Sentenza 5 luglio 1984
Massime • 1
L'art. 47 della legge n. 203 del 1982 (recante la nuova disciplina dei patti agrari) non ha inciso sul regime della Competenza quale risultava dall'anteriore normativa ed ha, in particolare, lasciata impregiudicata la ripartizione della Competenza stessa fra il giudice del lavoro e le Sezioni specializzate agrarie conservando a queste ultime la cognizione (anche in Sede di Azione cautelare: nella specie ex artt. 700 e segg. cod. proc. civ.) non solo delle controversie relative all'affitto, ma anche di quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi, nonché alla risoluzione dei contratti di questo tipo ed al conseguente rilascio del fondo, senza esclusione delle controversie attinenti alle specifiche cause di cessazione della proroga introdotte dalla legge suddetta, quale è quella contemplata dall'art. 50 relativamente a terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti abbiano perduto l'originaria destinazione agricola. ( V 6014/81, mass n 416798; ( V 11/80, mass n 403371; ( V 5910/78, mass n 395731).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1984 |
Testo completo
L'art. 47 della legge n. 203 del 1982 (recante la nuova disciplina dei patti agrari) non ha inciso sul regime della Competenza quale risultava dall'anteriore normativa ed ha, in particolare, lasciata impregiudicata la ripartizione della Competenza stessa fra il giudice del lavoro e le Sezioni specializzate agrarie conservando a queste ultime la cognizione (anche in Sede di Azione cautelare: nella specie ex artt. 700 e segg. cod. proc. civ.) non solo delle controversie relative all'affitto, ma anche di quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi, nonché alla risoluzione dei contratti di questo tipo ed al conseguente rilascio del fondo, senza esclusione delle controversie attinenti alle specifiche cause di cessazione della proroga introdotte dalla legge suddetta, quale è quella contemplata dall'art. 50 relativamente a terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti abbiano perduto l'originaria destinazione agricola. ( V 6014/81, mass n 416798; ( V 11/80, mass n 403371; ( V 5910/78, mass n 395731).*