Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3923
CASS
Sentenza 5 luglio 1984

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L'art. 47 della legge n. 203 del 1982 (recante la nuova disciplina dei patti agrari) non ha inciso sul regime della Competenza quale risultava dall'anteriore normativa ed ha, in particolare, lasciata impregiudicata la ripartizione della Competenza stessa fra il giudice del lavoro e le Sezioni specializzate agrarie conservando a queste ultime la cognizione (anche in Sede di Azione cautelare: nella specie ex artt. 700 e segg. cod. proc. civ.) non solo delle controversie relative all'affitto, ma anche di quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi, nonché alla risoluzione dei contratti di questo tipo ed al conseguente rilascio del fondo, senza esclusione delle controversie attinenti alle specifiche cause di cessazione della proroga introdotte dalla legge suddetta, quale è quella contemplata dall'art. 50 relativamente a terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti abbiano perduto l'originaria destinazione agricola. ( V 6014/81, mass n 416798; ( V 11/80, mass n 403371; ( V 5910/78, mass n 395731).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3923
    Data del deposito : 5 luglio 1984

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