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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott.ssa De Munari Barbara Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2025 promossa con ricorso depositato in data 11.6.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
OT SA ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
pagina 1 di 9 - per l'effetto, attribuire a nata il [...] Parte_1
a PADOVA il sesso maschile ed il nome di con conseguente possibilità di Parte_2 sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a Parte_1 nata il [...] a [...] il sesso maschile ed il nome di Parte_3
;
[...]
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PADOVA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1502 parte I serie A – anno 1994 – Comune di PADOVA (PD), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “
[...]
” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Parte_3
;
[...]
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Parte_2 Parte_3
;
[...]
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo Parte_3 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.6.2025 la ricorrente , Parte_1 premesso di essere nata il [...] in [...], chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di Parte_3 [...]
, nonché dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale Pt_1 nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
pagina 2 di 9 riferiva che la decisione di rettificare i propri dati Parte_1 anagrafici e di adeguare i propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'infanzia, pur non avendo sin da subito la capacità di decodificare le proprie sensazioni, avvertendo un disagio psicologico, acuitosi durante la pubertà, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e, in termini generali, nei rapporti interpersonali.
Intorno ai 25 anni, maturata una maggiore riflessione sulla propria identità sessuale, avviava un percorso di autoanalisi volto alla realizzazione di sé soddisfacente rispetto alla propria percezione identitaria e di genere.
Informatasi autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi dell'incongruenza di genere, nel marzo 2021 la ricorrente si rivolgeva alla dott.ssa psicologa e Persona_1 psicoterapeuta del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) di Padova, la quale diagnosticava una disforia di genere, con conseguente necessità di sottoporsi ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali al fine di realizzare una mascolinizzazione dell'aspetto ed alla inibizione delle manifestazioni fisiche tipiche del proprio sesso biologico di appartenenza.
Precisava che tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico le ha permesso di acquisire piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e autodeterminazione di genere, sostenuti anche dalla rete amicale e dalla famiglia di appartenenza, altresì nella scelta nuovo prenome.
Nell'agosto 2023, parte ricorrente iniziava il TOS, Trattamento Ormonale Sostitutivo, sotto la guida del prof. Professore associato di Endocrinologia presso l'Università Persona_2 degli Studi di Padova, che si è svolto con esito positivo, confermando in la Parte_3 consapevolezza della propria identità maschile e il fausto decorso dell'iter di transizione.
All'esito di tale percorso, in data 15.3.2025 la dott.ssa confermava la condizione Per_1 transgender, la raggiunta consapevolezza in capo a della Parte_3 propria identità personale e sessuale e l'assenza di controindicazioni ovvero problematiche psicopatologiche che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Parte_1
Tribunale disponesse la rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il CP_2 prenome di con possibilità di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici. Parte_3
All'udienza del 6.11.2025 compariva personalmente la ricorrente Parte_1
; non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
[...]
pagina 3 di 9 La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Parte_3 va accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente ) otteneva una Parte_1 Parte_3 Parte_3
“relazione psicologica” ove la dott.ssa evidenziava la condizione transgender e Per_1 diagnosticava una disforia di genere, con conseguente necessità di sottoporsi ad una terapia ormonale sostitutiva (doc. 2).
Successivamente, la ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale;
con referto del 18.3.2025 il Prof dell'Azienda Persona_2
Ospedale – Università di Padova (doc. 3) accertava che la paziente “presenta caratteristiche di androgenizzazione e valori ormonali che rientrano nel range maschili. Nulla osta pertanto ad intraprendere le procedure per l'avvio del cambio anagrafico con le quali potrà accedere anche alle eventuali chirurgie affermative che rientrano nelle sue aspettative”
In data 15.3.2025 la dott.ssa nella propria relazione conclusiva, certificava Per_1
l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81, e che tale procedura può contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”, specificando che “è a conoscenza dell'iter complessivo della Parte_3 transizione ed è cosciente e in grado di comprendere le implicazioni del riconoscimento di genere, evidenziando ferma intenzione e volontà a proseguire le fasi previste per il suo pagina 4 di 9 percorso di cambiamento irreversibile, oltre a mostrare chiari segni dell'evidenza del trattamento endocrinologico in atto” (doc. 4) e certificando l'assenza di controindicazioni e di problematiche psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la “consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La parte non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere Parte_1 maschile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione pagina 5 di 9 anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Parte_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
pagina 6 di 9 In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non Parte_1 solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le Parte_3 conseguenti variazioni.
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del Giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
Agenzia del Territorio, Ministero dell'Istruzione, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al Giudice ordinare un facere alla PA al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma
6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale pagina 7 di 9 n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di Parte_1
, nata a [...] il [...], da femminile a maschile, con variazione del nome da
[...]
a ; Parte_1 Parte_2
2. attribuisce a , nata a [...] il [...] Parte_1 il sesso maschile, nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ Parte_1 [...]
”; Pt_2
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
”; Parte_2
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott.ssa De Munari Barbara Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2025 promossa con ricorso depositato in data 11.6.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
OT SA ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- accertare che parte attrice è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
pagina 1 di 9 - per l'effetto, attribuire a nata il [...] Parte_1
a PADOVA il sesso maschile ed il nome di con conseguente possibilità di Parte_2 sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- disporre e conseguentemente attribuire a Parte_1 nata il [...] a [...] il sesso maschile ed il nome di Parte_3
;
[...]
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PADOVA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al N. 1502 parte I serie A – anno 1994 – Comune di PADOVA (PD), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “
[...]
” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Parte_3
;
[...]
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte sia assegnato il prenome “ ” ed il nome completo sia pertanto Parte_2 Parte_3
;
[...]
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo Parte_3 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.6.2025 la ricorrente , Parte_1 premesso di essere nata il [...] in [...], chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile con assunzione del prenome in luogo di Parte_3 [...]
, nonché dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale Pt_1 nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
pagina 2 di 9 riferiva che la decisione di rettificare i propri dati Parte_1 anagrafici e di adeguare i propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'infanzia, pur non avendo sin da subito la capacità di decodificare le proprie sensazioni, avvertendo un disagio psicologico, acuitosi durante la pubertà, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e, in termini generali, nei rapporti interpersonali.
Intorno ai 25 anni, maturata una maggiore riflessione sulla propria identità sessuale, avviava un percorso di autoanalisi volto alla realizzazione di sé soddisfacente rispetto alla propria percezione identitaria e di genere.
Informatasi autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi dell'incongruenza di genere, nel marzo 2021 la ricorrente si rivolgeva alla dott.ssa psicologa e Persona_1 psicoterapeuta del centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) di Padova, la quale diagnosticava una disforia di genere, con conseguente necessità di sottoporsi ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali al fine di realizzare una mascolinizzazione dell'aspetto ed alla inibizione delle manifestazioni fisiche tipiche del proprio sesso biologico di appartenenza.
Precisava che tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico le ha permesso di acquisire piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e autodeterminazione di genere, sostenuti anche dalla rete amicale e dalla famiglia di appartenenza, altresì nella scelta nuovo prenome.
Nell'agosto 2023, parte ricorrente iniziava il TOS, Trattamento Ormonale Sostitutivo, sotto la guida del prof. Professore associato di Endocrinologia presso l'Università Persona_2 degli Studi di Padova, che si è svolto con esito positivo, confermando in la Parte_3 consapevolezza della propria identità maschile e il fausto decorso dell'iter di transizione.
All'esito di tale percorso, in data 15.3.2025 la dott.ssa confermava la condizione Per_1 transgender, la raggiunta consapevolezza in capo a della Parte_3 propria identità personale e sessuale e l'assenza di controindicazioni ovvero problematiche psicopatologiche che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Parte_1
Tribunale disponesse la rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il CP_2 prenome di con possibilità di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici. Parte_3
All'udienza del 6.11.2025 compariva personalmente la ricorrente Parte_1
; non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
[...]
pagina 3 di 9 La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Parte_3 va accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente ) otteneva una Parte_1 Parte_3 Parte_3
“relazione psicologica” ove la dott.ssa evidenziava la condizione transgender e Per_1 diagnosticava una disforia di genere, con conseguente necessità di sottoporsi ad una terapia ormonale sostitutiva (doc. 2).
Successivamente, la ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale;
con referto del 18.3.2025 il Prof dell'Azienda Persona_2
Ospedale – Università di Padova (doc. 3) accertava che la paziente “presenta caratteristiche di androgenizzazione e valori ormonali che rientrano nel range maschili. Nulla osta pertanto ad intraprendere le procedure per l'avvio del cambio anagrafico con le quali potrà accedere anche alle eventuali chirurgie affermative che rientrano nelle sue aspettative”
In data 15.3.2025 la dott.ssa nella propria relazione conclusiva, certificava Per_1
l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81, e che tale procedura può contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”, specificando che “è a conoscenza dell'iter complessivo della Parte_3 transizione ed è cosciente e in grado di comprendere le implicazioni del riconoscimento di genere, evidenziando ferma intenzione e volontà a proseguire le fasi previste per il suo pagina 4 di 9 percorso di cambiamento irreversibile, oltre a mostrare chiari segni dell'evidenza del trattamento endocrinologico in atto” (doc. 4) e certificando l'assenza di controindicazioni e di problematiche psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la “consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. La parte non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere Parte_1 maschile.
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione pagina 5 di 9 anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Parte_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
pagina 6 di 9 In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non Parte_1 solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di con le Parte_3 conseguenti variazioni.
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del Giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile,
Agenzia del Territorio, Ministero dell'Istruzione, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al Giudice ordinare un facere alla PA al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma
6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale pagina 7 di 9 n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di Parte_1
, nata a [...] il [...], da femminile a maschile, con variazione del nome da
[...]
a ; Parte_1 Parte_2
2. attribuisce a , nata a [...] il [...] Parte_1 il sesso maschile, nonché il prenome di “ ” e, per l'effetto ordina Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ Parte_1 [...]
”; Pt_2
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
”; Parte_2
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
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