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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2986/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 P.IVA_1 S.a.s. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4 e pubblicata il 27/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 2014
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti della società Resistente_2 Resistente_1 s.a.s. e del socio avverso la sentenza n. 13/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYZ02A10125, notificato il 19.12.2019, con il quale - ai fini irap ed iva dovute per l'anno di imposta 2014 oltre accessori di legge - erano stati determinati “a tavolino” maggiori ricavi non dichiarati pari alla somma di euro 429.708,00. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione preliminare formulata dagli appellati per cui si sarebbe formato il giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado con i quali era stata dichiarata la nullità della notificazione eseguita il 26.11.2019 dell'invito a comparire n. I00333/2019 inviato dall'Agenzia delle Entrate alla citata società e l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo all'avviso di accertamento in quanto avente ad oggetto IVA (tributo armonizzato dell'Unione Europea) e, quindi, deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc da parte dell'Ufficio in ordine alla impugnazione dei summenzionati capi della sentenza di primo grado. Ed, invero, devesi rilevare che l'Agenzia delle Entrate con il primo motivo di gravame ha specificamente censurato la suindicata declaratoria di nullità della notificazione dell'invito a comparire citato effettuata ex art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sotto il profilo, chiaramente pregiudiziale, della asserita inammissibilità della relativa eccezione in quanto formulata in primo grado dagli appellati per la prima volta con la memoria illustrativa depositata in data 13.01.2022 cinque giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 18.01.2022, e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 23 d.lgs. n. 546/1992, per cui non c'è dubbio alcuno che in caso di ritenuta fondatezza di tale rilievo sarebbe travolta la ritenuta nullità della citata notificazione. Con il secondo motivo di appello l'Agenzia delle Entrate ha espressamente impugnato la pronuncia del primo giudice con cui era stata dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento opposto con riferimento alla imposizione iva in conseguenza della mancata a attivazione del contraddittorio preventivo sotto il profilo dell' asserito mancato assolvimento dell'onere relativo alla c.d. prova di resistenza.
2 Ciò premesso, devesi rilevare che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va rigettato. Ed, invero, è noto nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui ”nel caso di accertamenti cd. a tavolino, in presenza di tributi armonizzati, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale nei termini affermati nella giurisprudenza di legittimità per effetto della diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea (v., da ultimo, Cass. n. 18489/2024) in base a principio, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, hanno chiarito che la rilevanza della mancata attivazione del contraddittorio va intesa "nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali", sicché "non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto". Talché, in definitiva, la violazione dell'obbligo del contradditorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, "comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa" (Sez. 5, n. 20436 del 19/07/2021, cit., Rv. 662002-01). Nella specie, non consta che i contribuenti abbiano
- ancora nel ricorso per cassazione - dedotto od articolato, quale parte indefettibile della denuncia di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, le specifiche ragioni che, dinanzi all'Amministrazione, avrebbe potuto far valere, con conseguente possibile diverso esito del procedimento. Infine, sotto ulteriore e di per se stesso decisivo profilo, mette conto di sottolineare come sia il medesimo ricorso per cassazione a rammentare che il procedimento amministrativo traeva origine dalla somministrazione alla società di un questionario ("L'Agenzia delle entrate di Benevento, in data 21/6/2016, notificava il questionario nr. (Omissis) con cui richiedeva ed otteneva la documentazione contabile relativa alt 'anno d'imposta 2012"). Sicché soccorre l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti (...)" (Sez. 5, n. 20436 del 14/04/2021, in motiv., par. 6.2, pp. 6 e 7)”.
3 Ora, nel caso in esame, i suindicati principi ermeneutici vanno applicati in relazione all'avviso di accertamento impugnato con riferimento al versante inerente alla determinazione dei maggiori ricavi non dichiarati ai fini iva. Ciò posto, devesi osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio appellante, non è ravvisabile il denunciato profilo di inammissibilità inerente alla eccezione di nullità della notificazione dell'avviso a comparire n. I00333/2019 inviato dall'Agenzia delle Entrate alla citata società. Resistente_2Ed, infatti, va notato che la società s.a.s. con il ricorso introduttivo ha ritualmente eccepito la nullità dell'avviso di accertamento opposto in dipendenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo e che, a seguito di tale rilievo, l'Ufficio resistente ha replicato di avere provveduto a tale incombente con la notificazione dell'invito a comparire n. I00333/2019 eseguita il 26.11.2019 ex art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, depositando in atti la relativa documentazione a supporto. In questa situazione deve ritenersi che la detta società non era tenuta, per come invece dedotto dall'Ufficio appellante, alla presentazione di motivi aggiunti ex art. 24 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 al fine di eccepire la nullità della suindicata notificazione dell'invito a comparire e, quindi, il rilievo fatto dalla società ricorrente con la citata memoria illustrativa non si appalesa inammissibile per tardività. Ed, invero, va notato che il citato rilievo della società ricorrente viene ad integrare una mera controeccezione a quanto dedotto e documentato dall'Agenzia delle Entrate resistente, avente ad oggetto sempre e soltanto l'originario motivo di ricorso inerente alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e non costituisce un autonomo e nuovo motivo di impugnazione da proporsi ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 546/92 previsto al fine di consentire al ricorrente l'allargamento o la variazione del thema decidendum, che nella fattispecie non si è verificato in quanto le parti processuali si sono confrontate sempre e soltanto sull'originaria questione della nullità dell'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, rispetto alla quale non si è verificata alcuna “mutatio” né da parte dell'Ufficio, che mediante la produzione della documentazione relativa alla notificazione dell'invito a comparire ha inteso contrastare il motivo di ricorso introduttivo inerente alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, né da parte contribuente, il quale ha solo contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta al fine sempre di ribadire il profilo di nullità dell'avviso di accertamento opposto in dipendenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo già eccepita con il ricorso introduttivo. Al riguardo soccorre il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17998/2023) per cui “come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8470 del 06/04/2018), in tema di iscrizione ipotecaria, qualora parte ricorrente sollevi in primo grado questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e successivamente, al fine di contestare la tesi difensiva dell'agente della riscossione il quale sostenga di avere correttamente notificato le predette cartelle, deduca, con memoria del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 2, il vizio del procedimento notificatorio, non si determina una modifica della domanda iniziale o
4 un ampliamento del thema decidendum, delineato dalle allegazioni e dalle difese della parti nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte, integrando tale precisazione, per converso, una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volta a paralizzare le allegazioni difensive di controparte;
deve, infatti, ritenersi acquisito al thema decidendum l'esame del vizio del procedimento notificatorio in conseguenza della proposizione della eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria, non potendo ritenersi possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio "l'omessa notifica" dell'atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell'Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti”. E, quindi, non c'è dubbio alcuno che la questione inerente alla invalidità della notificazione dell'avviso a comparire citato non doveva essere introdotta nel giudizio con un motivo aggiunto, rappresentando solo lo sviluppo logico della dialettica processuale in ordine all'originaria eccezione inerente alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, questione che - peraltro - in base al summenzionato principio ermeneutico ben poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado. Ciò premesso, devesi osservare che la invalidità ritenuta in seno alla sentenza impugnata in ordine alla notificazione dell'invito a comparire eseguita dall'Ufficio ai sensi dell'art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non è stata in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio appellante e quindi è coperta dal giudicato interno. E, comunque, per come ritenuto dal primo giudice, la detta notificazione è palesemente invalida, poiché dalle risultanze processuali acquisite in atti emerge che il messo notificatore, “constatata l'impossibilità di eseguire la notifica ai sensi degli art. 138 e 139 cpc” ha proceduto alla notificazione in questione in base alla norma citata mediante deposito di una copia presso la casa comunale di RI ed affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune suddetto per otto giorni consecutivi e, quindi, sul presupposto della irreperibilità assoluta della società Resistente_2 s.a.s., espressamente dichiarando che “non vi è presso il Comune di RI abitazione, ufficio azienda del contribuente”, ma tale dato è invece chiaramente contrario alla realtà dei fatti, poiché la società citata aveva Indirizzo_1la propria sede legale in RI , per cui il messo notificatore avrebbe dovuto previamente tentare la notificazione ex art. 145 cpc presso la sede sociale sita in tale recapito e, nella ipotesi negativa, non avendo alcun Rapp._1obbligo di effettuare la notifica al legale rappresentante indicato in seno all'invito a comparire per il fatto che questi risiedeva nel diverso Comune di Gela (v. in tal senso Cass. n. 10777/2023), avrebbe dovuto procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc sul presupposto della irreperibilità relativa della citata società. Deve pertanto concludersi nel senso che l'Ufficio non ha colpevolmente proceduto alla doverosa attivazione del contraddittorio preventivo.
5 L'Agenzia delle Entrate appellante ha poi eccepito che, comunque, la società Resistente_2 s.a.s. non ha adempiuto all'onere relativo alla c.d. prova di resistenza, per cui avrebbe dovuto enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale dinanzi all'Amministrazione Finanziaria che avrebbero inciso in modo decisivo sul contenuto dell'atto impositivo e potuto comportare un risultato diverso del procedimento. Al riguardo giova innanzi tutto precisare che, in base al suindicato principio ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, occorre che il contribuente “assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto". E, quindi, occorre la verifica che le ragioni che la società appellata avrebbe potuto esporre in sede di contradditorio preventivo non potessero definirsi in quel momento meramente “pretestuose”, ma non è affatto necessario accertare ex post che le dette ragioni avrebbero avuto l'efficacia di determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto. Resistente_2Ciò premesso, devesi ritenere che la società s.a.s. nella specie ha assolto all'onere sulla stessa incombente in relazione alla c.d. prova di resistenza, avendo chiaramente enunciato le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale dinanzi all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico la detta società ha rappresentato che, una volta attivato il contraddittorio preventivo, avrebbe formalmente richiesto di conoscere in dettaglio le asserite fatture che l'Ufficio accertatore assume siccome non contabilizzate ed avrebbe fatto rilevare all'Ufficio che le contestazioni mosse a suo carico risultavano già smentite dalle indagini precedentemente condotte dalla Guardia di Finanza e riportate nel PVC versato in atti e non c'è dubbio alcuno che trattasi di ragioni che non possono in alcun modo definirsi pretestuose, essendo rivolte ad operare una corretta contestazione della pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio accertatore con l'avviso di accertamento opposto. In conclusione per quanto sopra esposto va ritenuta la illegittimità di detto avviso di accertamento con riferimento alla imposizione inerente all'iva oltre i relativi accessori. Ed, invece, va osservato che l'Agenzia delle Entrate non era tenuta ad instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alla emissione “a tavolino” dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla imposizione irap (tributo non armonizzato) oltre accessori. Ed, infatti, va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24823/2015), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo
6 stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l'obbligo dell' amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. E non c'è dubbio che in ordine alla imposizione irap tale obbligo non è in alcun modo sancito. Ciò posto, devesi però rilevare che, per come affermato dalla Corte di primo grado, la pretesa impositiva relativa ad irap oltre accessori fatta valere con l'avviso di Resistente_2accertamento opposto nei confronti della società
s.a.s. si appalesa infondata. Ed, infatti, dall'avviso di accertamento impugnato risulta che la detta società, la quale svolgeva l'attività di commercio al dettaglio di carburanti per autotrazioni, era stata segnalata per l'anno d'imposta 2014 in quanto dall'esame dei dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria risultava che la dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette non conteneva ricavi dichiarati, mentre ai fini iva era stato presentato solo il quadro VA e non i quadri VE, VF e VL utili ai fini delle determinazioni dell'imposta ed, invece, dal controllo effettuato dall'Ufficio accertatore era emerso che la citata società aveva emesso per l'anno di imposta 2014 fatture per € 429.708,00 con iva relativa pari a € 94.467,00 sulla base di quanto dichiarato dai propri clienti sullo spesometro integrato, mentre dallo spesometro integrato della società appellata risultavano acquisti effettuati pari a € 187.257,00. Ciò premesso, l'Ufficio ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72 con il suindicato invito a comparire n. I00333/2019 notificato il 26.11.2009 richiedeva alla società appellata di fornire chiarimenti in ordine all'attività svolta nell'anno 2014 ed a presentare la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno d'imposta 2014. Nessun riscontro veniva fornito a tale invito, per cui l'Ufficio procedeva ad accertare ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del DPR n. 600/73 ricavi non dichiarati pari alla somma di euro 429,708,00, dai quali, al netto di costi ricostruiti pari alla somma di euro 187.257,00 e di rimanenze pari alla somma di euro 8.442,00, veniva desunto un reddito d'impresa di € 234.009,00 imponibile ai fini irap mentre ai fini IVA veniva contestata l'omessa registrazione di operazioni imponibili pari alla somma di € 429.708,00 con la irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni accertate. E, quindi, non c'è dubbio che i maggiori ricavi accertati con l'atto impositivo opposto deriverebbero da presunte fatture di vendita conosciute dall'Ufficio attraverso dichiarazioni (i c.d. spesometri) provenienti da terzi. Ora va notato che, a fronte della specifica contestazione formulata dalla società Resistente_2 s.a.s. in ordine alla sussistenza dei ricavi non dichiarati accertati con l'atto impositivo opposto, incombeva a carico dell'Ufficio accertatore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare i suindicati ricavi asseritamente non
7 dichiarati quanto meno attraverso la produzione analitica delle presunte fatture emesse dalla società appellata nell'anno 2014 di cui alle dichiarazioni rese dai terzi in seno ai c.d. speso metri suindicati. Ed, invece, le suddette fatture non sono state mai prodotte dall'Agenzia delle Entrate né in allegato all'avviso di accertamento opposto emesso peraltro “a tavolino” né in sede giudiziale di primo e secondo grado e, parimenti, non è stata mai versata in atti alcuna documentazione relativa ai pagamenti di tali asserite fatture nè sono stati depositati i documenti di trasporto attestanti la somministrazione di carburante e neppure è stata mai fatta dall'Ufficio una specifica indicazione relativa alle fatture menzionate nei c.d. spesometri dei presunti clienti, per cui la prova della pretesa impositiva in questione è rimasta in definitiva affidata esclusivamente alla pura e semplice indicazione unilaterale e meramente labiale, per di più assolutamente generica e vaga, fatta nell'avviso di accertamento impugnato con riferimento ai “dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria” integrati dai c.d. spesometri di terzi parimenti mai prodotti in atti. E non c'è dubbio alcuno che trattasi di un supporto probatorio assolutamente inadeguato a giustificare - a fronte della contestazione sollevata dalla società appellata con il ricorso introduttivo di non avere intrattenuto alcun rapporto con i presunti clienti autori delle dichiarazioni fatte nei c.d. spesometri, di cui è pura e semplice menzione assolutamente generica in seno all'avviso di accertamento opposto - la determinazione dei ricavi non dichiarati fatta dall'Ufficio, tenuto conto che la società contribuente non è stata posta in condizione di conoscere in alcun modo i numeri identificativi, le date di emissione, gli importi, i pagamenti e le prestazioni di cui alle summenzionate fatture in palese e grave violazione del diritto alla difesa. Né al riguardo può muoversi alcun addebito nei confronti della società appellata per non avere colpevolmente dato seguito all'invito a comparire rivoltole dall'Ufficio con atto n. I00333/2019, del quale la detta società non ha mai avuto alcuna conoscenza per una causa non imputabile a se stessa in quanto riveniente dalla invalidità della notificazione di tale atto di cui in precedenza si è detto. E, comunque, devesi rilevare che la pretesa impositiva fatta valere dell'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto risulta financo smentita sulla base delle risultanze processuali acquisite in atti relative alle indagini eseguite nell'anno 2017 dalla Guardia di Finanza. Al riguardo emerge che nel corso di quattro incontri tenutisi in data 12.05.2017 e 2.08.2017, di cui è cenno in seno ai p.v.c. versati in atti, i militari della GdF richiesero al legale rappresentante della società appellata di esibire la documentazione inerente ai rapporti economici intercorsi tra la quest'ultima e le Società_1 Società_2 Società_3società srl, srl, snc e Società_4la srl (le quali avevano fatto menzione nei c.d. spesometri delle fatture Resistente_2asseritamente emesse dalla società s.a.s. e poste a fondamento dell'accertamento dei ricavi non dichiarati di cui all'atto impositivo opposto), che venne nell'occasione prodotta e dalla quale emergeva che
8 nell'anno 2014 nessuna fattura era stata dalla società appellata emessa ed annotata nel registro corrispettivi. Inoltre il legale rappresentante di detta società nell'occasione dichiarava ai militari della GdF verificatori che nessun rapporto era stato intrattenuto con le società citate e che non erano state emesse fatture di vendita nel 2014 e tale dato veniva confermato dagli stessi militari della GdF, risultando dai p.v.c. in atti testualmente che
“dall'esame della documentazione esibita è emerso che nel periodo 01.01.2014 al 11.06.2014 (data fine attività) nessuna fattura è stata emessa e registrata nel registro dei corrispettivi”. E, quindi, per quanto sopra esposto va ritenuta la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto anche con riferimento alla imposizione inerente all'irap oltre i relativi accessori. Resistente_2Gli ulteriori motivi di ricorso formulati dalla società
s.a.s. e riproposti specificamente in appello restano assorbiti. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate, sulla base del valore della lite pari all'importo di euro 253.324,06, in favore del procuratore Difensore_2distrattario delle parti appellate avv. nella somma di euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado liquidate come in motivazione.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
NT IO
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Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIORANA ANTONIO, Presidente estensore VASTA ISIDORO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2986/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 P.IVA_1 S.a.s. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4 e pubblicata il 27/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02A101125/2019 2014
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 19 dicembre 2024 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Vasta nel deposito delle sentenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti della società Resistente_2 Resistente_1 s.a.s. e del socio avverso la sentenza n. 13/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYZ02A10125, notificato il 19.12.2019, con il quale - ai fini irap ed iva dovute per l'anno di imposta 2014 oltre accessori di legge - erano stati determinati “a tavolino” maggiori ricavi non dichiarati pari alla somma di euro 429.708,00. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione preliminare formulata dagli appellati per cui si sarebbe formato il giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado con i quali era stata dichiarata la nullità della notificazione eseguita il 26.11.2019 dell'invito a comparire n. I00333/2019 inviato dall'Agenzia delle Entrate alla citata società e l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo all'avviso di accertamento in quanto avente ad oggetto IVA (tributo armonizzato dell'Unione Europea) e, quindi, deve ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc da parte dell'Ufficio in ordine alla impugnazione dei summenzionati capi della sentenza di primo grado. Ed, invero, devesi rilevare che l'Agenzia delle Entrate con il primo motivo di gravame ha specificamente censurato la suindicata declaratoria di nullità della notificazione dell'invito a comparire citato effettuata ex art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sotto il profilo, chiaramente pregiudiziale, della asserita inammissibilità della relativa eccezione in quanto formulata in primo grado dagli appellati per la prima volta con la memoria illustrativa depositata in data 13.01.2022 cinque giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 18.01.2022, e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 23 d.lgs. n. 546/1992, per cui non c'è dubbio alcuno che in caso di ritenuta fondatezza di tale rilievo sarebbe travolta la ritenuta nullità della citata notificazione. Con il secondo motivo di appello l'Agenzia delle Entrate ha espressamente impugnato la pronuncia del primo giudice con cui era stata dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento opposto con riferimento alla imposizione iva in conseguenza della mancata a attivazione del contraddittorio preventivo sotto il profilo dell' asserito mancato assolvimento dell'onere relativo alla c.d. prova di resistenza.
2 Ciò premesso, devesi rilevare che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va rigettato. Ed, invero, è noto nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui ”nel caso di accertamenti cd. a tavolino, in presenza di tributi armonizzati, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale nei termini affermati nella giurisprudenza di legittimità per effetto della diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea (v., da ultimo, Cass. n. 18489/2024) in base a principio, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, hanno chiarito che la rilevanza della mancata attivazione del contraddittorio va intesa "nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali", sicché "non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto". Talché, in definitiva, la violazione dell'obbligo del contradditorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, "comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa" (Sez. 5, n. 20436 del 19/07/2021, cit., Rv. 662002-01). Nella specie, non consta che i contribuenti abbiano
- ancora nel ricorso per cassazione - dedotto od articolato, quale parte indefettibile della denuncia di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, le specifiche ragioni che, dinanzi all'Amministrazione, avrebbe potuto far valere, con conseguente possibile diverso esito del procedimento. Infine, sotto ulteriore e di per se stesso decisivo profilo, mette conto di sottolineare come sia il medesimo ricorso per cassazione a rammentare che il procedimento amministrativo traeva origine dalla somministrazione alla società di un questionario ("L'Agenzia delle entrate di Benevento, in data 21/6/2016, notificava il questionario nr. (Omissis) con cui richiedeva ed otteneva la documentazione contabile relativa alt 'anno d'imposta 2012"). Sicché soccorre l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui "le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti (...)" (Sez. 5, n. 20436 del 14/04/2021, in motiv., par. 6.2, pp. 6 e 7)”.
3 Ora, nel caso in esame, i suindicati principi ermeneutici vanno applicati in relazione all'avviso di accertamento impugnato con riferimento al versante inerente alla determinazione dei maggiori ricavi non dichiarati ai fini iva. Ciò posto, devesi osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio appellante, non è ravvisabile il denunciato profilo di inammissibilità inerente alla eccezione di nullità della notificazione dell'avviso a comparire n. I00333/2019 inviato dall'Agenzia delle Entrate alla citata società. Resistente_2Ed, infatti, va notato che la società s.a.s. con il ricorso introduttivo ha ritualmente eccepito la nullità dell'avviso di accertamento opposto in dipendenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo e che, a seguito di tale rilievo, l'Ufficio resistente ha replicato di avere provveduto a tale incombente con la notificazione dell'invito a comparire n. I00333/2019 eseguita il 26.11.2019 ex art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, depositando in atti la relativa documentazione a supporto. In questa situazione deve ritenersi che la detta società non era tenuta, per come invece dedotto dall'Ufficio appellante, alla presentazione di motivi aggiunti ex art. 24 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 al fine di eccepire la nullità della suindicata notificazione dell'invito a comparire e, quindi, il rilievo fatto dalla società ricorrente con la citata memoria illustrativa non si appalesa inammissibile per tardività. Ed, invero, va notato che il citato rilievo della società ricorrente viene ad integrare una mera controeccezione a quanto dedotto e documentato dall'Agenzia delle Entrate resistente, avente ad oggetto sempre e soltanto l'originario motivo di ricorso inerente alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e non costituisce un autonomo e nuovo motivo di impugnazione da proporsi ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 546/92 previsto al fine di consentire al ricorrente l'allargamento o la variazione del thema decidendum, che nella fattispecie non si è verificato in quanto le parti processuali si sono confrontate sempre e soltanto sull'originaria questione della nullità dell'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, rispetto alla quale non si è verificata alcuna “mutatio” né da parte dell'Ufficio, che mediante la produzione della documentazione relativa alla notificazione dell'invito a comparire ha inteso contrastare il motivo di ricorso introduttivo inerente alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, né da parte contribuente, il quale ha solo contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta al fine sempre di ribadire il profilo di nullità dell'avviso di accertamento opposto in dipendenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo già eccepita con il ricorso introduttivo. Al riguardo soccorre il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17998/2023) per cui “come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8470 del 06/04/2018), in tema di iscrizione ipotecaria, qualora parte ricorrente sollevi in primo grado questione relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e successivamente, al fine di contestare la tesi difensiva dell'agente della riscossione il quale sostenga di avere correttamente notificato le predette cartelle, deduca, con memoria del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 2, il vizio del procedimento notificatorio, non si determina una modifica della domanda iniziale o
4 un ampliamento del thema decidendum, delineato dalle allegazioni e dalle difese della parti nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese ad esso opposte, integrando tale precisazione, per converso, una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volta a paralizzare le allegazioni difensive di controparte;
deve, infatti, ritenersi acquisito al thema decidendum l'esame del vizio del procedimento notificatorio in conseguenza della proposizione della eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte alla iscrizione ipotecaria, non potendo ritenersi possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio "l'omessa notifica" dell'atto, se non a seguito delle allegazioni difensive dell'Agente della riscossione che eccepisca, anche mediante specifica produzione, la rituale notifica degli atti”. E, quindi, non c'è dubbio alcuno che la questione inerente alla invalidità della notificazione dell'avviso a comparire citato non doveva essere introdotta nel giudizio con un motivo aggiunto, rappresentando solo lo sviluppo logico della dialettica processuale in ordine all'originaria eccezione inerente alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, questione che - peraltro - in base al summenzionato principio ermeneutico ben poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado. Ciò premesso, devesi osservare che la invalidità ritenuta in seno alla sentenza impugnata in ordine alla notificazione dell'invito a comparire eseguita dall'Ufficio ai sensi dell'art. 60 primo comma lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non è stata in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio appellante e quindi è coperta dal giudicato interno. E, comunque, per come ritenuto dal primo giudice, la detta notificazione è palesemente invalida, poiché dalle risultanze processuali acquisite in atti emerge che il messo notificatore, “constatata l'impossibilità di eseguire la notifica ai sensi degli art. 138 e 139 cpc” ha proceduto alla notificazione in questione in base alla norma citata mediante deposito di una copia presso la casa comunale di RI ed affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune suddetto per otto giorni consecutivi e, quindi, sul presupposto della irreperibilità assoluta della società Resistente_2 s.a.s., espressamente dichiarando che “non vi è presso il Comune di RI abitazione, ufficio azienda del contribuente”, ma tale dato è invece chiaramente contrario alla realtà dei fatti, poiché la società citata aveva Indirizzo_1la propria sede legale in RI , per cui il messo notificatore avrebbe dovuto previamente tentare la notificazione ex art. 145 cpc presso la sede sociale sita in tale recapito e, nella ipotesi negativa, non avendo alcun Rapp._1obbligo di effettuare la notifica al legale rappresentante indicato in seno all'invito a comparire per il fatto che questi risiedeva nel diverso Comune di Gela (v. in tal senso Cass. n. 10777/2023), avrebbe dovuto procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc sul presupposto della irreperibilità relativa della citata società. Deve pertanto concludersi nel senso che l'Ufficio non ha colpevolmente proceduto alla doverosa attivazione del contraddittorio preventivo.
5 L'Agenzia delle Entrate appellante ha poi eccepito che, comunque, la società Resistente_2 s.a.s. non ha adempiuto all'onere relativo alla c.d. prova di resistenza, per cui avrebbe dovuto enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale dinanzi all'Amministrazione Finanziaria che avrebbero inciso in modo decisivo sul contenuto dell'atto impositivo e potuto comportare un risultato diverso del procedimento. Al riguardo giova innanzi tutto precisare che, in base al suindicato principio ermeneutico enunciato dalla Corte di Cassazione, occorre che il contribuente “assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (...), e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto". E, quindi, occorre la verifica che le ragioni che la società appellata avrebbe potuto esporre in sede di contradditorio preventivo non potessero definirsi in quel momento meramente “pretestuose”, ma non è affatto necessario accertare ex post che le dette ragioni avrebbero avuto l'efficacia di determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento opposto. Resistente_2Ciò premesso, devesi ritenere che la società s.a.s. nella specie ha assolto all'onere sulla stessa incombente in relazione alla c.d. prova di resistenza, avendo chiaramente enunciato le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale dinanzi all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico la detta società ha rappresentato che, una volta attivato il contraddittorio preventivo, avrebbe formalmente richiesto di conoscere in dettaglio le asserite fatture che l'Ufficio accertatore assume siccome non contabilizzate ed avrebbe fatto rilevare all'Ufficio che le contestazioni mosse a suo carico risultavano già smentite dalle indagini precedentemente condotte dalla Guardia di Finanza e riportate nel PVC versato in atti e non c'è dubbio alcuno che trattasi di ragioni che non possono in alcun modo definirsi pretestuose, essendo rivolte ad operare una corretta contestazione della pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio accertatore con l'avviso di accertamento opposto. In conclusione per quanto sopra esposto va ritenuta la illegittimità di detto avviso di accertamento con riferimento alla imposizione inerente all'iva oltre i relativi accessori. Ed, invece, va osservato che l'Agenzia delle Entrate non era tenuta ad instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alla emissione “a tavolino” dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla imposizione irap (tributo non armonizzato) oltre accessori. Ed, infatti, va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24823/2015), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo
6 stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l'obbligo dell' amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. E non c'è dubbio che in ordine alla imposizione irap tale obbligo non è in alcun modo sancito. Ciò posto, devesi però rilevare che, per come affermato dalla Corte di primo grado, la pretesa impositiva relativa ad irap oltre accessori fatta valere con l'avviso di Resistente_2accertamento opposto nei confronti della società
s.a.s. si appalesa infondata. Ed, infatti, dall'avviso di accertamento impugnato risulta che la detta società, la quale svolgeva l'attività di commercio al dettaglio di carburanti per autotrazioni, era stata segnalata per l'anno d'imposta 2014 in quanto dall'esame dei dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria risultava che la dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette non conteneva ricavi dichiarati, mentre ai fini iva era stato presentato solo il quadro VA e non i quadri VE, VF e VL utili ai fini delle determinazioni dell'imposta ed, invece, dal controllo effettuato dall'Ufficio accertatore era emerso che la citata società aveva emesso per l'anno di imposta 2014 fatture per € 429.708,00 con iva relativa pari a € 94.467,00 sulla base di quanto dichiarato dai propri clienti sullo spesometro integrato, mentre dallo spesometro integrato della società appellata risultavano acquisti effettuati pari a € 187.257,00. Ciò premesso, l'Ufficio ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72 con il suindicato invito a comparire n. I00333/2019 notificato il 26.11.2009 richiedeva alla società appellata di fornire chiarimenti in ordine all'attività svolta nell'anno 2014 ed a presentare la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno d'imposta 2014. Nessun riscontro veniva fornito a tale invito, per cui l'Ufficio procedeva ad accertare ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del DPR n. 600/73 ricavi non dichiarati pari alla somma di euro 429,708,00, dai quali, al netto di costi ricostruiti pari alla somma di euro 187.257,00 e di rimanenze pari alla somma di euro 8.442,00, veniva desunto un reddito d'impresa di € 234.009,00 imponibile ai fini irap mentre ai fini IVA veniva contestata l'omessa registrazione di operazioni imponibili pari alla somma di € 429.708,00 con la irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni accertate. E, quindi, non c'è dubbio che i maggiori ricavi accertati con l'atto impositivo opposto deriverebbero da presunte fatture di vendita conosciute dall'Ufficio attraverso dichiarazioni (i c.d. spesometri) provenienti da terzi. Ora va notato che, a fronte della specifica contestazione formulata dalla società Resistente_2 s.a.s. in ordine alla sussistenza dei ricavi non dichiarati accertati con l'atto impositivo opposto, incombeva a carico dell'Ufficio accertatore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare i suindicati ricavi asseritamente non
7 dichiarati quanto meno attraverso la produzione analitica delle presunte fatture emesse dalla società appellata nell'anno 2014 di cui alle dichiarazioni rese dai terzi in seno ai c.d. speso metri suindicati. Ed, invece, le suddette fatture non sono state mai prodotte dall'Agenzia delle Entrate né in allegato all'avviso di accertamento opposto emesso peraltro “a tavolino” né in sede giudiziale di primo e secondo grado e, parimenti, non è stata mai versata in atti alcuna documentazione relativa ai pagamenti di tali asserite fatture nè sono stati depositati i documenti di trasporto attestanti la somministrazione di carburante e neppure è stata mai fatta dall'Ufficio una specifica indicazione relativa alle fatture menzionate nei c.d. spesometri dei presunti clienti, per cui la prova della pretesa impositiva in questione è rimasta in definitiva affidata esclusivamente alla pura e semplice indicazione unilaterale e meramente labiale, per di più assolutamente generica e vaga, fatta nell'avviso di accertamento impugnato con riferimento ai “dati presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria” integrati dai c.d. spesometri di terzi parimenti mai prodotti in atti. E non c'è dubbio alcuno che trattasi di un supporto probatorio assolutamente inadeguato a giustificare - a fronte della contestazione sollevata dalla società appellata con il ricorso introduttivo di non avere intrattenuto alcun rapporto con i presunti clienti autori delle dichiarazioni fatte nei c.d. spesometri, di cui è pura e semplice menzione assolutamente generica in seno all'avviso di accertamento opposto - la determinazione dei ricavi non dichiarati fatta dall'Ufficio, tenuto conto che la società contribuente non è stata posta in condizione di conoscere in alcun modo i numeri identificativi, le date di emissione, gli importi, i pagamenti e le prestazioni di cui alle summenzionate fatture in palese e grave violazione del diritto alla difesa. Né al riguardo può muoversi alcun addebito nei confronti della società appellata per non avere colpevolmente dato seguito all'invito a comparire rivoltole dall'Ufficio con atto n. I00333/2019, del quale la detta società non ha mai avuto alcuna conoscenza per una causa non imputabile a se stessa in quanto riveniente dalla invalidità della notificazione di tale atto di cui in precedenza si è detto. E, comunque, devesi rilevare che la pretesa impositiva fatta valere dell'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto risulta financo smentita sulla base delle risultanze processuali acquisite in atti relative alle indagini eseguite nell'anno 2017 dalla Guardia di Finanza. Al riguardo emerge che nel corso di quattro incontri tenutisi in data 12.05.2017 e 2.08.2017, di cui è cenno in seno ai p.v.c. versati in atti, i militari della GdF richiesero al legale rappresentante della società appellata di esibire la documentazione inerente ai rapporti economici intercorsi tra la quest'ultima e le Società_1 Società_2 Società_3società srl, srl, snc e Società_4la srl (le quali avevano fatto menzione nei c.d. spesometri delle fatture Resistente_2asseritamente emesse dalla società s.a.s. e poste a fondamento dell'accertamento dei ricavi non dichiarati di cui all'atto impositivo opposto), che venne nell'occasione prodotta e dalla quale emergeva che
8 nell'anno 2014 nessuna fattura era stata dalla società appellata emessa ed annotata nel registro corrispettivi. Inoltre il legale rappresentante di detta società nell'occasione dichiarava ai militari della GdF verificatori che nessun rapporto era stato intrattenuto con le società citate e che non erano state emesse fatture di vendita nel 2014 e tale dato veniva confermato dagli stessi militari della GdF, risultando dai p.v.c. in atti testualmente che
“dall'esame della documentazione esibita è emerso che nel periodo 01.01.2014 al 11.06.2014 (data fine attività) nessuna fattura è stata emessa e registrata nel registro dei corrispettivi”. E, quindi, per quanto sopra esposto va ritenuta la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto anche con riferimento alla imposizione inerente all'irap oltre i relativi accessori. Resistente_2Gli ulteriori motivi di ricorso formulati dalla società
s.a.s. e riproposti specificamente in appello restano assorbiti. Pertanto va confermata la sentenza impugnata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate, sulla base del valore della lite pari all'importo di euro 253.324,06, in favore del procuratore Difensore_2distrattario delle parti appellate avv. nella somma di euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado liquidate come in motivazione.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
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