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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18767 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 18767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Eboli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._1 atti;
- appellante -
E
(cf. ); CP_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 il procuratore di parte appellante discuteva sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 1696/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra (NA), in persona dell'Avv. Antonella Giugliano, in data 18.11.2022 e pubblicata in data 08.03.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 574/2022, instaurato da , con cui si CP_1 chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120110105825247000, ruolo n. 2011/7105, con pretesa notifica in data 19.05.2011,
1 relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2009, con ente impositore il per un importo complessivo pari ad € 162,97. CP_2 Controparte_2 CP_2
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere avuto CP_1 conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale e dei verbali di contravvenzione presupposti, con conseguente prescrizione quinquennale del credito vantato, maturata anche successivamente alle presunte notifiche ove provate, in difetto di atti interruttivi. Deduceva, altresì, presunti vizi di forma e l'illegittimità delle maggiorazioni ed interessi ex art. 27 L. 689/1981. Concludeva, previa istanza di sospensione dell'esecutività, per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella opposta, con cancellazione del ruolo esattoriale e vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via gradata, chiedeva applicarsi il minimo edittale con decurtazione delle somme e compensazione delle spese.
Si costituiva l la quale depositava documentazione Parte_1 concernente la notifica della cartella opposta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche in considerazione della mancanza di una minaccia concreta e attuale di atti esecutivi. Deduceva, inoltre, un vizio nella proposizione della domanda attorea, da ricondursi nell'alveo dell'azione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e dell'opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposte;
rilevava l'infondatezza della eccepita prescrizione, di durata decennale, e la propria carenza di responsabilità per vizi afferenti alla formazione del ruolo. Concludeva per il rigetto della opposizione in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1696/2023, pubblicata in data 08.03.2023, il Giudice di Pace di Barra rilevava che: “All'udienza del 18/11/2022, l'istante dichiarava che la cartella esattoriale gli era stata ritualmente notificata e qualificava la domanda introduttiva come domanda di accertamento negativo del credito, insistendo nell'eccezione di prescrizione […] in assenza di atti interruttivi e [...] e riscontro alla sua richiesta di sgravio [..]”.
Lo stesso giudice, quindi, riteneva non applicabile, in ragione della nuova qualificazione della domanda attorea, il divieto di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022: “non trattandosi né di impugnazione di estratto di ruolo né di impugnazione di cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata”.
Pertanto, valutata come ammissibile la modifica della domanda quale “emendatio libelli”, considerava sussistente l'interesse ad agire dell'attore, in ragione del mancato riscontro all'istanza di sgravio e delle difese svolte da controparte, ed accoglieva l'opposizione in quanto non CP_3 aveva prodotto atti interruttivi della prescrizione. Concludeva per l'estinzione del credito portato
2 dalla cartella opposta, dichiarandone l'inefficacia, con condanna dell al Controparte_4 pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 08.09.2023, l
[...] ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agente della riscossione ha preliminarmente eccepito la violazione del principio del ne bis in idem per aver il sig. già impugnato lo stesso (estratto di) ruolo n. 2011/7105 di cui alla CP_1 cartella di pagamento n. 07120110105825247000 innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario di Barra, nel procedimento avente R.G. n. 2391/2017, conclusosi con sentenza n. 1775/2017 del dott. Per_1
(allegata in atti), chiedendo la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito l'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, omettendo di rilevare la carenza di interesse ad agire, con conseguente illegittimità della declaratoria di prescrizione del credito, in ogni caso di natura ordinaria, stante la comprovata notificazione della cartella, oltre che in forza della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 e della pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, reiterando per il resto difese già svolte in I grado.
Non si sono costituiti ed il CP_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del sig. e del CP_1 Controparte_2 non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Sempre in via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem.
Innanzitutto, va premesso che dalla documentazione in atti si evince che tale questione non è stata sottoposta all'attenzione del giudice di prime cure, che nulla statuisce al riguardo, ma viene sollevata per la prima volta in sede di gravame, ancorché la pronuncia in contestazione (n.
1775/2017 del Giudice di Pace di Barra, dott. ) risulti pubblicata in data di gran lunga Per_1 antecedente (31.03.2017) all'instaurazione del giudizio di I grado (atto di citazione notificato in data 29.09.2021) conclusosi con la sentenza quivi impugnata.
Orbene, nonostante la sentenza n. 1775/2017 sia stata pronunciata tra le medesime parti
(tenuto conto della successione ex lege, a titolo universale, di Parte_1 alle società del gruppo Equitalia – cfr. Cass. S.U. n. 15911/2021) ed abbia ad oggetto la stessa
3 cartella di pagamento n. 07120110105825247000 relativa ad infrazioni del C.d.S. elevate nello stesso anno (2009) dallo stesso ente impositore ( per un importo Controparte_2 pressappoco analogo (€ 160,13) a quello per il quale oggi si procede (€162,97), con statuizione di annullamento della cartella per intervenuta prescrizione, non può sottacersi che:
1. in tale sentenza non è indicato il numero del ruolo esattoriale impugnato, ma si rinvia all'estratto di ruolo depositato nel relativo giudizio;
2. nel caso posto all'attenzione di questo giudicante viene indicato il ruolo n. 2011/7105 (unico ruolo esattoriale risultante dall'estratto del 30.09.2021 prodotto da , per il quale non vi CP_3 sono sgravi, ma soltanto una sospensione (non motivata) dell'importo di € 111,80, con un residuo a dare di € 51,17 a titolo di diritti di notifica, oneri di riscossione ed interessi;
3. non viene prodotto il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
A tal riguardo, questo giudicante non ignora che – secondo quanto affermato da gran parte della giurisprudenza di legittimità – l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 226/2001; Cass. S.U.
13916/2006; v. pure, da ultimo, Cass. n. 16589/2021) per cui: “il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito” (Cass. S.U. n.
226/2001; sotto il profilo della rilevabilità d'ufficio v. anche Cass. n. 48/2021; sulla rilevabilità in ogni stato e grado cfr. Cass. 25432/2017; conf. Cass. 8607/2017).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, l nulla ha allegato e/o eccepito Controparte_4 nel corso del giudizio di I grado, benché trattandosi di “giudicato formatosi in altro processo, la parte interessata ha l'onere di eccepire la preclusione” (v. Cass. 515/1972).
Questo giudicante, inoltre, si conforma all'orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare
l'impugnabilità della sentenza” (cfr. Cass. n. 6868/2022).
In pratica, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la
4 produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974/2018; conf.
Cass. n. 26310/2021).
Dunque, stante l'omessa produzione del suddetto certificato e l'esistenza (ancora) del ruolo esattoriale n. 2011/7105, di cui alla cartella di pagamento n. 07120110105825247000, attesa la mera sospensione dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa e la somma residua a darsi
(ancorché desunta da un estratto emesso nel 2021 e non aggiornato dal Concessionario), questo giudice – anche in considerazione della materia oggetto di controversia – ritiene non accoglibile l'eccezione in esame.
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Tuttavia, tenuto conto dei motivi di impugnazione, si ritiene preliminare l'esame della
“riqualificazione” della domanda attorea in corso di causa e della statuizione del primo giudice sull'avvenuta “emendatio libelli”.
A fronte dell'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da avverso CP_1
l'estratto di ruolo, per il cui tramite asseriva di essere venuto a conoscenza del proprio debito, non essendogli stati mai ritualmente notificati né la cartella di pagamento n. 07120110105825247000 né i sottesi verbali di contravvenzione, all'udienza del 18.11.2022 l'opponente modificava le proprie dichiarazioni e riconosceva, invece, di aver ricevuto regolarmente la cartella esattoriale, riqualificando la propria domanda come accertamento negativo del credito.
D'atro canto, il Giudice di Pace considerava ammissibile il mutamento della domanda attorea e coerentemente escludeva l'applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, trattandosi di impugnazione di cartella esattoriale ritualmente notificata.
Orbene, questo giudicante non condivide le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure in merito alla qualificazione come emendatio libelli della “sostanziale” ritrattazione da parte dell'attore dei fatti posti inizialmente a fondamento della propria domanda.
Come ampiamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U.
12310/2015; conf. Cass. 13091/2018; Cass. 4322/2019; Cass. 30455/2023; Cass. 23975/2024).
5 La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale già dedotta ed oggetto di giudizio (cfr. Cass. 3920/2024 e Cass. 22540/2018); di contro,
“la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa” (Cass. 32952/2024).
Pertanto, alla luce di tali principi, nel caso che ci occupa, appare evidente l'irrilevanza – rispetto a quanto dichiarato nell'atto introduttivo – della diversa prospettazione dei fatti di causa ai fini di una riqualificazione della domanda giudiziale tesa unicamente ad eludere l'applicazione della novella legislativa in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, fermo in ogni caso l'espresso riconoscimento da parte di della regolare notificazione della cartella esattoriale CP_1 opposta.
Inoltre, resta fermo l'inesistente interesse ad agire dell'istante avverso una cartella di pagamento notificata dieci anni addietro (19.05.2011) per far valere l'intervenuta prescrizione del credito in essa portato, maturata (paradossalmente) in un momento successivo alla sua notificazione, in mancanza anche dell'ulteriore avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973.
§ 4. Tutto ciò premesso, considerato che il riconoscimento dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale non ha inciso sulla domanda giudiziale originariamente proposta, questo giudice di appello ritiene, innanzitutto, opportuno precisare che la domanda formulata da va qualificata come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta CP_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo inizialmente l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori domande e/o eccezioni formulate, questo giudice ritiene fondato il motivo di appello addotto dall in ordine all'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 5. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente
6 pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
7 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un
8 pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Gli stessi giudici di legittimità hanno chiarito che la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio
9 generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 32081/2024).
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il CP_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e ss.mm.ii, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il valore ed il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che non essendo contestata (perché pacificamente ammessa dallo stesso opponente) la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120110105825247000, l'opposizione avverso l'estratto di ruolo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1696/2023 resa dal Giudice di
Pace di Barra in data 18.11.2022, depositata in data 08.03.2023 (R.G. 574/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 07120110105825247000, ruolo n. 2011/7105, revocando la statuizione di inefficacia della suddetta cartella e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida in complessivi € 500,00 oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e marca da bollo
(prenotati a debito ovvero versati).
10 3. Nulla per le spese nei confronti del contumace ente impositore.
Così deciso in Napoli, lì 30.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 18767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Giuseppe Eboli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._1 atti;
- appellante -
E
(cf. ); CP_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 il procuratore di parte appellante discuteva sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 1696/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra (NA), in persona dell'Avv. Antonella Giugliano, in data 18.11.2022 e pubblicata in data 08.03.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 574/2022, instaurato da , con cui si CP_1 chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120110105825247000, ruolo n. 2011/7105, con pretesa notifica in data 19.05.2011,
1 relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2009, con ente impositore il per un importo complessivo pari ad € 162,97. CP_2 Controparte_2 CP_2
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite assumeva di essere avuto CP_1 conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale e dei verbali di contravvenzione presupposti, con conseguente prescrizione quinquennale del credito vantato, maturata anche successivamente alle presunte notifiche ove provate, in difetto di atti interruttivi. Deduceva, altresì, presunti vizi di forma e l'illegittimità delle maggiorazioni ed interessi ex art. 27 L. 689/1981. Concludeva, previa istanza di sospensione dell'esecutività, per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella opposta, con cancellazione del ruolo esattoriale e vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via gradata, chiedeva applicarsi il minimo edittale con decurtazione delle somme e compensazione delle spese.
Si costituiva l la quale depositava documentazione Parte_1 concernente la notifica della cartella opposta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche in considerazione della mancanza di una minaccia concreta e attuale di atti esecutivi. Deduceva, inoltre, un vizio nella proposizione della domanda attorea, da ricondursi nell'alveo dell'azione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e dell'opposizione agli atti esecutivi, tardivamente proposte;
rilevava l'infondatezza della eccepita prescrizione, di durata decennale, e la propria carenza di responsabilità per vizi afferenti alla formazione del ruolo. Concludeva per il rigetto della opposizione in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1696/2023, pubblicata in data 08.03.2023, il Giudice di Pace di Barra rilevava che: “All'udienza del 18/11/2022, l'istante dichiarava che la cartella esattoriale gli era stata ritualmente notificata e qualificava la domanda introduttiva come domanda di accertamento negativo del credito, insistendo nell'eccezione di prescrizione […] in assenza di atti interruttivi e [...] e riscontro alla sua richiesta di sgravio [..]”.
Lo stesso giudice, quindi, riteneva non applicabile, in ragione della nuova qualificazione della domanda attorea, il divieto di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022: “non trattandosi né di impugnazione di estratto di ruolo né di impugnazione di cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata”.
Pertanto, valutata come ammissibile la modifica della domanda quale “emendatio libelli”, considerava sussistente l'interesse ad agire dell'attore, in ragione del mancato riscontro all'istanza di sgravio e delle difese svolte da controparte, ed accoglieva l'opposizione in quanto non CP_3 aveva prodotto atti interruttivi della prescrizione. Concludeva per l'estinzione del credito portato
2 dalla cartella opposta, dichiarandone l'inefficacia, con condanna dell al Controparte_4 pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 08.09.2023, l
[...] ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agente della riscossione ha preliminarmente eccepito la violazione del principio del ne bis in idem per aver il sig. già impugnato lo stesso (estratto di) ruolo n. 2011/7105 di cui alla CP_1 cartella di pagamento n. 07120110105825247000 innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario di Barra, nel procedimento avente R.G. n. 2391/2017, conclusosi con sentenza n. 1775/2017 del dott. Per_1
(allegata in atti), chiedendo la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito l'appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, omettendo di rilevare la carenza di interesse ad agire, con conseguente illegittimità della declaratoria di prescrizione del credito, in ogni caso di natura ordinaria, stante la comprovata notificazione della cartella, oltre che in forza della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 e della pronuncia a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, reiterando per il resto difese già svolte in I grado.
Non si sono costituiti ed il CP_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia del sig. e del CP_1 Controparte_2 non costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
[...]
§ 2. Sempre in via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem.
Innanzitutto, va premesso che dalla documentazione in atti si evince che tale questione non è stata sottoposta all'attenzione del giudice di prime cure, che nulla statuisce al riguardo, ma viene sollevata per la prima volta in sede di gravame, ancorché la pronuncia in contestazione (n.
1775/2017 del Giudice di Pace di Barra, dott. ) risulti pubblicata in data di gran lunga Per_1 antecedente (31.03.2017) all'instaurazione del giudizio di I grado (atto di citazione notificato in data 29.09.2021) conclusosi con la sentenza quivi impugnata.
Orbene, nonostante la sentenza n. 1775/2017 sia stata pronunciata tra le medesime parti
(tenuto conto della successione ex lege, a titolo universale, di Parte_1 alle società del gruppo Equitalia – cfr. Cass. S.U. n. 15911/2021) ed abbia ad oggetto la stessa
3 cartella di pagamento n. 07120110105825247000 relativa ad infrazioni del C.d.S. elevate nello stesso anno (2009) dallo stesso ente impositore ( per un importo Controparte_2 pressappoco analogo (€ 160,13) a quello per il quale oggi si procede (€162,97), con statuizione di annullamento della cartella per intervenuta prescrizione, non può sottacersi che:
1. in tale sentenza non è indicato il numero del ruolo esattoriale impugnato, ma si rinvia all'estratto di ruolo depositato nel relativo giudizio;
2. nel caso posto all'attenzione di questo giudicante viene indicato il ruolo n. 2011/7105 (unico ruolo esattoriale risultante dall'estratto del 30.09.2021 prodotto da , per il quale non vi CP_3 sono sgravi, ma soltanto una sospensione (non motivata) dell'importo di € 111,80, con un residuo a dare di € 51,17 a titolo di diritti di notifica, oneri di riscossione ed interessi;
3. non viene prodotto il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
A tal riguardo, questo giudicante non ignora che – secondo quanto affermato da gran parte della giurisprudenza di legittimità – l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 226/2001; Cass. S.U.
13916/2006; v. pure, da ultimo, Cass. n. 16589/2021) per cui: “il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito” (Cass. S.U. n.
226/2001; sotto il profilo della rilevabilità d'ufficio v. anche Cass. n. 48/2021; sulla rilevabilità in ogni stato e grado cfr. Cass. 25432/2017; conf. Cass. 8607/2017).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, l nulla ha allegato e/o eccepito Controparte_4 nel corso del giudizio di I grado, benché trattandosi di “giudicato formatosi in altro processo, la parte interessata ha l'onere di eccepire la preclusione” (v. Cass. 515/1972).
Questo giudicante, inoltre, si conforma all'orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare
l'impugnabilità della sentenza” (cfr. Cass. n. 6868/2022).
In pratica, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la
4 produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974/2018; conf.
Cass. n. 26310/2021).
Dunque, stante l'omessa produzione del suddetto certificato e l'esistenza (ancora) del ruolo esattoriale n. 2011/7105, di cui alla cartella di pagamento n. 07120110105825247000, attesa la mera sospensione dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa e la somma residua a darsi
(ancorché desunta da un estratto emesso nel 2021 e non aggiornato dal Concessionario), questo giudice – anche in considerazione della materia oggetto di controversia – ritiene non accoglibile l'eccezione in esame.
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Tuttavia, tenuto conto dei motivi di impugnazione, si ritiene preliminare l'esame della
“riqualificazione” della domanda attorea in corso di causa e della statuizione del primo giudice sull'avvenuta “emendatio libelli”.
A fronte dell'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da avverso CP_1
l'estratto di ruolo, per il cui tramite asseriva di essere venuto a conoscenza del proprio debito, non essendogli stati mai ritualmente notificati né la cartella di pagamento n. 07120110105825247000 né i sottesi verbali di contravvenzione, all'udienza del 18.11.2022 l'opponente modificava le proprie dichiarazioni e riconosceva, invece, di aver ricevuto regolarmente la cartella esattoriale, riqualificando la propria domanda come accertamento negativo del credito.
D'atro canto, il Giudice di Pace considerava ammissibile il mutamento della domanda attorea e coerentemente escludeva l'applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, trattandosi di impugnazione di cartella esattoriale ritualmente notificata.
Orbene, questo giudicante non condivide le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure in merito alla qualificazione come emendatio libelli della “sostanziale” ritrattazione da parte dell'attore dei fatti posti inizialmente a fondamento della propria domanda.
Come ampiamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U.
12310/2015; conf. Cass. 13091/2018; Cass. 4322/2019; Cass. 30455/2023; Cass. 23975/2024).
5 La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale già dedotta ed oggetto di giudizio (cfr. Cass. 3920/2024 e Cass. 22540/2018); di contro,
“la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa” (Cass. 32952/2024).
Pertanto, alla luce di tali principi, nel caso che ci occupa, appare evidente l'irrilevanza – rispetto a quanto dichiarato nell'atto introduttivo – della diversa prospettazione dei fatti di causa ai fini di una riqualificazione della domanda giudiziale tesa unicamente ad eludere l'applicazione della novella legislativa in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, fermo in ogni caso l'espresso riconoscimento da parte di della regolare notificazione della cartella esattoriale CP_1 opposta.
Inoltre, resta fermo l'inesistente interesse ad agire dell'istante avverso una cartella di pagamento notificata dieci anni addietro (19.05.2011) per far valere l'intervenuta prescrizione del credito in essa portato, maturata (paradossalmente) in un momento successivo alla sua notificazione, in mancanza anche dell'ulteriore avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973.
§ 4. Tutto ciò premesso, considerato che il riconoscimento dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale non ha inciso sulla domanda giudiziale originariamente proposta, questo giudice di appello ritiene, innanzitutto, opportuno precisare che la domanda formulata da va qualificata come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta CP_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo inizialmente l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_3
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori domande e/o eccezioni formulate, questo giudice ritiene fondato il motivo di appello addotto dall in ordine all'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 5. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente
6 pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
7 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un
8 pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Gli stessi giudici di legittimità hanno chiarito che la modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio
9 generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass. n. 32081/2024).
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il CP_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e ss.mm.ii, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il valore ed il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che non essendo contestata (perché pacificamente ammessa dallo stesso opponente) la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120110105825247000, l'opposizione avverso l'estratto di ruolo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1696/2023 resa dal Giudice di
Pace di Barra in data 18.11.2022, depositata in data 08.03.2023 (R.G. 574/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 07120110105825247000, ruolo n. 2011/7105, revocando la statuizione di inefficacia della suddetta cartella e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida in complessivi € 500,00 oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato e marca da bollo
(prenotati a debito ovvero versati).
10 3. Nulla per le spese nei confronti del contumace ente impositore.
Così deciso in Napoli, lì 30.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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