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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al. n. 117/2020 r.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Monego, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro c.f. n. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 2019/2019, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa il 28.11.2019 nel proc. iscritto al n. 4459/2019 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di
€ 23.829,83, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al 3.08.2018 del contratto di finanziamento n.
5217974, concluso l'8.2.2008 da con NT UM AN (cfr. doc. 1 fasc. Parte_1 monitorio).
L'opponente ha in particolare lamentato: la prescrizione del diritto di credito;
la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c.; la carenza di legittimazione ad agire della opposta;
la carenza di prova del credito;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
il superamento del tasso soglia usura.
pagina 1 di 5 L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, insisteva nella concessione di provvisoria Controparte_1 esecutività del d.i. opposto mentre l'opponente insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza dell'08.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 23.829,83, oltre interessi e spese) riguarda il contratto di finanziamento n. 5217974 dell'8.2.2008 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) intrattenuto da con NT UM AN. Parte_1
Anzitutto, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto deducendo che la data di decorrenza del termine decennale di prescrizione andava individuata con riferimento non all'ultima rata del mutuo ma alla data di decadenza del beneficio del termine.
La doglianza è infondata.
È vero che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui la banca (o la società finanziaria) si avvale della decadenza dal beneficio del termine (cfr., in tal senso, Trib. Roma, sentenza n. 15464/2021 del 5/10/2021) e non dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr., da ultimo, Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 2301/2004,
19291/2010 e 17798/2011).
Tuttavia, nel caso di specie, il debito deve considerarsi scaduto alla data del 15.4.2023 (ultima rata del finanziamento) (cfr. doc.2 fasc. monitorio) atteso che l'attore non ha dimostrato che l'opposta si sia avvalsa della decadenza dal beneficio del termine e abbia risolto anticipatamente il contratto di finanziamento.
Quanto alla lamentata carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c. si osserva che:
- l'art. 50 TUB prevede che “la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme pagina 2 di 5 alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”;
- l'estratto conto prodotto in sede monitoria (cfr. doc.2 fasc. monitorio) riporta la dicitura “si certifica che il suesposto conto è conforme alle scritture contabili e si dichiara che il credito ivi risultante e riferito alla data sullo stesso indicata è vero e liquido ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del
1/9/1993”, nonché la sottoscrizione del Direttore Generale di Banca ); CP_2 Parte_2
- pertanto, tale produzione era idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della opposta, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, in origine spettante a NT UM AN, in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da
NT UM AN a poi da a poi da Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 [...]
a Eclipse poi da a . In particolare, l'attore lamenta CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_1 di non avere avuto “la possibilità di conoscere della prima cessione del credito avvenuta, a dire dell'odierna opposta, tra NT e . Controparte_3
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è opportuno premettere che le cessioni del credito intervenute tra e Controparte_3 [...]
tra ed e tra e (comunque CP_4 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1 documentate: cfr. doc.
3-5 fasc. monitorio) non sono contestate dall'opponente.
Ciò chiarito, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 58 TUB la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (ex multis: Cass. civ. sez. III, 22/6/2023, n. 17944).
Orbene, a fronte delle contestazioni dell'opponente l'opposta ha prodotto il contratto di cessione tra
NT UM AN e Toscana Finanziaria S.p.A. sottoscritta dalla cedente e dalla cessionaria
(cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), l'atto di fusione del 27.12.2011 (Not. di Venezia;
CP_7 rep. 32320 – racc. 9346) per incorporazione di Toscana Finanziaria S.p.A. in (cfr. Controparte_3 doc. 8 comparsa di costituzione) e la notifica della cessione da NT UM AN a Toscana
Finanziaria S.p.A. (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).
Tale documentazione è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'opposta tenuto, altresì, pagina 3 di 5 conto che nulla ha contro dedotto o contestato l'opponente nel prosieguo del giudizio.
Quanto alla lamentata carenza di prova del credito ingiunto, va rammentato che, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). E infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Nel caso di specie, già in sede monitoria, l'opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di finanziamento dell'8.2.2008 e il relativo piano di ammortamento (cfr. doc.
1-2 fasc. monitorio). Pertanto, in base alla giurisprudenza sopra citata, l'opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Altrettanto infondata deve ritenersi la eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi passivi
(peraltro dedotta con riferimento ad un ipotetico contratto di conto corrente) in quanto posta in maniera del tutto generica e non circostanziata.
Quanto, infine, al lamentato superamento del tasso soglia usura va rammentato che secondo Cass. Sez.
Un. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, l'opponente ha genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari e non ha indicato né quali fossero i tassi soglia applicabili ai rapporti oggetto di causa, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti, con conseguente infondatezza della doglianza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa media per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di Parte_1 pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 117/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2019/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28.11.2019;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Ragusa, 10.10.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al. n. 117/2020 r.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Monego, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro c.f. n. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 2019/2019, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Ragusa il 28.11.2019 nel proc. iscritto al n. 4459/2019 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di
€ 23.829,83, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al 3.08.2018 del contratto di finanziamento n.
5217974, concluso l'8.2.2008 da con NT UM AN (cfr. doc. 1 fasc. Parte_1 monitorio).
L'opponente ha in particolare lamentato: la prescrizione del diritto di credito;
la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c.; la carenza di legittimazione ad agire della opposta;
la carenza di prova del credito;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
il superamento del tasso soglia usura.
pagina 1 di 5 L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, insisteva nella concessione di provvisoria Controparte_1 esecutività del d.i. opposto mentre l'opponente insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza dell'08.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 23.829,83, oltre interessi e spese) riguarda il contratto di finanziamento n. 5217974 dell'8.2.2008 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) intrattenuto da con NT UM AN. Parte_1
Anzitutto, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto deducendo che la data di decorrenza del termine decennale di prescrizione andava individuata con riferimento non all'ultima rata del mutuo ma alla data di decadenza del beneficio del termine.
La doglianza è infondata.
È vero che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui la banca (o la società finanziaria) si avvale della decadenza dal beneficio del termine (cfr., in tal senso, Trib. Roma, sentenza n. 15464/2021 del 5/10/2021) e non dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr., da ultimo, Cass. 4232/2023, che richiama Cass. 2301/2004,
19291/2010 e 17798/2011).
Tuttavia, nel caso di specie, il debito deve considerarsi scaduto alla data del 15.4.2023 (ultima rata del finanziamento) (cfr. doc.2 fasc. monitorio) atteso che l'attore non ha dimostrato che l'opposta si sia avvalsa della decadenza dal beneficio del termine e abbia risolto anticipatamente il contratto di finanziamento.
Quanto alla lamentata carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c. si osserva che:
- l'art. 50 TUB prevede che “la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme pagina 2 di 5 alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”;
- l'estratto conto prodotto in sede monitoria (cfr. doc.2 fasc. monitorio) riporta la dicitura “si certifica che il suesposto conto è conforme alle scritture contabili e si dichiara che il credito ivi risultante e riferito alla data sullo stesso indicata è vero e liquido ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del
1/9/1993”, nonché la sottoscrizione del Direttore Generale di Banca ); CP_2 Parte_2
- pertanto, tale produzione era idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della opposta, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, in origine spettante a NT UM AN, in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da
NT UM AN a poi da a poi da Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 [...]
a Eclipse poi da a . In particolare, l'attore lamenta CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_1 di non avere avuto “la possibilità di conoscere della prima cessione del credito avvenuta, a dire dell'odierna opposta, tra NT e . Controparte_3
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Anzitutto è opportuno premettere che le cessioni del credito intervenute tra e Controparte_3 [...]
tra ed e tra e (comunque CP_4 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1 documentate: cfr. doc.
3-5 fasc. monitorio) non sono contestate dall'opponente.
Ciò chiarito, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la Corte di Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art. 58 TUB la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (ex multis: Cass. civ. sez. III, 22/6/2023, n. 17944).
Orbene, a fronte delle contestazioni dell'opponente l'opposta ha prodotto il contratto di cessione tra
NT UM AN e Toscana Finanziaria S.p.A. sottoscritta dalla cedente e dalla cessionaria
(cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), l'atto di fusione del 27.12.2011 (Not. di Venezia;
CP_7 rep. 32320 – racc. 9346) per incorporazione di Toscana Finanziaria S.p.A. in (cfr. Controparte_3 doc. 8 comparsa di costituzione) e la notifica della cessione da NT UM AN a Toscana
Finanziaria S.p.A. (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).
Tale documentazione è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'opposta tenuto, altresì, pagina 3 di 5 conto che nulla ha contro dedotto o contestato l'opponente nel prosieguo del giudizio.
Quanto alla lamentata carenza di prova del credito ingiunto, va rammentato che, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). E infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Nel caso di specie, già in sede monitoria, l'opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di finanziamento dell'8.2.2008 e il relativo piano di ammortamento (cfr. doc.
1-2 fasc. monitorio). Pertanto, in base alla giurisprudenza sopra citata, l'opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Altrettanto infondata deve ritenersi la eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi passivi
(peraltro dedotta con riferimento ad un ipotetico contratto di conto corrente) in quanto posta in maniera del tutto generica e non circostanziata.
Quanto, infine, al lamentato superamento del tasso soglia usura va rammentato che secondo Cass. Sez.
Un. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso di specie, l'opponente ha genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari e non ha indicato né quali fossero i tassi soglia applicabili ai rapporti oggetto di causa, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti, con conseguente infondatezza della doglianza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa media per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza di Parte_1 pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 117/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2019/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28.11.2019;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Ragusa, 10.10.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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