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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente
Dott. A. Rossato Giudice
Dott L. Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel proc. 2024/ 3203 R.V.G., promosso con ricorso depositato il 25/06/2024
da
Parte_1 contro
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, oggetto: regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento di figlio nato da relazione non matrimoniale.
Conclusioni congiunte delle parti : come da note congiunte depositate in data 7.02.25 ovvero:
“ 1) Affido della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre terrà con sé salvi diversi accordi tra le parti: Per_1 sino al 30.04.25:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con riaccompagno dalla mamma entro le ore 20.30;
- il pomeriggio del martedì senza pernotto nella medesima settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna;
- il martedì con pernotto e il venerdì pomeriggio senza pernotto nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna;
dall'1.06.25:
- inserimento del pernotto della domenica sera nei fine settimana di competenza paterna;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di Natale e di capodanno);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua o pasquetta)
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno;
dall'estate 2026, qualora la bambina non manifesti difficoltà, le settimane con il padre potranno essere portate a tre anche non consecutive;
3) assegnazione della casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, al padre;
4) il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di euro 300 mensili, somma che verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici
Istat a decorrere da gennaio 2026, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, che qui si intende interamente richiamato;
5) assegno per il nucleo familiare verrà richiesto e percepito integralmente dal padre;
6) spese e competenze interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore nata Per_1 dalla relazione non matrimoniale con la parte resistente e riconosciuta da entrambi i genitori.
All'udienza di comparizione delle parti del 6.11.24, il GD proponeva un accordo transattivo di massima, non perfezionatosi, emettendo il successivo 19.11.24 i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art 473bis22 Cpc, e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art 473bis28 cpc all'udienza del 10.04.25 in modalità cartolare.
In data 7.02.25 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo transattivo, depositavano pc congiunte, come sopra riportate, e ne chiedevano la ricezione da parte del Collegio.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nonché al regolamento dei reciproci interessi delle parti.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della minore nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti da 1 a
4 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto all'accordo sub 5, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite come concluso congiuntamente dalle parti.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-4 delle conclusioni congiunte da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite. Si comunichi.
Padova, 10/04/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi