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Articolo 5 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1296
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Legge 14 dicembre 1955, n. 1296
Articolo 5 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1296
Versione
11 gennaio 1956
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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