Art. 1. Articolo unico.
Le facilitazioni concesse col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277 , estese col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990 , sono ulteriormente estese a tutte le aziende di credito, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, qualunque sia l'entita' del loro patrimonio, per la riscossione di cedole di debito pubblico, comprese quelle appartenenti ai buoni del Tesoro poliennali, d'importo singolo non superiore alle lire duecentocinquanta.
Le facilitazioni concesse col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277 , estese col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990 , sono ulteriormente estese a tutte le aziende di credito, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, qualunque sia l'entita' del loro patrimonio, per la riscossione di cedole di debito pubblico, comprese quelle appartenenti ai buoni del Tesoro poliennali, d'importo singolo non superiore alle lire duecentocinquanta.