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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. IA MO - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.175/2023 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Aiello. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino .
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO Con ricorso depositato il 29.10.2019 aveva evocato in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo l' contestando la nota del 03.03.2019 con CP_1 la quale l'Istituto previdenziale gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 105.025,36 indebitamente erogati dal 01.01.2013 al 31.03.2019 sulla pensione Cat. ET n.00530405 a titolo di assegno ordinario di invalidità civile.
Con sentenza n.206/2023, pubblicata il 24.01.2023, l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava irripetibili le somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità limitatamente al periodo dal 01.07.2011 al 01.07.2014, ritenendo, invece, ripetibili quelle richieste dall con riferimento al periodo dal CP_1
01.07.2014 al 31.12.2018, così argomentando:
- ai sensi dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “… è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”;
- “la prestazione de qua scade al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato la prestazione potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell' in qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del CP_1 triennio”;
- “Nel caso di specie risulta incontestato che il ricorrente non ha presentato domanda di conferma della prestazione pertanto è certo che, al termine del primo triennio a decorrere dal provvedimento di riconoscimento della prestazione, il ricorrente non avrebbe avuto più alcun diritto a percepire la prestazione medesima”;
- ”Acclarata, dunque, la natura indebita delle somme versate al ricorrente dall' quantomeno a far data dalla scadenza del termine triennale previsto CP_1 dall'art.1, comma 7, legge 222/1984, in assenza di una tempestiva domanda di riconferma da parte dell'interessato, rimane da accertare la ripetibilità dei suddetti ratei in considerazione della supposta assenza di dolo dell'accipiens”;
- per la Suprema Corte, in tema di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificativo, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”;
- stato soggettivo quest'ultimo consistente, come da giurisprudenza di legittimità e di merito all'uopo richiamata, “nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente”, rilevando a tal fine la piena consapevolezza del beneficiario “di percepire una prestazione il cui carattere non scaturiva dalla mancanza di un qualsiasi requisito legale necessario alla sua erogazione (il cui apprezzamento poteva non essergli del tutto evidente, o dipendere da un provvedimento di revoca o modifica adottato dall' , quanto piuttosto, a CP_1 monte, dalla mancanza di una domanda amministrativa diretta al suo ottenimento, imprescindibile presupposto all'attivazione del procedimento di riconoscimento della prestazione da parte dell' ” ; CP_1
- la condotta del ricorrente, “volta ad approfittare coscientemente di un errore clamorosamente evidente e ben riconoscibile dell'Ente erogatore la pensione”, certifica “l'assoluta mancanza di buona fede del percettore” ponendosi, “sotto tale profilo ed in questi termini”, al di fuori “dell'ambito di irripetibilità sancito dall'art.13 L. n.412/1991”;
- “la pretesa restitutoria azionata dall' per il periodo successivo alla CP_1 scadenza del primo triennio deve pertanto ritenersi pienamente legittima risultando irrilevante che con la comunicazione di riliquidazione del 2017 l' non abbia provveduto a contestare l'indebito al ricorrente, rendendo in CP_1 tal modo ancor più evidente semmai di perseverare nell'errore in cui era incorso già da tempo”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 28.02.2023, lamentando che, all'esito della Parte_2 deposizione del funzionario sentito all'udienza del 27.04.2021, la revoca CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità non era derivata dall'omesso inoltro della domanda a seguito della scadenza del primo triennio di fruizione, quanto piuttosto dalla mancata presentazione dello stesso alla visita di revisione Pt_2 disposta dall'Istituto nel dicembre del 2012, causale che rende illegittimità la pretesa restitutoria non avendo l'ente erogatore provato la regolare convocazione del beneficiario a visita, così da risultare decaduto da qualsiasi azione di recupero in assenza di un provvedimento di sospensione e/o revoca.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea valutazione da parte del decidente della comunicazione del 10.04.2017, con la quale l' nel procedere alla CP_1 liquidazione definitiva dell'assegno ordinario di invalidità, precisava che “a seguito del ricalcolo non sono risultante somme a credito o a debito fino al 31 maggio 2017”, così da ingenerare nel percettore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi mensilmente elargitegli ed escludere ogni dolo in capo all'accipiens. Ha resistito in giudizio, con memoria del 29.07.2025, l variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
In assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello non può trovare accoglimento.
La prima ragione di gravame si fonda su un presupposto (la revoca della prestazione dedotta “non è derivata dalla mancata presentazione della domanda a seguito della scadenza del primo triennio di fruizione … quanto piuttosto dalla mancata presentazione del sig. alla visita di revisione Pt_2 disposta dall'Istituto nel Dicembre 2012”) che non ha trovato adeguato conforto all'esito della complessiva attività istruttoria.
Invero già nella Comunicazione del 3.03.2019 si legge: “La informiamo che CP_1 nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/03/2019, sono stati pagati 105.025,36 euro in più sulla Sua pensione cat. ET n. 00530405 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”.
Causale dell'azione di recupero dell'indebito ripresa dalla difesa dell' CP_1 nella memoria di costituzione di primo grado:
“Controparte, peraltro dopo la scadenza del primo triennio dell'assegno ordinario in godimento ( 01.07.2011- 30.06.2014) non ha presentato domanda di conferma.
Nel caso di specie controparte era consapevole:
1)di essere stato sottoposto a visita di revisione e di non essersi presentato con conseguente revoca del diritto, atteso il mancato accertamento del permanere del requisito sanitario;
2) di essere titolare di una prestazione di durata temporanea triennale soggetta a rinnovo su domanda dell'interessato e di non avere presentato l'istanza allo scadere del triennio;
3) di avere percepito l'assegno ordinario pur in mancanza dell'accertamento sanitario al quale si era sottratto non presentandosi a visita;
4) di aver percepito da luglio 2011 l'assegno ordinario dopo il decorso del triennio, pur in assenza di domanda di rinnovo e di conseguente provvedimento di concessione da parte dell CP_1
In relazione alle circostanze di cui ai punti 2) e 4) , si rileva che controparte ha percepito la prestazione in mancanza di un titolo, stante la scadenza del triennio di legge e la manca presentazione della domanda amministrativa”. Nella medesima direzione si collocano le dichiarazioni, rese all'udienza del 27.04.2021, dal dott. , funzionario amministrativo il Testimone_1 CP_1 quale dopo aver chiarito “che per l'assegno ordinario di invalidità l'art.1 commi 7 e 8 della legge 222/1984 prevede che è riconosciuto per un periodo i tre anni confermabile per altri tre su domanda del titolare dell'assegno se permangono i requisiti di legge”, si affrettava a precisare che “il ricorrente non risulta che abbia fatto detta domanda”, ragion per cui, pur scaturendo l'indebito “dalla mancata presentazione a visita medica del Sig. nel dicembre 2012”, “in ogni caso come già comunicato in data Pt_2
5.10.2019 al ricorrente per il tramite del procuratore l'assegno non sarebbe più spettato da luglio 2014 per mancata presentazione della domanda di conferma”.
In altri termini, indipendentemente dall'esito della visita di revisione (ritenuta viziata dall'adito Tribunale in un passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura), lo sul quale gravava il relativo onere, non ha Pt_2 dimostrato la titolarità di tutti i requisiti normativamente prescritti per poter continuare ad usufruire del beneficio in parola, non avendo egli mai presentato, scaduto il primo triennio di godimento dell'assegno de quo, domanda di conferma della prestazione.
Fallace è in proposito la difesa dell'appellante circa un'asserita inefficacia funzionale di un'eventuale domanda di conferma a fronte di una prestazione già revocata per mancata presentazione a visita di revisione, laddove basti por mente alla circostanza che alla scadenza del triennio lo non aveva Pt_2 ricevuto alcuna comunicazione di revoca per omessa verifica dei requisiti sanitari (provvedimento in effetti mai notificatogli, né aliunde da lui conoscibile), ragion per cui egli avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi in conformità al dettato dell'art.1 commi 7 e 8 della legge 222/1984.
Onere comportamentale del quale l'odierno appellante era stato tempestivamente edotto dall' con il provvedimento del 20.10.2011 (di CP_1 riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno ordinario categoria ET numero 00530405, con decorrenza dal 1 luglio 2011) nel quale testualmente si legge: “L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su Sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”.
A tal riguardo si precisa che la Suprema Corte di Cassazione definisce indispensabile la domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale dell'assegno ordinario (“In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo” cfr. ex plurimis sent Cass. n.21709 del 2016).
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Basti a tal fine riprendere un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. sent. n.17281/2024 della Corte di Cassazione) che in una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella oggi in discussione (La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del ricorrente diretta ad accertare l'illegittimità del recupero di una somma sulla pensione per ratei di assegno di invalidità indebitamente percepiti dal 2011 al 2019, sottolineando che nel modello compilato in vista del riconoscimento dell'assegno di invalidità era evidenziato che la prestazione poteva essere confermata a domanda dell'interessato per un ulteriore triennio, nella persistenza delle condizioni sanitarie ed economiche, ma che al termine del secondo triennio, il ricorrente non aveva presentato una nuova domanda di rinnovo dell'assegno, cosicché da quella data non aveva più diritto a percepirlo. La Corte territoriale, nel ricordare che era onere dell'assicurato, rimasto inadempiuto, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, aveva accertato che l'erogazione della prestazione non dovuta era dipesa da un errore dell e che tuttavia il ricorrente, che non aveva CP_1 presentato la dovuta domanda amministrativa di rinnovo della prestazione, era consapevole di percepire somme non dovute e non aveva segnalato all'Istituto l'errore con comportamento che la Corte di merito qualificava come doloso.), nel confermare la sentenza impugnata, aveva così argomentato:
- “Correttamente la sentenza impugnata, in adesione ai principi affermati da questa Corte, ha chiarito che la domanda amministrativa era necessaria ai fini della reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio e che era risultato provato che l'invalido non l'aveva presentata. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21709 e anche 16/10/2018 n. 25934)”:
- “Premesso che ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano le quattro condizioni seguenti: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l' insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. ( cfr. Cass. 23/02/2022 n. 5984)”;
- “Tanto premesso ritiene il Collegio che nella specie non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale ma piuttosto si verta nel caso dell'indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 c.c. essendo mancata del tutto, dopo la scadenza del secondo triennio, la domanda che avrebbe legittimato nel ricorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In definitiva non si è mai costituito il rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito”.
Collocandosi, dunque, l'odierna vicenda processuale nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c., risulta pleonastico ogni accertamento in merito alla sussistenza di un legittimo affidamento in capo al percettore della prestazione indebita, rilevando la buona fede di quest'ultimo esclusivamente in tema di decorrenza o meno degli interessi, profilo estraneo all'odierno thema decidendum.
Assenza di dolo che, in ogni caso, non potrebbe discendere dalla nota del CP_1
10.04.2017, di “Comunicazione di riliquidazione” dell'assegno ordinario di invalidità, non contenendo la stessa alcun riferimento alla procedura di conferma della prestazione dopo il primo triennio ovvero al mantenimento delle condizioni per continuare a beneficiarne, limitandosi l'Istituto esclusivamente ad attualizzare l'ammontare dell'assegno.
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.206/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 24 gennaio 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. IA MO - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.175/2023 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Aiello. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino .
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO Con ricorso depositato il 29.10.2019 aveva evocato in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Palermo l' contestando la nota del 03.03.2019 con CP_1 la quale l'Istituto previdenziale gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 105.025,36 indebitamente erogati dal 01.01.2013 al 31.03.2019 sulla pensione Cat. ET n.00530405 a titolo di assegno ordinario di invalidità civile.
Con sentenza n.206/2023, pubblicata il 24.01.2023, l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava irripetibili le somme percepite dal ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità limitatamente al periodo dal 01.07.2011 al 01.07.2014, ritenendo, invece, ripetibili quelle richieste dall con riferimento al periodo dal CP_1
01.07.2014 al 31.12.2018, così argomentando:
- ai sensi dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “… è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”;
- “la prestazione de qua scade al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato la prestazione potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell' in qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del CP_1 triennio”;
- “Nel caso di specie risulta incontestato che il ricorrente non ha presentato domanda di conferma della prestazione pertanto è certo che, al termine del primo triennio a decorrere dal provvedimento di riconoscimento della prestazione, il ricorrente non avrebbe avuto più alcun diritto a percepire la prestazione medesima”;
- ”Acclarata, dunque, la natura indebita delle somme versate al ricorrente dall' quantomeno a far data dalla scadenza del termine triennale previsto CP_1 dall'art.1, comma 7, legge 222/1984, in assenza di una tempestiva domanda di riconferma da parte dell'interessato, rimane da accertare la ripetibilità dei suddetti ratei in considerazione della supposta assenza di dolo dell'accipiens”;
- per la Suprema Corte, in tema di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificativo, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”;
- stato soggettivo quest'ultimo consistente, come da giurisprudenza di legittimità e di merito all'uopo richiamata, “nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente”, rilevando a tal fine la piena consapevolezza del beneficiario “di percepire una prestazione il cui carattere non scaturiva dalla mancanza di un qualsiasi requisito legale necessario alla sua erogazione (il cui apprezzamento poteva non essergli del tutto evidente, o dipendere da un provvedimento di revoca o modifica adottato dall' , quanto piuttosto, a CP_1 monte, dalla mancanza di una domanda amministrativa diretta al suo ottenimento, imprescindibile presupposto all'attivazione del procedimento di riconoscimento della prestazione da parte dell' ” ; CP_1
- la condotta del ricorrente, “volta ad approfittare coscientemente di un errore clamorosamente evidente e ben riconoscibile dell'Ente erogatore la pensione”, certifica “l'assoluta mancanza di buona fede del percettore” ponendosi, “sotto tale profilo ed in questi termini”, al di fuori “dell'ambito di irripetibilità sancito dall'art.13 L. n.412/1991”;
- “la pretesa restitutoria azionata dall' per il periodo successivo alla CP_1 scadenza del primo triennio deve pertanto ritenersi pienamente legittima risultando irrilevante che con la comunicazione di riliquidazione del 2017 l' non abbia provveduto a contestare l'indebito al ricorrente, rendendo in CP_1 tal modo ancor più evidente semmai di perseverare nell'errore in cui era incorso già da tempo”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 28.02.2023, lamentando che, all'esito della Parte_2 deposizione del funzionario sentito all'udienza del 27.04.2021, la revoca CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità non era derivata dall'omesso inoltro della domanda a seguito della scadenza del primo triennio di fruizione, quanto piuttosto dalla mancata presentazione dello stesso alla visita di revisione Pt_2 disposta dall'Istituto nel dicembre del 2012, causale che rende illegittimità la pretesa restitutoria non avendo l'ente erogatore provato la regolare convocazione del beneficiario a visita, così da risultare decaduto da qualsiasi azione di recupero in assenza di un provvedimento di sospensione e/o revoca.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea valutazione da parte del decidente della comunicazione del 10.04.2017, con la quale l' nel procedere alla CP_1 liquidazione definitiva dell'assegno ordinario di invalidità, precisava che “a seguito del ricalcolo non sono risultante somme a credito o a debito fino al 31 maggio 2017”, così da ingenerare nel percettore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi mensilmente elargitegli ed escludere ogni dolo in capo all'accipiens. Ha resistito in giudizio, con memoria del 29.07.2025, l variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
In assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello non può trovare accoglimento.
La prima ragione di gravame si fonda su un presupposto (la revoca della prestazione dedotta “non è derivata dalla mancata presentazione della domanda a seguito della scadenza del primo triennio di fruizione … quanto piuttosto dalla mancata presentazione del sig. alla visita di revisione Pt_2 disposta dall'Istituto nel Dicembre 2012”) che non ha trovato adeguato conforto all'esito della complessiva attività istruttoria.
Invero già nella Comunicazione del 3.03.2019 si legge: “La informiamo che CP_1 nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/03/2019, sono stati pagati 105.025,36 euro in più sulla Sua pensione cat. ET n. 00530405 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate dell'assegno di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla scadenza del triennio di validità dell'assegno”.
Causale dell'azione di recupero dell'indebito ripresa dalla difesa dell' CP_1 nella memoria di costituzione di primo grado:
“Controparte, peraltro dopo la scadenza del primo triennio dell'assegno ordinario in godimento ( 01.07.2011- 30.06.2014) non ha presentato domanda di conferma.
Nel caso di specie controparte era consapevole:
1)di essere stato sottoposto a visita di revisione e di non essersi presentato con conseguente revoca del diritto, atteso il mancato accertamento del permanere del requisito sanitario;
2) di essere titolare di una prestazione di durata temporanea triennale soggetta a rinnovo su domanda dell'interessato e di non avere presentato l'istanza allo scadere del triennio;
3) di avere percepito l'assegno ordinario pur in mancanza dell'accertamento sanitario al quale si era sottratto non presentandosi a visita;
4) di aver percepito da luglio 2011 l'assegno ordinario dopo il decorso del triennio, pur in assenza di domanda di rinnovo e di conseguente provvedimento di concessione da parte dell CP_1
In relazione alle circostanze di cui ai punti 2) e 4) , si rileva che controparte ha percepito la prestazione in mancanza di un titolo, stante la scadenza del triennio di legge e la manca presentazione della domanda amministrativa”. Nella medesima direzione si collocano le dichiarazioni, rese all'udienza del 27.04.2021, dal dott. , funzionario amministrativo il Testimone_1 CP_1 quale dopo aver chiarito “che per l'assegno ordinario di invalidità l'art.1 commi 7 e 8 della legge 222/1984 prevede che è riconosciuto per un periodo i tre anni confermabile per altri tre su domanda del titolare dell'assegno se permangono i requisiti di legge”, si affrettava a precisare che “il ricorrente non risulta che abbia fatto detta domanda”, ragion per cui, pur scaturendo l'indebito “dalla mancata presentazione a visita medica del Sig. nel dicembre 2012”, “in ogni caso come già comunicato in data Pt_2
5.10.2019 al ricorrente per il tramite del procuratore l'assegno non sarebbe più spettato da luglio 2014 per mancata presentazione della domanda di conferma”.
In altri termini, indipendentemente dall'esito della visita di revisione (ritenuta viziata dall'adito Tribunale in un passaggio motivazionale non oggetto di specifica censura), lo sul quale gravava il relativo onere, non ha Pt_2 dimostrato la titolarità di tutti i requisiti normativamente prescritti per poter continuare ad usufruire del beneficio in parola, non avendo egli mai presentato, scaduto il primo triennio di godimento dell'assegno de quo, domanda di conferma della prestazione.
Fallace è in proposito la difesa dell'appellante circa un'asserita inefficacia funzionale di un'eventuale domanda di conferma a fronte di una prestazione già revocata per mancata presentazione a visita di revisione, laddove basti por mente alla circostanza che alla scadenza del triennio lo non aveva Pt_2 ricevuto alcuna comunicazione di revoca per omessa verifica dei requisiti sanitari (provvedimento in effetti mai notificatogli, né aliunde da lui conoscibile), ragion per cui egli avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi in conformità al dettato dell'art.1 commi 7 e 8 della legge 222/1984.
Onere comportamentale del quale l'odierno appellante era stato tempestivamente edotto dall' con il provvedimento del 20.10.2011 (di CP_1 riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno ordinario categoria ET numero 00530405, con decorrenza dal 1 luglio 2011) nel quale testualmente si legge: “L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su Sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”.
A tal riguardo si precisa che la Suprema Corte di Cassazione definisce indispensabile la domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale dell'assegno ordinario (“In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo” cfr. ex plurimis sent Cass. n.21709 del 2016).
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Basti a tal fine riprendere un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. sent. n.17281/2024 della Corte di Cassazione) che in una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella oggi in discussione (La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del ricorrente diretta ad accertare l'illegittimità del recupero di una somma sulla pensione per ratei di assegno di invalidità indebitamente percepiti dal 2011 al 2019, sottolineando che nel modello compilato in vista del riconoscimento dell'assegno di invalidità era evidenziato che la prestazione poteva essere confermata a domanda dell'interessato per un ulteriore triennio, nella persistenza delle condizioni sanitarie ed economiche, ma che al termine del secondo triennio, il ricorrente non aveva presentato una nuova domanda di rinnovo dell'assegno, cosicché da quella data non aveva più diritto a percepirlo. La Corte territoriale, nel ricordare che era onere dell'assicurato, rimasto inadempiuto, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, aveva accertato che l'erogazione della prestazione non dovuta era dipesa da un errore dell e che tuttavia il ricorrente, che non aveva CP_1 presentato la dovuta domanda amministrativa di rinnovo della prestazione, era consapevole di percepire somme non dovute e non aveva segnalato all'Istituto l'errore con comportamento che la Corte di merito qualificava come doloso.), nel confermare la sentenza impugnata, aveva così argomentato:
- “Correttamente la sentenza impugnata, in adesione ai principi affermati da questa Corte, ha chiarito che la domanda amministrativa era necessaria ai fini della reiterazione della prestazione per un ulteriore triennio e che era risultato provato che l'invalido non l'aveva presentata. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo (cfr. Cass. 27/10/2016 n. 21709 e anche 16/10/2018 n. 25934)”:
- “Premesso che ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano le quattro condizioni seguenti: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l' insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. ( cfr. Cass. 23/02/2022 n. 5984)”;
- “Tanto premesso ritiene il Collegio che nella specie non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale ma piuttosto si verta nel caso dell'indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 c.c. essendo mancata del tutto, dopo la scadenza del secondo triennio, la domanda che avrebbe legittimato nel ricorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In definitiva non si è mai costituito il rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito”.
Collocandosi, dunque, l'odierna vicenda processuale nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c., risulta pleonastico ogni accertamento in merito alla sussistenza di un legittimo affidamento in capo al percettore della prestazione indebita, rilevando la buona fede di quest'ultimo esclusivamente in tema di decorrenza o meno degli interessi, profilo estraneo all'odierno thema decidendum.
Assenza di dolo che, in ogni caso, non potrebbe discendere dalla nota del CP_1
10.04.2017, di “Comunicazione di riliquidazione” dell'assegno ordinario di invalidità, non contenendo la stessa alcun riferimento alla procedura di conferma della prestazione dopo il primo triennio ovvero al mantenimento delle condizioni per continuare a beneficiarne, limitandosi l'Istituto esclusivamente ad attualizzare l'ammontare dell'assegno.
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.206/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 24 gennaio 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA MO