Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
In materia di onorari di avvocato, il compenso professionale dovuto per il compimento di attività stragiudiziale di arbitrato, prestata in relazione a controversie di valore superiore a euro 25.822.844,95 (cinquanta miliardi di lire), si calcola, ai sensi della tariffa contenuta del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (ratione temporis applicabile), sulla base del paragrafo ) della tabella per le prestazioni stragiudiziali in materia forense ad essa allegata, sommando agli onorari dovuti per lo scaglione fino a 50 milioni di lire gli onorari fissi dovuti per lo scaglione da lire 5 miliardi a lire 50 miliardi, nonché l'onorario a percentuale nella misura dell'1 per cento calcolato sul valore della controversia eccedente i cinque miliardi, e l'onorario a percentuale nella misura dell'0,50 per cento, calcolato sul valore della controversia superiore a lire 50.050.000.000.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2007, n. 24919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24919 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NO, difensore da se stesso ex art. 86 c.p.c., quale Presidente Collegio Arbitrale Regione AB, IANNELLO GIUSEPPE pure difeso dall'avv. IA Nino elettivamente domiciliati in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato IANNELLO PINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante e del Presidente in carica della Giunta Regionale On. AGAZIO LOIERO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, C/O avv. Maurelli Daniela difeso dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
DEBONAIR AIRWAYS LIMITED IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore (cancellata dai ruoli societari 5/7/03), IO NT, RT SI, ZI MA, SOC DELOITTE AND TOUCHE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 19463/05 proposto da:
RT SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell'avvocato BENINCASA MAURIZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante e Presidente in carica della Giunta Regionale On. AGAZIO LOIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, c/o avv. Fabrizio Criscuolo difeso dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
IA NO, IANNELLO GIUSEPPE, DEBONAIR AIRWAYS LIMITED IN LIQUIDAZIONE, ZI MA, IO NT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 225/05 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 14/02/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
Preliminarmente vengono riunite le due cause proposte avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato IA Massimo, con delega depositata in udienza degli Avvocati IA Nino, IANNELLO Giuseppe, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Camillo LORIEDO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato NAIMO Giuseppe, difensore della Regione AB, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed incidentale;
udito l'Avvocato BENINCASA difensore del ricorrente incidentale autonomo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e rigetto ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al seguito dell'insorgere di una controversia tra la BO Arwais MI e la Regione AB in ordine ad un rapporto regolato da una convenzione del 23.12.1997 e da un atto aggiuntivo del 14.1.1998 la suddetta società, agendo ex art. 11 della convenzione stessa, contenente una clausola compromissoria per il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, adiva il Collegio arbitrale che, costituitosi sotto la presidenza dell'avvocato Nino NO e composto anche dagli avvocati professori Massimo Conforti e NN Giuseppe con l'assistenza dei segretari avvocati ZI Emma e Santo TT, l'11.9.2000 pronunciava il lodo cui faceva seguire una separata ordinanza in pari data con la quale veniva determinato il compenso dovuto agli arbitri nella misura di L.
1.300.000.000 ponendone la corresponsione a carico di ciascuna delle parti per il 50% con vincolo di solidarietà per l'intero.
Poiché nessuna delle parti debitrici provvedeva al pagamento, il RT proponeva un ricorso ex art. 814 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Catanzaro per la liquidazione del compenso spettantegli;
un analogo ricorso veniva proposto dal TT, mentre successivamente intervenivano in sede di comparizione con distinte memorie adesive alla domanda del RT il NO e lo NN. Con ordinanza del 31.12.2001 il Presidente del Tribunale di Catanzaro liquidava in L. 711.425.000 il compenso complessivamente dovuto agli arbitri ed in L. 40.000.000 quello complessivamente dovuto ai segretari oltre spese ed accessori di legge, ritenendo che il valore della controversia fosse da determinare nella misura di L. 91 miliardi, dovendosi fare riferimento a tal fine soltanto alla domanda risarcitoria per tale importo proposta dalla BO. Avverso tale decisione proponeva ricorso principale il NO e proponeva ricorso incidentale lo NN ed il TT. Questa Corte (con sentenza del 26.5.2004 n. 10141 accoglieva i ricorsi per quanto di ragione, cassava l'ordinanza impugnata e rinviava la causa per un nuovo esame ad altro magistrato del medesimo ufficio, stabilendo in particolare che, ai fini della determinazione del valore dell'arbitrato, doveva aversi riguardo sia alla domanda principale sia a quella riconvenzionale formulata dalla Regione AB.
Il NO la ZI ed il TT riassumevano la causa dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro;
successivamente il RT depositava comparsa di intervento aderendo alla richiesta del NO;
si costituivano poi in giudizio la Regione AB e lo NN;
restava contumace la BO RW MI. Con sentenza ("rectius" ordinanza) del 14.2.2005 il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha liquidato il compenso spettante al NO in complessivi Euro 431.797,96. quello dovuto allo NN in complessivi Euro 323.828,47, quello spettante alla ZI ed al TT in complessivi Euro 41316,55 da ripartirsi tra essi in parti uguali, ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione del maggior compenso formulata dal RT, ed ha posto detti compensi e spese, detratto quanto già corrisposto, a carico solidale delle parti del giudizio arbitrale.
Per la Cassazione di tale sentenza il NO e lo NN hanno proposto un ricorso principale basato su di un unico motivo ed il RT un ricorso incidentale articolato in tre motivi cui la Regione AB ha resistito con separati controricorsi;
la BO RW MI in liquidazione il TT e la ZI non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
i ricorrenti principali e la Regione AB hanno successivamente depositato delle memorie. Questa Corte con ordinanza del 12.4.2006 ha disposto la notifica del ricorso principale alla ZI e la notifica del ricorso incidentale alla società BO RW MI concedendo termine per tale incombente di giorni 90 ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Le parti hanno puntualmente ottemperato alla menzionata ordinanza;
le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
i ricorrenti principali hanno presentato una seconda memoria;
anche il RT ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Procedendo quindi all'esame del ricorso principale, si osserva che con l'unico motivo formulato il NO e lo NN, denunciando violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ed omessa motivazione, censurano l'ordinanza del 14.2.2005 del Presidente del Tribunale di Catanzaro per avere liquidato il compenso loro rispettivamente spettante in relazione all'attività svolta quali componenti del sopra menzionato Collegio arbitrale facendo errata applicazione del punto 9 della tabella riguardante gli onorari dovuti agli avvocati in materia stragiudiziale approvata con D.M. 5 ottobre 1993, n. 585. I ricorrenti principali, premesso che il valore della controversia sul quale determinare il suddetto compenso era superiore a L. 50.000.000.000, e considerato corretta l'applicazione del primo scaglione per la controversia del valore fino a L. 50.000.000, assumono che erroneamente l'ordinanza impugnata, nel fare riferimento agli onorari previsti per lo scaglione da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 e richiamati dalla disposizione riguardante le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000, ha applicato soltanto gli onorari fissi e non quelli a percentuale dell'1% "sull'eccedenza"; in tal modo, assumono i ricorrenti principali, l'ordinanza impugnata senza alcuna giustificazione ha omesso l'applicazione del penultimo scaglione (ovvero quello che stabilisce gli onorari nelle controversie il cui valore varia da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000), fatta eccezione per l'onorario fisso, nonostante che tale scaglione sia espressamente richiamato dalla disposizione riguardante lo scaglione oltre L. 50.000.000.000. Il NO e lo NN quindi sostengono che, nel dare applicazione all'ultimo scaglione del punto 9 della suddetta tabella, che regola gli onorari relativi alle controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000, occorre applicare anche l'onorario a percentuale dell'1% sull'eccedenza previsto nel precedente scaglione riguardante le controversie di valore da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000, calcolato sull'intero valore della controversia.
La censura è parzialmente fondata ed il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Deve premettersi che il valore della controversia,sul quale determinare gli onorari spettanti al NO ed allo NN, quali componenti del suddetto Collegio arbitrale, è stato definitivamente determinato, a seguito della richiamata sentenza di questa stessa Corte del 26.5.2004 n. 10141, in complessive L. 362.728.000.000.
È pure incontestato che "ratione temporis" gli onorari in questione debbano essere determinati sulla base della tabella per le prestazioni professionali in materia stragiudiziale allegata alla tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585. Orbene il paragrafo 9 di tale tabella riguardante i compensi spettanti ai componenti del Collegio arbitrale stabilisce che oltre L. 50.000.000.000, si applicano gli onorari previsti nello scaglione precedente "oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000"; a sua volta lo scaglione così richiamato (riguardante le controversie di valore da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000), prevede onorari fissi tra un minimo di L. 65.000.000 ed un massimo di L. 180.000.000 oltre ad un onorario a percentuale pari "all'1% sull'eccedenza". Fatte tali premesse, si rileva che l'ordinanza impugnata ha determinato l'onorario complessivo spettante al suddetto Collegio arbitrale in L. 1.996.750.000, di cui L. 12.000.000 per il primo scaglione (riguardante gli onorari spettanti per le controversie del valore fino a L. 50.000.000), in L. 180.000.000 per lo scaglione da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 ed in L.
1.804.750.000 pari allo 0,5%, su L. 360.950.000.000 per lo scaglione previsto oltre L. 50.000.000.000.
Orbene, premesso che l'applicazione degli onorari relativi al primo scaglione è corretta, costituendo orientamento giurisprudenziale consolidato che, per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000 gli onorari previsti in relazione alle cause non eccedenti tale valore, debbono comunque essere corrisposti, si rileva che il criterio seguito per la determinazione della residua parte degli onorari non è condivisibile in quanto, da un lato, non rispondente alla interpretazione letterale delle disposizioni sopra richiamate e, dall'altro, non conforme alla impostazione complessiva che ispira la disciplina delle tariffe forensi.
Sotto un primo profilo, invero, l'applicazione, quanto allo scaglione da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000, soltanto degli onorari fissi e non anche di quelli a percentuale (ovvero l'1% sull'eccedenza) contrasta con il rilievo che il richiamo a tale scaglione, contenuto nello scaglione relativo alle controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000 riguarda gli onorari in esso previsti, e dunque sia quelli fissi che quello a percentuale, cosicché l'esclusione dal calcolo di quest'ultimo è arbitraria perché non giustificata da alcun elemento testuale di riscontro.
Inoltre la mancata applicazione di tale onorario a percentuale può comportare, nell'ipotesi di controversia di valore di poco superiore a L. 50.000.000.000, la determinazione di onorari inferiori a quelli riconosciuti per controversie di valore tra L.
5.000.000.000 e L. 50.000.000.000 (per le quali è ovviamente pacifica l'applicazione, oltre che degli onorari fissi, anche di quelli a percentuale dell'1% sull'eccedenza), secondo una linea improvvisamente decrescente dopo il raggiungimento dello scaglione oltre L. 50.000.000.000; orbene tale conseguenza si pone in contrasto con il principio generale in materia di tariffe professionali della previsione di un aumento graduale degli onorari, sia pure in misura non strettamente proporzionale, in relazione al maggior valore della controversia. Nondimeno anche il criterio di determinazione degli onorari in controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000, invocato dai ricorrenti principali non può essere condiviso sotto diversi profili.
Anzitutto l'applicazione dell'onorario a percentuale dell'1% sull'eccedenza previsto per le cause di valore da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000. non può comportare il suo calcolo sull'intero valore della controversia, posto che una tale interpretazione della disposizione in oggetto, si presenta del tutto illogica ed ingiustificata;
invero, rilevato che gli onorari fissi per tale scaglione (ovvero L. 65.000.000 nel minimo e L. 180.000.000 nel massimo) sono identici a quelli previsti nello scaglione precedente per le controversie di valore da L.
1.000.000.001 a L. 5.000.000.000, si osserva che il suddetto onorario a percentuale dell'1% sull'eccedenza è finalizzato al riconoscimento di un aumento del compenso professionale rispetto a quanto previsto nello scaglione precedente giustificato dal maggiore valore della controversia, e dunque l'eccedenza è riferita agli importi superiori a L. 5.000.000.000, cosicché la percentuale dell'1% deve essere calcolata esclusivamente su quella parte del valore della controversia superiore a L. 5.000.000.000.
Per quanto attiene poi all'onorario a percentuale dello 0.50% previsto per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000, la sua applicazione indiscriminata su qualsiasi importo superiore anche di poche lire al suddetto limite di L. 50.000.000.000, oltre che porsi in contrasto con l'interpretazione letterale della disposizione in oggetto, che invero prevede il suo calcolo "sulla parte eccedente L. 50.000.000", comporta altresì la conseguenza che anche poche lire di maggior valore rispetto a L. 50.000.000.000 determinerebbero un aumento dell'onorario in misura notevolissima ed in modo del tutto irrazionale, secondo una linea troppo decisamente ascendente, e ciò in contrasto con il principio generale in materia di tariffe professionali dell'aumento graduale del compenso in relazione al valore crescente della controversia, non caratterizzato quindi da impennate improvvise.
Pertanto la "parte eccedente L. 50.000.000". sulla quale deve essere calcolato l'onorario dello 0,50%, deve essere interpretata con riferimento soltanto al valore della controversia che supera la soglia di L. 50.000.000.000 di almeno L. 50.000.000, cosicché l'applicazione di tale onorario a percentuale scatta da L. 50.050.000.000 in su.
In definitiva quindi il Giudice di rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: per gli onorari in materia stragiudiziale previsti dal punto 9 della tabella allegata alla tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, la determinazione del compenso professionale per le controversie di valore superiore a L. 50.000.000.000 deve essere effettuata con il riconoscimento anzitutto degli onorari previsti nello scaglione fino a L. 50.000.000, con l'applicazione inoltre dello scaglione da L.
5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 mediante riconoscimento degli onorari fissi ivi previsti;
nonché dell'onorario a percentuale dell'1% calcolato sul valore della controversia eccedente L. 5.000.000.000, ed infine con l'applicazione dello scaglione per le cause di valore superiore a L. 50.000.000.000 mediante il calcolo dell'onorario a percentuale dello 0,50% soltanto sul valore della controversia eccedente L. 50.050.000.000.
Procedendo quindi all'esame del ricorso incidentale proposto dal RT ed anzitutto per ragioni logico - giuridiche del secondo motivo in essi contenuto, si rileva che con tale censura il ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., comma 2, assume l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione del maggior compenso formulato dall'esponente; in proposito assume che la già menzionata sentenza di questa stessa Corte del 26.5.2004 n. 10141 aveva espresso le proprie argomentazioni non con riferimento ai singoli arbitri ma al Collegio arbitrale unitariamente considerato, cosicché l'enunciazione del principio di diritto ivi affermato aveva spiegato la sua efficacia nei confronti di tutti i singoli arbitri.
Il ricorrente incidentale inoltre rileva che l'ordinanza impugnata non ha considerato che le domande svolte dall'esponente in sede di rinvio non presentavano alcun profilo di novità rispetto a quelle spiegate dalle parti tanto nella fase rescindente che in quella rescissoria.
Il RT, poi, premesso che la sopra menzionata sentenza di questa Corte si era pronunciata non già sulla sussistenza del diritto all'onorario quale arbitro spettante all'esponente bensì solo sulla determinazione del "quantum", assume che è indubitabile il proprio interesse a seguito di tale decisione ad essere destinatario degli effetti della sentenza emessa dal Giudice di rinvio.
Il ricorrente incidentale infine rileva che l'esponente quale componente del menzionato collegio arbitrale doveva essere ritenuto sostanzialmente già parte del precedente giudizio di legittimità all'esito del quale la Corte di Cassazione ha reso una statuizione afferente il diritto patrimoniale del Collegio arbitrale configurato come "parte complessa"; di qui quindi l'ammissibilità e la legittimità della costituzione in giudizio del RT nel giudizio di rinvio quale parte sostanziale anche della fase rescindente.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, deducendo vizio di motivazione, assume che l'ordinanza impugnata non ha accertato la natura delle domande formulate dall'esponente, ed inoltre contraddittoriamente, dopo aver affermato in linea di principio l'ammissibilità in sede di rinvio di domande o eccezioni conseguenti alla pronuncia della Corte di Cassazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal RT che pure traeva il proprio interesse giuridico dalla più volte menzionata sentenza di questa Corte 26.5.2004 n. 10141. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato la natura tendenzialmente chiusa del giudizio di rinvio, e dopo aver affermato che anche l'intervento deve essere circoscritto ai terzi in quanto partecipi della precedente fase processuale, ha ritenuto inammissibile la domanda di liquidazione di un maggior compenso formulata dal RT con l'atto di intervento effettuato in sede di rinvio in quanto proveniente da una parte non ricorrente nella fase rescindente.
Tale convincimento è corretto sul piano logico - giuridico ed immune dalle censure sollevate dal ricorrente incidentale, considerato che il RT non aveva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la precedente ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro del 31.12.2001, cosicché in ordine alla statuizione di tale provvedimento concernente la misura del compenso dovuto al RT quale componente del suddetto Collegio arbitrale si è formato il giudicato.
Nè tale decisivo rilievo può essere superato, come invece sostiene il ricorrente incidentale, riconoscendo al Collegio arbitrale nel suo complesso una sua soggettività giuridica, posto che al contrario, come pure rilevato dalla menzionata sentenza 26.5.2004 n. 10141 di questa stessa Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale non si instaura tra le parti litiganti ed il Collegio arbitrale unitariamente inteso, che invero non è dotato di personalità giuridica, bensì tra le stesse ed i singoli componenti del Collegio, cosicché ciascun arbitro può agire in giudizio per la realizzazione del suo autonomo diritto di credito relativo al compenso per l'avvenuto espletamento dell'incarico arbitrale indipendentemente dalla proposizione o meno di analoghe domande da parte di altri componenti del Collegio arbitrale.
È poi del pari infondato l'assunto del ricorrente incidentale secondo cui il suo interesse ad intervenire nel giudizio di rinvio era sorto proprio dalla sentenza 26.5.2004 n. 10141; invero occorre rilevare, da un lato, che in realtà l'interesse giuridico del RT, correlato alla realizzazione del suo diritto di credito quale componente del Collegio arbitrale, sussisteva fin dall'origine della presente controversia, e dall'altro lato che, dato che il giudizio di rinvio è a cognizione limitata ed è caratterizzato da un "thema. decidendum" insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di Cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa, che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse (Cass.
3.4.1995 n. 3912). Con il primo motivo di ricorso incidentale il RT, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di calcolo degli onorari spettanti al Collegio arbitrale con riferimento al punto 9 della tabella in materia stragiudiziale allegata alla tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, solleva una censura del tutto analoga a quella oggetto del ricorso principale.
Tale censura resta assorbita all'esito del rigetto del secondo e del terzo motivo sopra esaminati.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato. In definitiva, quindi, in seguito all'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale l'ordinanza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro magistrato del medesimo ufficio, trattandosi nella specie di competenza funzionale, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l'ordinanza impugnata;
in relazione al ricorso accolto (e rinvia, la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, al Presidente del Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007