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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1488/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via E. Ponzio n. 20 86170 Parte_1
ISERNIA, presso lo studio dell'avv. BOCCIA MARIA ROBERTA, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA F. DE SANCTIS 9/2 83031 ARIANO IRPINO, rappresentato e difeso dall'avv. BEVERE FRANCESCO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 17/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 28.3.24 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 017 20239003708054000, di complessivi
€ 15.171,54 notificata il 16.02.2024 relativamente alla cartella n.
01720090012050018000 relativa a sanzioni amministrative ex DPR n. 1124 del
1 30.06.1965 e L.689/81 eccependo l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e la Controparte_1
decadenza .
2.
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ebbene parte resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella avvenuta in data 22.2.10.
Pertanto sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
3.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione .
"... Se è vero, però, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016). ..."
(cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-2022)
"... Sotto questo profilo la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione. L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti: “29.
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1.
Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la
2 riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio”
(vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
La questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato e art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, è stata da tempo risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 23397 del 17.11.2016. ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI,
Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-2022).
Con riguardo alla prescrizione la Suprema Corte a sezioni Unite ha statuito che
“la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica
Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' Controparte_2
produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in
3 futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina “anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”
(sentenza o decreto ingiuntivo)” (v. sentenza 17/11/2016 n° 23397).
Venendo al caso di specie, la pretesa creditoria è prescritta tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella (22.2.10) e la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 017 2018 9000492367000 in data
13.04.2018 la quale dunque non può valere quale atto interruttivo della prescrizione essendo trascorso il termine di cinque anni (pur considerando la legge di stabilità 2013 e non essendovi traccia della dedotta rateizzazione, utile ai fini interruttivi della prescrizione – dall'estratto del ruolo si evince solo esservi stato uno sgravio parziale).
4.
Deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione.
5.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
4 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella CP_3
complessiva somma di €1887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1488/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via E. Ponzio n. 20 86170 Parte_1
ISERNIA, presso lo studio dell'avv. BOCCIA MARIA ROBERTA, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA F. DE SANCTIS 9/2 83031 ARIANO IRPINO, rappresentato e difeso dall'avv. BEVERE FRANCESCO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 17/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 28.3.24 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 017 20239003708054000, di complessivi
€ 15.171,54 notificata il 16.02.2024 relativamente alla cartella n.
01720090012050018000 relativa a sanzioni amministrative ex DPR n. 1124 del
1 30.06.1965 e L.689/81 eccependo l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e la Controparte_1
decadenza .
2.
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ebbene parte resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella avvenuta in data 22.2.10.
Pertanto sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
3.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione .
"... Se è vero, però, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016). ..."
(cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-2022)
"... Sotto questo profilo la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione. L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti: “29.
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1.
Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la
2 riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio”
(vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
La questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato e art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, è stata da tempo risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 23397 del 17.11.2016. ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI,
Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-2022).
Con riguardo alla prescrizione la Suprema Corte a sezioni Unite ha statuito che
“la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica
Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' Controparte_2
produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in
3 futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina “anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”
(sentenza o decreto ingiuntivo)” (v. sentenza 17/11/2016 n° 23397).
Venendo al caso di specie, la pretesa creditoria è prescritta tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella (22.2.10) e la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 017 2018 9000492367000 in data
13.04.2018 la quale dunque non può valere quale atto interruttivo della prescrizione essendo trascorso il termine di cinque anni (pur considerando la legge di stabilità 2013 e non essendovi traccia della dedotta rateizzazione, utile ai fini interruttivi della prescrizione – dall'estratto del ruolo si evince solo esservi stato uno sgravio parziale).
4.
Deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione.
5.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
4 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella CP_3
complessiva somma di €1887,90 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione
Così deciso in Benevento, 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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