Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
Procedimento n. 58 2025
Nel procedimento civile iscritto al n. 85/2025 R.G. promosso da
, C.F. con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
RODINO'
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO
RESISTENTE
ORDINANZA
La giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2025, osserva e decide quanto segue.
1. L'oggetto del giudizio cautelare.
chiede, in via cautelare, di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, quale Parte_1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato, previo annullamento del provvedimento disciplinare di licenziamento emesso dall'Ufficio Scolastico di Milano del (di seguito, per Controparte_1 brevità, “MIM”) il 18 novembre 2024.
L'amministrazione resistente protesta la legittimità del proprio operato, affermando che il provvedimento è stato correttamente assunto, dopo contestazione disciplinare, a seguito di controlli effettuati sul titolo presentato per l'inserimento e per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per i trienni 2017/2021 e 2021/2024. In particolare, MIM sostiene che il ricorrente avrebbe dichiarato falsamente di aver conseguito un voto di diploma pari a 98/100 e avrebbe altresì utilizzato, al momento della costituzione dei rapporti di lavoro, un diploma falsificato nella parte relativa al voto.
2. La legittimazione passiva delle parti chiamate in giudizio dal ricorrente
, l e l Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
Tuttavia, l'unico soggetto avente legittimazione processuale è il . CP_1
Infatti, l , a norma dell'art. 8 d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa” con rappresentanza in giudizio, ma la norma non ha creato un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al
, che è e resta soggetto unitario: l'articolazione organizzativa del , con gli Uffici scolastici CP_1 CP_1 territoriali e con i singoli istituti, rimane quindi indifferente rispetto ai terzi.
Al riguardo la Corte di cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
3. I fatti rilevanti per la decisione.
Pare opportuno, prima di esaminare le contrapposte posizioni delle parti in ordine alla legittimità del licenziamento per il quale è lite, chiarire, sul piano della ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione, che sulla base dei documenti e degli atti di entrambe le parti risulta dimostrato che:
- conseguì il diploma di odontotecnico presso l'I.P.S.I.A. di Siderno con il Parte_1 voto di 64/100 (v. doc. 8 in zip 1 bis di parte resistente);
- al momento della richiesta di inserimento nelle graduatorie della provincia di Pavia per il personale ATA per il triennio 2017/2021 e al momento dell'aggiornamento, per la medesima provincia, per il successivo periodo 2021/2024, il ricorrente dichiarò di aver conseguito il diploma professionale con il voto di 98/100 e presentò, in occasione della sottoscrizione dei contratti con gli istituti scolastici di Santa Maria della Versa nel 2019 e di nel 2023, una copia della pergamena Controparte_4 di diploma con voto contraffatto (v. docc. 3, 4, 5 e 6 in zip 1 bis di parte resistente);
- lo stesso ricorrente, in virtù delle proprie mansioni, partecipò alla convalida del titolo da egli medesimo presentato a (questa circostanza è contestata da parte ricorrente ma risulta in modo CP_4 incontrovertibile dal file sub 3 della zip doc. 1 bis di parte ricorrente);
- presentando, invece, la domanda per l'aggiornamento delle graduatorie del triennio 2024/2027 nella provincia di Milano, dichiarò la valutazione di diploma corretta, ossia Parte_1
64/100 (doc. 1 in zip 1 bis di parte resistente); - vista la discrasia tra le due indicazioni del voto di diploma, il MIM procedette alle necessarie verifiche e, ritenuta la falsità del diploma riportante la valutazione di 98/100, il 19 settembre 2024 contestò al dipendente la violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver falsamente dichiarato la votazione di 98/100 e per l'utilizzo di un diploma contraffatto, convocando il dipendente per l'audizione del 15 ottobre 2024 (doc. senza numero di parte ricorrente e doc. 4 di parte resistente);
- all'audizione il ricorrente ritenne di non partecipare, affidandosi a una nota difensiva (doc. senza numero di parte ricorrente e docc. 6 e 7 di parte resistente);
- con decreto del 18 novembre 2024 (doc. senza numero di parte ricorrente e doc. 8 di parte resistente) l di Milano del MIM, richiamata la contestazione e ritenuto di non Controparte_5 condividere le giustificazioni addotte, irrogò al ricorrente, “collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'I.C. “Rosate” di Rosate (MI), la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 55 quater, comma 1, lett. d), richiamato dall'art. 25, comma 9, n. II, lett. a) del CCNL 2019/2021, con la seguente motivazione:
“violazione dei doveri di correttezza e responsabilità per aver falsamente dichiarato il conseguimento del diploma di superamento dell'esame finale del corso di studi in servizio socio sanitari – articolazione arti ausiliarie delle professioni sanitarie: “odontotecnico” con voto 98/100, tramite l'allegazione di un documento contraffatto;
falsità dichiarative e documentali commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
pregiudizio del rapporto fiduciario intercorrente tra amministrazione pubblica e dipendente”. Come s'è detto, tutti i dati sin qui esposti sono dimostrati dai documenti e sono anche, per la gran parte, pacifici tra le parti;
deve aggiungersi che il ricorrente, decidendo di non comparire personalmente né in sede di procedimento disciplinare, né alle udienze di questo giudizio, si è sottratto a ogni possibile richiesta in merito all'accaduto che, anche da tale punto di vista, deve ritenersi pienamente confermato secondo quanto ricostruito da parte resistente.
Del resto, nel ricorso e nella memoria difensiva presentata in sede disciplinare (depositata da entrambe le parti) il ricorrente si è limitato ad addure un generico errore materiale, peraltro ben difficilmente ipotizzabile, visto lo svolgimento dei fatti;
nel ricorso v'è una, ancor più generica e sfumata, contestazione sulla falsità del documento (v. pagg. 7 e 9 del ricorso), senza che sia, peraltro, data alcuna spiegazione sul perché potrebbero esistere due diplomi con due voti diversi;
in ogni caso, nella nota difensiva presentata da Parte_1
in sede di audizione, egli ha chiaramente ammesso che la valutazione di diploma effettivamente
[...] conseguita fu di 64/100 e pertanto non v'è dubbio alcuno che il documento presentato per la costituzione dei rapporti di lavoro nelle scuole della provincia di Pavia sia contraffatto. Né v'è alcun elemento per ritenere che l'utilizzo di quel documento contraffatto sia avvenuto per “errore”, in quanto la votazione di 98/100 è stata riportata dal ricorrente nelle domande di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie;
del resto, non si vede per iniziativa e nell'interesse di chi, se non del ricorrente, possa essersi “formato” il documento falso. Il ricorrente afferma, nel ricorso, di non aver avuto interesse a contraffare il titolo, ma di fatto contraddice sé stesso: afferma che con una più bassa votazione scolastica e con un conseguente diverso punteggio in graduatoria avrebbe potuto essere comunque destinatario di incarichi, ma ammette che la chiamata sarebbe stata ritardata (v. pag. 8 del ricorso) e dunque implicitamente ammette che avrebbe avuto una retribuzione minore e avrebbe acquisito un punteggio per servizi prestati inferiore. Del resto, al momento delle false dichiarazioni, il ricorrente non sapeva quanti sarebbero stati i concorrenti e in quale misura le false dichiarazioni avrebbe potuto avvantaggiarlo nella posizione nelle graduatorie e quindi nell'ottenere gli incarichi ai quali ambiva: è evidente, dunque, che il suo interesse alla falsificazione era tutt'altro che trascurabile. Infine, non rileva il fatto che i titoli siano stati validati - peraltro, quanto a , anche attraverso l'attività CP_4 dello stesso ricorrente - nelle prime due graduatorie, né trova alcun riscontro normativo la tesi di parte ricorrente secondo la quale l'amministrazione resistente non avrebbe potuto accertare incidentalmente la falsità del diploma al fine della contestazione disciplinare e avrebbe, invece, dovuto attendere un accertamento giudiziale di tale falsità.
4. La pretesa violazione dell'art. 7 della L. 241/1990.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di licenziamento sarebbe viziato per violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, non essendogli stato comunicato l'avvio del procedimento disciplinare.
La censura è infondata, perché la norma invocata riguarda in generale i procedimenti amministrativi, mentre i procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni disciplinari ai pubblici dipendenti sono disciplinati dall'art. 55 bis del D. L.vo n. 165/2001, che è stato interamente rispettato dall'amministrazione resistente.
5. Le norme e i princìpi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie oggetto di lite.
Per la decisione sulla base dei fatti sin qui esposti è opportuno richiamare, attraverso le massime di due pronunce di legittimità, il quadro normativo e i princìpi giurisprudenziali applicabili.
Così si è espressa di recente la Suprema Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decadenza nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravità della condotta)”. (Cass. n. 5805/2023)
Di tenore analogo è la pronuncia richiamata da parte ricorrente: “In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cass. n. 18699/19).
6. L'insussistenza del fumus
Alla luce dei dati di fatto e dei princìpi giuridici applicabili alla fattispecie che ci occupa come sin qui ricostruiti, deve ritenersi che non sussista il fumus della fondatezza delle domande proposte dal ricorrente.
Infatti, il provvedimento di licenziamento appare non solo corretto sul piano formale (sia con riguardo all'iter seguìto, sia con riguardo al contenuto dell'atto) ma anche rispettoso del principio di adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità delle violazioni poste in essere dal resistente.
Invero, deve ricordarsi, in primo luogo, che il caso che ci occupa non riguarda la decadenza dall'impiego per falsità dei titoli necessari per il rapporto di lavoro (da tale punto di vista sono irrilevanti le argomentazioni di parte ricorrente sul fatto che il diploma sia stato effettivamente conseguito e che non difettino i requisiti per l'attribuzione degli incarichi ottenuti da ), bensì concerne una fattispecie di illecito Parte_1 disciplinare che l'amministrazione ha contestato e ha ritenuto di tale gravità da comportare la sanzione espulsiva.
Questa giudice ritiene che effettivamente la gravità del comportamento del ricorrente, sia sul piano della fattispecie concreta sia sul piano dell'intensità dell'elemento psicologico, sia tale da giustificare il licenziamento.
Invero le false dichiarazioni e l'utilizzo di un documento contraffatto, per ben due volte, costituiscono una violazione dei princìpi di correttezza che devono presiedere al comportamento dei dipendenti pubblici, tanto più in un contesto – quello scolastico – intrinsecamente deputato alla formazione delle giovani generazioni.
Lo spregiudicato comportamento di chi si è procurato un posto in graduatoria non meritato, a discapito degli altri concorrenti, non può che essere ostativo al permanere di un corretto rapporto con l'amministrazione.
L'intensità del dolo desumibile dalla reiterazione della condotta, nonché dal fatto che lo stesso ricorrente abbia partecipato alla convalida del titolo che sapeva falso, connota in termini ulteriormente negativi l'operato del ricorrente e pertanto certamente la decisione di interrompere immediatamente il rapporto è rispettosa del principio di proporzionalità, oltre che del principio costituzionale di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione pubblica (art. 97, II comma, Cost.), posto che è interesse del MIM che i propri dipendenti rispettino la legge e agiscano senza cercare di conseguire indebiti vantaggi ai danni dei colleghi.
Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare l'ulteriore presupposto necessario per la tutela cautelare, ossia quello del pericolo.
7. Le spese del procedimento Posto che il giudizio di merito è solo eventuale, devono essere regolamentate le spese di lite.
Secondo il principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere a parte resistente le spese, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che il MIM è stato difeso dai propri funzionari e pertanto i compensi devono essere ridotti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Per questi motivi
la giudice del lavoro respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in € 5.000,80 per CP_1 compensi, oltre al 15 % per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Deciso il 12 marzo 2025
La giudice del lavoro Marcella Frangipani