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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 4196 , vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso dall'Avv. Rita Schiavi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Morolo, Via Piglio n.11,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattie professionali.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1
svolto attività di operaio edile con mansioni di muratore e carpentiere, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti dal 1979 al 2023; 2) si era occupato principalmente della ristrutturazione di appartamenti, rifacimento tetti, costruzioni di abitazioni private e realizzazione di grossi palazzi ecc.; volgendo operazioni di sollevamento manuale carichi di varia entità (15-30 kg), sollevamento assi in ferro e legno, utilizzando macchinari vibranti (martelli pneumatici, seghe circolari, martelli e scalpelli demolitori),e mantenendo a lungo posture incongrue oltre che essere costantemente esposto a condizioni microclimatiche estreme per le lavorazioni effettuate all'aperto); 3) nello svolgimento delle mansioni sopra citate era stato costretto a stare in posizione eretta per molte ore con notevole sforzo fisico e gravi sollecitazioni alla colonna vertebrale;
doveva procedere infatti a spicconare travi, muri e blocchi di cemento con l'utilizzo di macchinari vibranti provocando un trasferimento di vibrazioni dal macchinario al corpo umano;
ha svolto con continuità, per buona parte del turno lavorativo, attività di sollevamento e movimentazione di vari elementi costruttivi come forati, mattoni, blocchi in calcestruzzo, assi in ferro (di peso spesso superiore al quintale da sollevare con altri operai), assi in legno, di peso spesso molto elevato, montaggio e smontaggio impalcature e utilizzo di utensili differenti, quali ad esempio martelli demolitori;
4) tali attività erano effettuate con movimenti bruschi di torsione del tronco, in posizioni instabili e spesso in condizioni climatiche disparate con temperatura, umidità o ventilazione inadeguate;
era stato sottoposto a vibrazioni a tutto il corpo per l'uso prolungato di martelli pneumatici e la conduzione di mezzi meccanici quali scavatori gru ecc;
5) l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una spondilodiscopatia lombare ed una ipoacusia da trauma acustico, per le quali aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento delle predette malattie CP_1
professionali e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico pari al 14% per la patologia lombare e del 12% per la ipoacusia.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U. dott.ssa Persona_1
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato come operaio edile/muratore. È risultato che si occupava di carpenteria per la realizzazione di villette residenziali, lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, utilizzava tutti gli strumenti di carpenteria connessi alla realizzazione di edilizia residenziale, sollevava sacchette di cemento ed ulteriore materiale edile per la realizzazione di edifici di grandi dimensioni e palazzine residenziali, utilizzava martello pneumatico e frullino, sollevava, altresì, pesi quali legno e travetti per il solaio.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare in soggetto portatore di multiple protrusioni discali nel tratto L2-S1 e disturbi trofico-sensitivi, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000, con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali (16.07.2024).
Il perito di contro ha ritenuto che non è da riconoscersi la natura professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, in quanto, considerata la specifica mansione ricoperta dal ricorrente nonché l'assenza di una chiara esposizione a specifiche noxae patogene il perito ha negato la correlazione con una eventuale noxa lavorativa.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti dei 2/3, tenuto conto del notevole scarto tra quanto richiesto e quanto in concreto accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare in soggetto portatore di multiple protrusioni di-scali nel tratto L2-S1 e disturbi trofico-sensitivi, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%, con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali (16.07.2024);
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 2/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1
la residua parte, liquidata in €.600,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 21/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi