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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI
[...] P.IVA_1
PIERO, elettivamente domiciliata in Via Broccaindosso n. 4/a, presso il difensore Pt_1
avv. VILLANI PIERO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/04/2025 il difensore della parte ricorrente ha così precisato le conclusioni:
<L'avv. Villani si rimette alle conclusioni già precisate chiedendo la risoluzione del contratto
e la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta. Chiede che la causa sia decisa ex art 281 sexies c.p.c..>>
Motivi
pagina 1 di 4 1.
La ricorrente, premesso di aver concesso in godimento, con scrittura privata in data
03/03/2016, alla propria socia l'appartamento con autorimessa sito in CP_1 Pt_1
Via Misa n. 25, beni contraddistinti nel NCEU del Comune di rispettivamente foglio Pt_1
215 n. 1426 sub. 13 e al foglio 215 n. 1426 sub 27, per la corrisposta annua inizialmente pari a
€ 7.323,84, da versare in rate mensili di € 610,32 – ascese per l'aggiornamento Istat a € 713,35
- e di vantare nei confronti della stessa il credito di € 10.934,94 per le corrisposte rimaste insolute e inutilmente sollecitate con la formale messa in mora ricevuta in data 09/12/2024, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 del contratto, nonché pronunciarsi condanna al rilascio e al pagamento del debito maturato e maturando, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura.
Alla prima udienza, nella contumacia della convenuta, il procuratore della ricorrente ha ribadito le conclusioni, precisando il credito nell'importo di € 14.565,61 e il giudice ha riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2.
Le domande sono fondate e vengono accolte nei sensi di cui infra.
Nella scrittura che ha costituito il rapporto contrattuale di concessione in godimento dell'immobile (doc. 1 ricorrente) è prevista all'art. 6 la risoluzione di diritto per il caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità di corrisposta, decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine (primo giorno di ogni mese).
Si tratta di clausola che, pur non rientrando nel novero delle vessatorie, è stata comunque specificamente sottoscritta dalla sig.ra ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta dal CP_1
contratto prodotto e, precisamente, dalla pagina 4 dello stesso, dove, sopra la sua firma, è riportato sia il numero (6) della clausola, sia, sinteticamente, il contenuto della stessa (Mancato pagamento e risoluzione).
La ricorrente ha formalmente contestato alla sig.ra con raccomandata 04/12/2024 CP_1
ricevuta il 09/12/2024, l'inadempimento subìto, preannunciandole che in caso di sua protrazione si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa, agendo in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile e il pagamento dell'insoluto, come avvenuto con il deposito, in data pagina 2 di 4 30/01/25, del ricorso che ha dato luogo al presente procedimento.
L'inadempimento è, in ogni caso, obiettivamente grave;
dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente (doc. 2) si evidenziano, a partire dal 2022, pagamenti ritardati, parziali e/o omessi per il totale, sino all'insoluto di novembre 2024, di € 10.934,94.
Successivamente, come dichiarato all'udienza dal difensore della ricorrente, la morosità si è accresciuta con il passare degli ulteriori mesi sino alla prima udienza, raggiungendo l'importo di € 14.565,61.
L'importo dichiarato insoluto all'udienza del 17/04/25, in realtà, risulta provato nella minor somma di € 14.501,69, dovendosi aggiungere al pregresso debito di € 10.934,94, così quantificato al mese di novembre 2024, ulteriori 5 mensilità di corrisposte insolute, per i mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2025, ammontanti complessivamente a €
3.566,75, importo che, sommato a € 10.934,94, produce il totale di € 14.501,69, al cui pagamento, oltre alle mensilità a scadere sino al rilascio effettivo e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, la convenuta è qui condannata.
3.
La risoluzione del rapporto contrattuale comporta il venir meno del legittimo titolo di detenzione qualificata dell'immobile e, conseguentemente, viene accolta la domanda di rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, formulata dalla ricorrente.
Il termine di rilascio, valutate le circostanze del caso, la gravità dell'inadempimento e il suo protrarsi da anni, viene fissato in 30 giorni dalla notifica della sentenza.
4.
Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della convenuta e liquidate nel dispositivo, secondo quanto risulta dagli atti per le anticipazioni esenti e, quanto ai compensi di difensore, secondo i parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto dalla nei Parte_1
confronti della sig.ra CP_1
dichiara la risoluzione del contratto, stipulato in data 03/03/2016, di assegnazione in godimento alla sig.ra dell'appartamento con autorimessa sito in Via Via Misa n. CP_1 Pt_1
25, beni contraddistinti nel NCEU del Comune di al n. foglio 215 n. 1426 sub 13 e al Pt_1
foglio 215 n. 1426 sub 27; condanna la sig.ra a rilasciare l'appartamento con autorimessa sopra descritti CP_1
nella disponibilità della Cooperativa istante, liberi e vuoti da persone, anche interposte, e cose,
assegnandole all'uopo termine di 30 giorni dalla notifica di questa sentenza;
condanna la sig.ra al pagamento, in favore della CP_1 [...]
degli importi stabiliti per il Parte_2
godimento mensile, ammontanti, sino alla data del 17/04/2025, all'importo di € 14.501,69, oltre alle mensilità a scadere sino all'effettivo rilascio e oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna la sig.ra alla rifusione in favore della delle spese legali CP_1 Parte_1
che liquida in € 154,96 per anticipazioni esenti e, per compensi di difensore, in complessivi €
2.088,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A..
Bologna, 19.04.2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANI
[...] P.IVA_1
PIERO, elettivamente domiciliata in Via Broccaindosso n. 4/a, presso il difensore Pt_1
avv. VILLANI PIERO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/04/2025 il difensore della parte ricorrente ha così precisato le conclusioni:
<L'avv. Villani si rimette alle conclusioni già precisate chiedendo la risoluzione del contratto
e la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta. Chiede che la causa sia decisa ex art 281 sexies c.p.c..>>
Motivi
pagina 1 di 4 1.
La ricorrente, premesso di aver concesso in godimento, con scrittura privata in data
03/03/2016, alla propria socia l'appartamento con autorimessa sito in CP_1 Pt_1
Via Misa n. 25, beni contraddistinti nel NCEU del Comune di rispettivamente foglio Pt_1
215 n. 1426 sub. 13 e al foglio 215 n. 1426 sub 27, per la corrisposta annua inizialmente pari a
€ 7.323,84, da versare in rate mensili di € 610,32 – ascese per l'aggiornamento Istat a € 713,35
- e di vantare nei confronti della stessa il credito di € 10.934,94 per le corrisposte rimaste insolute e inutilmente sollecitate con la formale messa in mora ricevuta in data 09/12/2024, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 del contratto, nonché pronunciarsi condanna al rilascio e al pagamento del debito maturato e maturando, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura.
Alla prima udienza, nella contumacia della convenuta, il procuratore della ricorrente ha ribadito le conclusioni, precisando il credito nell'importo di € 14.565,61 e il giudice ha riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2.
Le domande sono fondate e vengono accolte nei sensi di cui infra.
Nella scrittura che ha costituito il rapporto contrattuale di concessione in godimento dell'immobile (doc. 1 ricorrente) è prevista all'art. 6 la risoluzione di diritto per il caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità di corrisposta, decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine (primo giorno di ogni mese).
Si tratta di clausola che, pur non rientrando nel novero delle vessatorie, è stata comunque specificamente sottoscritta dalla sig.ra ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta dal CP_1
contratto prodotto e, precisamente, dalla pagina 4 dello stesso, dove, sopra la sua firma, è riportato sia il numero (6) della clausola, sia, sinteticamente, il contenuto della stessa (Mancato pagamento e risoluzione).
La ricorrente ha formalmente contestato alla sig.ra con raccomandata 04/12/2024 CP_1
ricevuta il 09/12/2024, l'inadempimento subìto, preannunciandole che in caso di sua protrazione si sarebbe avvalsa della clausola risolutiva espressa, agendo in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile e il pagamento dell'insoluto, come avvenuto con il deposito, in data pagina 2 di 4 30/01/25, del ricorso che ha dato luogo al presente procedimento.
L'inadempimento è, in ogni caso, obiettivamente grave;
dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente (doc. 2) si evidenziano, a partire dal 2022, pagamenti ritardati, parziali e/o omessi per il totale, sino all'insoluto di novembre 2024, di € 10.934,94.
Successivamente, come dichiarato all'udienza dal difensore della ricorrente, la morosità si è accresciuta con il passare degli ulteriori mesi sino alla prima udienza, raggiungendo l'importo di € 14.565,61.
L'importo dichiarato insoluto all'udienza del 17/04/25, in realtà, risulta provato nella minor somma di € 14.501,69, dovendosi aggiungere al pregresso debito di € 10.934,94, così quantificato al mese di novembre 2024, ulteriori 5 mensilità di corrisposte insolute, per i mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2025, ammontanti complessivamente a €
3.566,75, importo che, sommato a € 10.934,94, produce il totale di € 14.501,69, al cui pagamento, oltre alle mensilità a scadere sino al rilascio effettivo e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, la convenuta è qui condannata.
3.
La risoluzione del rapporto contrattuale comporta il venir meno del legittimo titolo di detenzione qualificata dell'immobile e, conseguentemente, viene accolta la domanda di rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, formulata dalla ricorrente.
Il termine di rilascio, valutate le circostanze del caso, la gravità dell'inadempimento e il suo protrarsi da anni, viene fissato in 30 giorni dalla notifica della sentenza.
4.
Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della convenuta e liquidate nel dispositivo, secondo quanto risulta dagli atti per le anticipazioni esenti e, quanto ai compensi di difensore, secondo i parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto dalla nei Parte_1
confronti della sig.ra CP_1
dichiara la risoluzione del contratto, stipulato in data 03/03/2016, di assegnazione in godimento alla sig.ra dell'appartamento con autorimessa sito in Via Via Misa n. CP_1 Pt_1
25, beni contraddistinti nel NCEU del Comune di al n. foglio 215 n. 1426 sub 13 e al Pt_1
foglio 215 n. 1426 sub 27; condanna la sig.ra a rilasciare l'appartamento con autorimessa sopra descritti CP_1
nella disponibilità della Cooperativa istante, liberi e vuoti da persone, anche interposte, e cose,
assegnandole all'uopo termine di 30 giorni dalla notifica di questa sentenza;
condanna la sig.ra al pagamento, in favore della CP_1 [...]
degli importi stabiliti per il Parte_2
godimento mensile, ammontanti, sino alla data del 17/04/2025, all'importo di € 14.501,69, oltre alle mensilità a scadere sino all'effettivo rilascio e oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna la sig.ra alla rifusione in favore della delle spese legali CP_1 Parte_1
che liquida in € 154,96 per anticipazioni esenti e, per compensi di difensore, in complessivi €
2.088,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A..
Bologna, 19.04.2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
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