Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2163/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Manuela Esposito- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Naccarato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1
avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice, Marcello Carnovale e Roberto Annovazzi.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 20.6.2019, parte ricorrente, premesso di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2004 per n. 51 giornate alle dipendenze della cooperativa “Rossano 2000 arl”, ha lamentato l'infondatezza della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005, sull'assunto dell'attuazione della sentenza 745/2018 della
Corte d'appello di Catanzaro e, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale, in via preliminare, per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del CP_ credito vantato dall' che si era attivata solo nel 2019 nell'attività di recupero ed, in subordine, per l'accertamento negativo dell'indebito in contestazione.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il CP_2
rigetto della domanda promossa per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' . CP_2
l'accertamento del venir meno dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2005 e la conseguente richiesta di restituzione delle somme già erogate.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Al riguardo, va premesso che nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
L' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa. CP_2
Ed invero, l'istituto ha depositato in atti solo l'attestazione del pagamento avvenuto in data 14.6.2006
e della notifica della lettera di indebito ricevuta il 15.1.2019.
Con quest'ultima, ha evidenziato la formazione del giudicato circa la cancellazione dagli elenchi, con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 745/2018.
A tal proposito, deve rilevarsi come oggetto della domanda su cui si è formato il giudicato è la cancellazione dagli elenchi e non la debenza dell'indebito, su cui, pertanto, considerando il momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione (anno 2006, al momento dell'erogazione della prestazione), è maturata la prescrizione decennale.
Sul punto, è utile sottolineare le pronunce emesse dalla Corte d'Appello di Catanzaro, n. 564/2021 e
811/2021, che hanno stabilito che la comunicazione della cancellazione dagli elenchi (e pertanto anche il giudizio conseguente) non valgono ad interrompere il termine di prescrizione per il recupero degli indebiti, che sono accertabili mediante gli ordinari controlli dell'ente. Osserva il giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall' deve ritenersi prescritto. CP_2
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione dell'importo CP_1
erogato è stato comunicato solo il 15 gennaio 2019 per pretese creditorie relative al 2006, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' . CP_2
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla richiesta avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con la comunicazione CP_2 del 16.12.2021 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005 per un totale di
€ 1.550,88;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 800,00, CP_2 oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Naccarato.
Castrovillari, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo
Rizzo.