dei relativi interessi, ma non sarebbe stato necessario richiedere l'ulteriore prestito di € 115.000,00, resosi indispensabile per far fronte alla complessiva mancata erogazione delle tre rate per € 125.000,00 e quindi si sarebbe evitato tale ulteriore debito in linea capitale, nonchè quello derivante dalla corresponsione degli
5 interessi corrispettivi calcolati in ragione della durata del rimborso;
senza ricevere la terza quota del finanziamento pubblico, l'opera è stata interamente realizzata con le risorse mutuate dall'istituto di credito in questione oltre che con versamenti personali dei soci e tutt'oggi l'impresa sta pagando le rate dei mutui contratti per la costruzione del capannone;
b) aggravio dei costi di realizzazione del capannone e aumento indebitamento;
i lavori sono stati sospesi e sono ripresi dopo l'ottenimento dei finanziamenti richiesti alle banche e ciò ha causato un aumento dei costi, evincibile dal raffronto tra il contratto e computo metrico nonché con le fatture prodotte in giudizio che documentano i maggiori esborsi sostenuti da per la realizzazione del Pt_1 capannone rispetto al computo estimativo iniziale;
c) non svolgimento di attività lavorativa negli anni 2007-2008 e perdita dei rapporti contrattuali;
sono state documentale le proposte contrattuali ricevute nel 2006 e 2007 nonché le richieste di collaborazione a cui la non ha potuto dar seguito per via del non completamento del capannone. Pt_1
d) perdita del finanziamento in conseguenza della sua perenzione, con conseguente mancato incasso delle prime due quote pari ad euro 41.767,00 (che la dovrebbe restituire in conseguenza Pt_1 della revoca del finanziamento) e della terza quota sempre pari ad euro 41.767,00, per un totale di euro 125.301,00;
e) altro pregiudizio deriva dal fatto che la società aveva ottenuto l'ammissione ai seguenti Pt_1 finanziamenti pubblici, tutti revocati in conseguenza della mancata ultimazione del capannone entro i termini di legge previsti dai relativi bandi: -) finanziamento di cui alla l.r. 215/92 -) finanziamento di cui al Bando mono settoriale 2.2.1.a - incentivi per investimenti a sostegno dell'information tecnology doc.up 2000-2006 - annualità 2005 -) finanziamento di cui mono settoriale 2.2.1 b- sistemi qualità, tutela ambientale, gestione ed organizzazione di impresa - doc.up 2 000-2006 annualità 2005
-) finanziamento mono settoriale 2.2.1 A sicurezza dell'ambiente di lavoro, certificazione di prodotto doc.up 2000-2006, annualità 2005;
3. Con il deposito di comparsa si è costituito il (di Controparte_1 seguito, per brevità, ) resistendo agli avversi assunti e proponendo appello incidentale sulla CP_6 base dei seguenti motivi.
3.1. Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi o ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Sono, infatti, trascorsi almeno 11 anni dalla data in cui la CP_6 società avrebbe subito i danni dell'asserito fatto illecito ed è pertanto decorso il termini di Pt_1 prescrizione di 5 anni da rapporto extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e, comunque, quello di 10 anni da rapporto contrattuale. La pendenza del giudizio definito con la sentenza n. 773/2014 non è idonea a sospendere il decorso del termine di prescrizione, sia perché il giudizio non aveva ad oggetto
6 la domanda risarcitorio oggetto del presente procedimento bensì la semplice richiesta di erogazione delle prime due quote, sia perché l'accertamento giudiziale del diritto all'erogazione provvisoria, non
è un motivo ostativo alla introduzione della richiesta risarcitoria.
3.2. La sentenza è erronea perché è stato travisato il contenuto della sentenza n. 367/2020 ove, al contrario e all'opposto di quanto affermato nella sentenza gravata, è stato chiarito che, nel giudizio precedente definito con la sentenza 733/2014, è stato stabilito il diritto della a ottenere le prime Pt_1 due rate del finanziamento sulla base del decreto provvisorio di ammissione del 23.6.2003, con riferimento alle contestazioni all'epoca mosse dal e dalla cosicché non CP_6 Controparte_4 poteva essere accolta la richiesta della di accertare la spettanza di tali due rate di contributo in Pt_1 base all'esito del precedente giudizio, richiesta che invece andava vagliata alla luce del successivo decreto di revoca. Dunque, nessun diritto a trattenere “in via definitiva” le prime due rate di contributo era stato accertato nella sentenza n. 356/2020.
4. Si è, altresì, costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione, la
[...] resistendo agli avversi assunti. Controparte_12
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. L'appello del è inammissibile in quanto tardivamente proposto. CP_6
6.1. L'appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (art. 343 c.p.c.; il principio
è indiscusso tra le parti e, pertanto, è appena il caso di far notare che, rispetto alla formulazione della norma applicabile ratione temporis al caso in esame, il d.lgs. 164/2024, cd. correttivo Cartabia, ha modificato la disposizione al solo fine di migliorarne il coordinamento con gli artt. 347 e 166 c.p.c.).
6.2. Ebbene, la data dell'udienza indicata, con l'avvertimento di rito di cui all'art. 163, comma
1, n. 7 c.p.c., nell'atto di citazione in appello è quella del 26.7.2024.
6.3. Pertanto, l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto entro il 6.7.2024, mentre l'appellato l'ha proposto costituendosi in giudizio mediante comparsa depositata il 22.7.2024.
6.4. E' irrilevante che la prima udienza, non corrispondendo la data indicata del 22.7.2024 a un giorno nel quale tabellarmente la Corte teneva udienza, veniva automaticamente rimandata d'ufficio all'11.9.2024 allorquando effettivamente si teneva l'udienza con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del Presidente di Sezione depositato in data
16.7.2024. Infatti, è consolidato il principio per cui il rinvio dell'udienza indicata nell'atto di
7 citazione, ex art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 della medesima disposizione, sul termine per la proposizione del gravame incidentale (così, da ultimo, Cass. 13838/2025, peraltro con riferimento ad un caso nel quale il rinvio era stato disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello, evenienza che non si è verificata nel caso di specie).
7. L'attrice, odierna appellante, ha espressamente rinunciato alla domanda proposta Parte_1
Contr nei confronti della cui l'appello è stato notificato soltanto per conoscenza e per l'integrità del contraddittorio processuale. Conseguentemente, la stessa non ha impugnato la sentenza del Tribunale avuto riguardo al rigetto di tale domanda sicché, sul punto, la stessa è passata in giudicato e risultano Contr inconferenti tutte le difese spiegate dalla el presente grado del giudizio.
8. Ciò premesso, i primi due motivi dell'appello – che, in quanto strettamente connessi, vanno esaminati insieme – sono infondati.
8.1. Come evidenziato dal appellato, con sentenza passata in giudicato n. 367/2020 CP_6 del 18.8.2020 pronunciata inter partes in precedente giudizio (n. 211/2016 r.g.) dal Tribunale di
L'Aquila, è stata accertata la legittimità del provvedimento n. 5262 del 29.10.2015 di revoca del contributo pubblico oggetto di causa concesso alla con decreto n. 125526 del 23.6.2003, Parte_1 ed è stata anche respinta la domanda della affinché fosse dichiarato il diritto a mantenere Parte_1 le somme corrispondenti alle prime due rate del contributo incassate a seguito di azione giudiziaria ed in forza di sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 733/2014 del 25.7.2015 resa in altro precedente giudizio (n. 980/2007 r.g.).
18.2. In particolare, diversamente da quanto affermato nella motivazione della sentenza gravata
– che sul punto contiene un macroscopico fraintendimento delle risultanze istruttorie –, nella sentenza n. 367/2020 è chiaramente evidenziato che il diritto a ritenere le somme già percepite non può derivare dalla sentenza 733/2014 che aveva, infatti, ad oggetto solo il diritto a riceverle sulla base del decreto provvisorio n. 125526/2003, superato dal successivo decreto di revoca n. 5262/2015, ciò poiché solo all'esito della complessivo accertamento dei requisiti del richiedente, può maturare in via definitiva il diritto al contributo, accertamento che, nel caso di specie, aveva avuto, infine, esito negativo.
18.3. Da ciò consegue che, essendo stato accertato con efficacia di giudicato che l'appellante non aveva diritto al contributo né aveva diritto a ritenere quanto già ricevuto in via provvisoria, non può neppure configurarsi – come ritenuto dal giudice di prime cure seppure all'esito di una imprecisa ricostruzione della vicenda – un qualsivoglia pregiudizio tanto per la sua non erogazione integrale quanto per il ritardo della corresponsione delle prime due rate – profilo quest'ultimo su cui si è soffermato l'appellante – non avendo la , in definitiva, diritto né al contributo nella sua interezza Pt_1
8 né tanto meno alle prime due rate dello stesso risultate percepite, a seguito della legittima revoca, senza averne diritto. In altri termini, se alla non spettava e non spetta alcunché e le somme dalla Pt_1 stessa ricevute a titolo provvisorio costituiscono un indebito oggettivo – a seguito della perdita del diritto al contributo –, è inconcepibile l'esistenza di un danno ingiusto cagionato dall'amministrazione a seguito della ritardata corresponsione delle prime due rate a cui la richiedente non aveva diritto. Va aggiunto che la revoca del contributo pubblico è stata motivata sulla base dell'inesatto adempimento degli obblighi del beneficiario e, dunque, è avvenuta per colpa della;
va da sé che, essendo la Pt_1 legittimità della revoca coperta dal giudicato della sentenza n. 367/2020, tutte le difese dell'appellante sul punto, tese a rimettere in discussione il tema, sono inammissibili.
8.4. Quanto esposto mina alle fondamenta le tesi dell'appellante, tutte erroneamente incentrate sul diritto alle prime due rate del finanziamento e al mantenimento del loro conseguimento.
9. Il terzo motivo, relativo al quantum respondeatur, resta evidentemente assorbito.
10. In conclusione, l'appello va rigettato.
11. Le spese, nel rapporto tra l'appellante ed il , seguono la soccombenza e vengono CP_6 liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m.
147/2022, scaglione conforme al petitum (indeterminato bassa complessità), secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e, tenuto conto che la causa è stata rimessa direttamente in decisione, i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione. Contr 12. Le spese, nel rapporto tra l'appellante e la vanno integralmente compensate in quanto l'appello è stato notificato soltanto ai fini dell'integrità del contraddittorio e senza formulare alcuna domanda, anzi rinunciando espressamente a quella avanzata in primo grado.
13. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012).
Va da sé che la qualità dell'appellante incidentale preclude l'applicazione della stessa sanzione nei suoi confronti con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità del gravame proposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le Controparte_1 spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, per compenso;
3) nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e Controparte_8
9 4) dichiara che l'appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
10