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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 492/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1 tempore, difeso dall'Avv. A. M. Greco per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in Torino CP_1 Controparte_2
presso lo studio degli Avv.ti S. Boldrini e G. Lesca che li rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: indebito pensionistico. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/10/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 20/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 548/24 in data 27/09-1/10/2024 del Tribunale di Ivrea, che aveva accolto l'opposizione avanzata da e CP_1 Controparte_2
(eredi della madre , deceduta il 19/05/2019 e già titolare di
[...] Persona_1
1 pensione INV.CIV. 07418100) avverso la richiesta in data 22/11/2022 di restituzione pro quota della complessiva somma di € 3.464,82 indebitamente corrisposta alla de cuius, in relazione ai redditi del 2013, «a seguito della mancata presentazione del modello
RED» (doc. n. 3 di parte appellata); il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che l'originaria intimazione del 5/08/2015 (recte: del 5/10/2015) con la quale l aveva intimato la Pt_1 trasmissione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, non risultava comunicata alla pensionata e che la revoca definitiva del trattamento pensionistico, disposta ai sensi dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. n. 207/08 (conv. nella l. n. 14/09) con la successiva comunicazione del 5/08/2016, non fosse stata preceduta dall'obbligatoria sospensione della prestazione nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere trasmessa.
Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice, erroneamente, non si era avveduto di come la comunicazione del 5/10/2015 (ove si intimava la pensionata a trasmettere all'Istituto la situazione reddituale del 2013 entro il
29/02/2016) non solo fosse stata regolarmente ritirata da in data Persona_1
22/10/2015, ma avesse anche disposto, in conformità con la suddetta normativa, la previa sospensione della prestazione.
Si sono costituiti e riconoscendo il CP_1 Controparte_2
ricevimento, da parte della loro congiunta, della comunicazione del 5/10/2015 ma insistendo nel rigetto dell'appello, posto che la prestazione pensionistica, di fatto (e nonostante il contenuto formale della predetta comunicazione), non era comunque stata sospesa ma regolarmente espletata anche nel corso del 2016.
All'udienza del 6/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello non può essere accolto.
2.1. È vero che la comunicazione del 5/10/2015 (versata a pag. 11 della relazione amministrativa dell' risulta regolarmente ricevuta a mani dalla madre degli Pt_1
attuali appellati in data 22/11/2015, come si evince chiaramente dalla cartolina di ritorno della corrispondente lettera raccomandata (pagg. 9-10), il cui numero (63012329223-6) si trova riportato nella comunicazione medesima.
2 È anche vero che, in tale comunicazione, si legge come la prestazione pensionistica fosse stata sospesa, come previsto dall'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., in attesa della trasmissione, da parte della pensionata, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 – trasmissione mai effettuata nel termine di 60 giorni ivi indicato, né successivamente;
in questo senso, non può avere alcun utile effetto l'istanza di ricostituzione della pensione del 31/07/2019 che, da un lato, è assolutamente tardiva rispetto all'estremo termine del
14/06/2016 indicato nella comunicazione di revoca del 5/08/2016 e che, dall'altro (e in ogni caso), non riporta alcun dato reddituale relativo all'anno 2013.
2.2. Se tutto questo è vero, è anche vero, però, che l – come avrebbe dovuto Pt_1 fare, quantomeno, all'udienza di discussione – non ha preso specifica posizione difensiva su quanto contestato dagli appellati, ovverosia che il pagamento della pensione in favore della madre era regolarmente proseguito, di fatto, anche nel corso del 2016 (fino alla revoca definitiva dell'agosto del medesimo anno) e che, pertanto, a quella formalmente 'annunciata' nella comunicazione del 5/10/2015 non aveva fatto seguito alcuna effettiva sospensione.
Infatti, tutto l'argomentare impugnatorio dell' ruota sull'esclusivo profilo della Pt_1
regolare ricezione, da parte di , della più volte citata comunicazione del Persona_1
5/10/2015, rimasta priva, tuttavia, di alcun utile riscontro di 'effettività' conforme alla specifica contestazione avversaria.
3. Non può dirsi pertanto soddisfatta, secondo l'auspicio dell'appellante, la questione del rispetto dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., in forza della quale, qualora i percettori di provvidenze legate al reddito non provvedano a comunicare all'ente erogatore i dati reddituali su di esse incidenti, «si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa» (sottolineatura dell'estensore).
A tal proposito, il Collegio, in primo luogo, ritiene di dare continuità al precedente di questa stessa Corte, ove si è statuito che «il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione, disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della
3 prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga non solo oltre il termine originariamente previsto, ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca ed, evidentemente, costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato» (App. Torino, n. 292/18).
Il Collegio, in secondo luogo, condivide la motivazione addotta dalla sentenza n. 5/22 della Corte d'Appello di Genova (riportata nella sentenza gravata e fatta propria dal primo Giudice) ove viene bene illustrata l'esatta ratio dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., il quale «introduce un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità.
Così come si pretende che il pensionato comunichi i redditi percepiti nell'anno precedente attraverso l'invio del modello RED, anche l dev'essere altrettanto Pt_1
tempestivo nel controllare i mancati invii e sospendere la prestazione nel corso dell'anno successivo, tanto più che l'attuale sistema telematico consente di monitorare con maggior facilità tali adempimenti».
Dunque, il “meccanismo legislativo” in rassegna pone capo a norme di stretta interpretazione, e la previa sospensione fonda la propria fattuale perentorietà sull'obbligo di 'leale' collaborazione (valore ascrivibile al principio di solidarietà ex art. 2
Cost.) tra percettore ed ente erogatore.
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza, l'appello dev'essere rigettato, e alla soccombenza dell' segue l'obbligo di quest'ultimo al Pt_1 pagamento delle spese del grado, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 492/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro Parte_1 tempore, difeso dall'Avv. A. M. Greco per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
PARTE APPELLANTE
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in Torino CP_1 Controparte_2
presso lo studio degli Avv.ti S. Boldrini e G. Lesca che li rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: indebito pensionistico. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/10/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 20/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l proponeva Pt_1
appello avverso la sentenza n. 548/24 in data 27/09-1/10/2024 del Tribunale di Ivrea, che aveva accolto l'opposizione avanzata da e CP_1 Controparte_2
(eredi della madre , deceduta il 19/05/2019 e già titolare di
[...] Persona_1
1 pensione INV.CIV. 07418100) avverso la richiesta in data 22/11/2022 di restituzione pro quota della complessiva somma di € 3.464,82 indebitamente corrisposta alla de cuius, in relazione ai redditi del 2013, «a seguito della mancata presentazione del modello
RED» (doc. n. 3 di parte appellata); il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che l'originaria intimazione del 5/08/2015 (recte: del 5/10/2015) con la quale l aveva intimato la Pt_1 trasmissione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, non risultava comunicata alla pensionata e che la revoca definitiva del trattamento pensionistico, disposta ai sensi dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. n. 207/08 (conv. nella l. n. 14/09) con la successiva comunicazione del 5/08/2016, non fosse stata preceduta dall'obbligatoria sospensione della prestazione nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere trasmessa.
Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice, erroneamente, non si era avveduto di come la comunicazione del 5/10/2015 (ove si intimava la pensionata a trasmettere all'Istituto la situazione reddituale del 2013 entro il
29/02/2016) non solo fosse stata regolarmente ritirata da in data Persona_1
22/10/2015, ma avesse anche disposto, in conformità con la suddetta normativa, la previa sospensione della prestazione.
Si sono costituiti e riconoscendo il CP_1 Controparte_2
ricevimento, da parte della loro congiunta, della comunicazione del 5/10/2015 ma insistendo nel rigetto dell'appello, posto che la prestazione pensionistica, di fatto (e nonostante il contenuto formale della predetta comunicazione), non era comunque stata sospesa ma regolarmente espletata anche nel corso del 2016.
All'udienza del 6/03/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello non può essere accolto.
2.1. È vero che la comunicazione del 5/10/2015 (versata a pag. 11 della relazione amministrativa dell' risulta regolarmente ricevuta a mani dalla madre degli Pt_1
attuali appellati in data 22/11/2015, come si evince chiaramente dalla cartolina di ritorno della corrispondente lettera raccomandata (pagg. 9-10), il cui numero (63012329223-6) si trova riportato nella comunicazione medesima.
2 È anche vero che, in tale comunicazione, si legge come la prestazione pensionistica fosse stata sospesa, come previsto dall'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., in attesa della trasmissione, da parte della pensionata, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 – trasmissione mai effettuata nel termine di 60 giorni ivi indicato, né successivamente;
in questo senso, non può avere alcun utile effetto l'istanza di ricostituzione della pensione del 31/07/2019 che, da un lato, è assolutamente tardiva rispetto all'estremo termine del
14/06/2016 indicato nella comunicazione di revoca del 5/08/2016 e che, dall'altro (e in ogni caso), non riporta alcun dato reddituale relativo all'anno 2013.
2.2. Se tutto questo è vero, è anche vero, però, che l – come avrebbe dovuto Pt_1 fare, quantomeno, all'udienza di discussione – non ha preso specifica posizione difensiva su quanto contestato dagli appellati, ovverosia che il pagamento della pensione in favore della madre era regolarmente proseguito, di fatto, anche nel corso del 2016 (fino alla revoca definitiva dell'agosto del medesimo anno) e che, pertanto, a quella formalmente 'annunciata' nella comunicazione del 5/10/2015 non aveva fatto seguito alcuna effettiva sospensione.
Infatti, tutto l'argomentare impugnatorio dell' ruota sull'esclusivo profilo della Pt_1
regolare ricezione, da parte di , della più volte citata comunicazione del Persona_1
5/10/2015, rimasta priva, tuttavia, di alcun utile riscontro di 'effettività' conforme alla specifica contestazione avversaria.
3. Non può dirsi pertanto soddisfatta, secondo l'auspicio dell'appellante, la questione del rispetto dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., in forza della quale, qualora i percettori di provvidenze legate al reddito non provvedano a comunicare all'ente erogatore i dati reddituali su di esse incidenti, «si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa» (sottolineatura dell'estensore).
A tal proposito, il Collegio, in primo luogo, ritiene di dare continuità al precedente di questa stessa Corte, ove si è statuito che «il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione, disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della
3 prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga non solo oltre il termine originariamente previsto, ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca ed, evidentemente, costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato» (App. Torino, n. 292/18).
Il Collegio, in secondo luogo, condivide la motivazione addotta dalla sentenza n. 5/22 della Corte d'Appello di Genova (riportata nella sentenza gravata e fatta propria dal primo Giudice) ove viene bene illustrata l'esatta ratio dell'art. 35, co. 10-bis, d.l. cit., il quale «introduce un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità.
Così come si pretende che il pensionato comunichi i redditi percepiti nell'anno precedente attraverso l'invio del modello RED, anche l dev'essere altrettanto Pt_1
tempestivo nel controllare i mancati invii e sospendere la prestazione nel corso dell'anno successivo, tanto più che l'attuale sistema telematico consente di monitorare con maggior facilità tali adempimenti».
Dunque, il “meccanismo legislativo” in rassegna pone capo a norme di stretta interpretazione, e la previa sospensione fonda la propria fattuale perentorietà sull'obbligo di 'leale' collaborazione (valore ascrivibile al principio di solidarietà ex art. 2
Cost.) tra percettore ed ente erogatore.
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni ulteriore doglianza, l'appello dev'essere rigettato, e alla soccombenza dell' segue l'obbligo di quest'ultimo al Pt_1 pagamento delle spese del grado, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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