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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/11/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 721/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 721/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LICATA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.3.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GULISANO FRANCESCA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 23.7.1998, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno 1998 Parte II Serie A n. 187, unione dalla quale sono nati i due figli, (Caltanissetta, il 3.12.1999) e Persona_1 Persona_2
(Caltanissetta, il 6.10.2008), esponevano che con Decreto pubblicato il 9.7.2023 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ad eccezione dell'aspetto riguardante l'assegno divorzile in favore della sig.ra che i coniugi CP_1 concordano diminuire in € 100,00 anziché € 150,00 come assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
La causa, a questo punto, con ordinanza emessa in pari data veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dal momento in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data
7.6.2023. Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento del figlio minore e il mantenimento della prole non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento della domanda avanzata dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto, senza muovere alcun rilievo, delle condizioni del divorzio proposte dai coniugi nel ricorso introduttivo.
2 Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1
, nata a [...] il 30.3.1976, in data [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Caltanissetta al n. 187 Parte II Serie A dell'anno 1998;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 23.7.1998 , indicate Parte_1 Controparte_1 nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 7.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 721/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LICATA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.3.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GULISANO FRANCESCA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 23.7.1998, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Caltanissetta, anno 1998 Parte II Serie A n. 187, unione dalla quale sono nati i due figli, (Caltanissetta, il 3.12.1999) e Persona_1 Persona_2
(Caltanissetta, il 6.10.2008), esponevano che con Decreto pubblicato il 9.7.2023 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ad eccezione dell'aspetto riguardante l'assegno divorzile in favore della sig.ra che i coniugi CP_1 concordano diminuire in € 100,00 anziché € 150,00 come assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
La causa, a questo punto, con ordinanza emessa in pari data veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dal momento in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data
7.6.2023. Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso) senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento del figlio minore e il mantenimento della prole non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento della domanda avanzata dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto, senza muovere alcun rilievo, delle condizioni del divorzio proposte dai coniugi nel ricorso introduttivo.
2 Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1
, nata a [...] il 30.3.1976, in data [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Caltanissetta al n. 187 Parte II Serie A dell'anno 1998;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 23.7.1998 , indicate Parte_1 Controparte_1 nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 7.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3