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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4004/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Di Gestione Del Risparmio Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1210/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 16/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065207355 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, è chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione numero 1801 del 2025, con la quale è stata cassata la precedente decisione di questa Corte per carenza di motivazione in ordine alla qualificazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'operazione economica posta in essere dalle parti.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, la Corte, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, il presente giudizio di rinvio deve essere limitato alla rivalutazione della fattispecie concreta secondo l'ottica dell'operazione economica complessivamente realizzata, verificando se, al di là del dato formale dei singoli atti, la cessione dell'immobile, unitamente agli ulteriori elementi emersi in atti, abbia determinato il trasferimento di un'entità economica idonea a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività, con le conseguenze previste dalla normativa IVA.
Muovendo da tale principio di diritto, ritiene la Corte che la qualificazione dell'operazione debba avvenire attraverso un esame unitario e sostanziale delle circostanze del caso, valutando se il complesso dei beni e dei rapporti coinvolti presenti un vincolo di organizzazione funzionale tale da integrare un'azienda o un ramo d'azienda, ovvero se si tratti della mera cessione di un bene patrimoniale, ancorché inserito in un contesto economico più ampio.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'operazione oggetto di accertamento ha avuto ad oggetto la compravendita di un complesso immobiliare destinato a residenza universitaria, strutturalmente idoneo allo svolgimento di attività ricettiva. Tuttavia, l'esame complessivo dell'operazione economica, condotto secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, evidenzia che all'acquirente è stata trasferita esclusivamente la proprietà dell'immobile, senza che vi sia stato il contestuale trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività economica precedentemente svolta.
In particolare, la società acquirente, quale gestore di un fondo immobiliare, non è subentrata nei rapporti di lavoro, nei contratti funzionali all'attività, né nella titolarità delle autorizzazioni amministrative.
Gli arredi e le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva non risultano essere stati trasferiti unitariamente all'acquirente quale parte di un complesso aziendale, ma sono stati oggetto di autonome vicende negoziali che hanno interessato un soggetto terzo. La prosecuzione dell'attività di residenza universitaria, pur avvenuta in continuità temporale, è stata realizzata da un diverso soggetto gestore, individuato mediante un autonomo rapporto di locazione, il quale ha provveduto in via indipendente ad organizzare i fattori produttivi, a munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative e ad assumere il personale occorrente, sopportando direttamente il rischio economico dell'attività.
Tale conclusione è assunta non già sulla base della mera assenza di singoli elementi organizzativi, ma all'esito della valutazione complessiva dell'operazione economica, dalla quale non emerge il trasferimento, in capo all'acquirente, di un'entità economica funzionalmente autonoma ed immediatamente idonea alla prosecuzione dell'attività.
Inoltre, la prosecuzione, valutata nell'ambito dell'operazione economica complessivamente realizzata, non appare riconducibile al trasferimento di un'entità economica preesistente, bensì alla costituzione di una nuova organizzazione imprenditoriale da parte del soggetto subentrante.
Ritiene pertanto il Collegio che la continuità dell'utilizzo economico dell'immobile non possa essere confusa con la continuità dell'azienda.
L'idoneità strutturale del bene e la sua immediata messa a reddito mediante locazione a terzi costituiscono elementi compatibili con un'operazione di valorizzazione immobiliare, ma non risultano sufficienti, alla luce della valutazione complessiva dell'operazione economica richiesta dalla Corte di Cassazione, a dimostrare il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti dotato di autonomia funzionale.
Alla luce di tale rinnovato esame, svolto in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, deve escludersi che l'operazione in esame integri una cessione di azienda o di ramo d'azienda, dovendo la stessa essere qualificata come cessione di bene immobile soggetta ad IVA.
Ne consegue che, all'esito del rinnovato esame della fattispecie condotto in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, l'operazione in esame deve essere qualificata come cessione di bene immobile soggetta ad IVA, con conseguente legittimità della detrazione operata e illegittimità dell'atto impositivo impugnato.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente annullamento dell'atto impositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, rigetta l'appello, annulla l'avviso di accertamento numero
TK3065207355/2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore della istante liquidate:
1. per il presente grado in euro 13.495,25, di cui euro 11.735,00 per compenso tabellare ed euro 1.760,25 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti;
2. per il giudizio di legittimità in euro 10.469,60, di cui euro 9.104,00 per compenso tabellare ed euro 1.365,60 per spese generali, oltre CU, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4004/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Di Gestione Del Risparmio Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1210/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 9 e pubblicata il 16/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065207355 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, è chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione numero 1801 del 2025, con la quale è stata cassata la precedente decisione di questa Corte per carenza di motivazione in ordine alla qualificazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'operazione economica posta in essere dalle parti.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, la Corte, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, il presente giudizio di rinvio deve essere limitato alla rivalutazione della fattispecie concreta secondo l'ottica dell'operazione economica complessivamente realizzata, verificando se, al di là del dato formale dei singoli atti, la cessione dell'immobile, unitamente agli ulteriori elementi emersi in atti, abbia determinato il trasferimento di un'entità economica idonea a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività, con le conseguenze previste dalla normativa IVA.
Muovendo da tale principio di diritto, ritiene la Corte che la qualificazione dell'operazione debba avvenire attraverso un esame unitario e sostanziale delle circostanze del caso, valutando se il complesso dei beni e dei rapporti coinvolti presenti un vincolo di organizzazione funzionale tale da integrare un'azienda o un ramo d'azienda, ovvero se si tratti della mera cessione di un bene patrimoniale, ancorché inserito in un contesto economico più ampio.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'operazione oggetto di accertamento ha avuto ad oggetto la compravendita di un complesso immobiliare destinato a residenza universitaria, strutturalmente idoneo allo svolgimento di attività ricettiva. Tuttavia, l'esame complessivo dell'operazione economica, condotto secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, evidenzia che all'acquirente è stata trasferita esclusivamente la proprietà dell'immobile, senza che vi sia stato il contestuale trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività economica precedentemente svolta.
In particolare, la società acquirente, quale gestore di un fondo immobiliare, non è subentrata nei rapporti di lavoro, nei contratti funzionali all'attività, né nella titolarità delle autorizzazioni amministrative.
Gli arredi e le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva non risultano essere stati trasferiti unitariamente all'acquirente quale parte di un complesso aziendale, ma sono stati oggetto di autonome vicende negoziali che hanno interessato un soggetto terzo. La prosecuzione dell'attività di residenza universitaria, pur avvenuta in continuità temporale, è stata realizzata da un diverso soggetto gestore, individuato mediante un autonomo rapporto di locazione, il quale ha provveduto in via indipendente ad organizzare i fattori produttivi, a munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative e ad assumere il personale occorrente, sopportando direttamente il rischio economico dell'attività.
Tale conclusione è assunta non già sulla base della mera assenza di singoli elementi organizzativi, ma all'esito della valutazione complessiva dell'operazione economica, dalla quale non emerge il trasferimento, in capo all'acquirente, di un'entità economica funzionalmente autonoma ed immediatamente idonea alla prosecuzione dell'attività.
Inoltre, la prosecuzione, valutata nell'ambito dell'operazione economica complessivamente realizzata, non appare riconducibile al trasferimento di un'entità economica preesistente, bensì alla costituzione di una nuova organizzazione imprenditoriale da parte del soggetto subentrante.
Ritiene pertanto il Collegio che la continuità dell'utilizzo economico dell'immobile non possa essere confusa con la continuità dell'azienda.
L'idoneità strutturale del bene e la sua immediata messa a reddito mediante locazione a terzi costituiscono elementi compatibili con un'operazione di valorizzazione immobiliare, ma non risultano sufficienti, alla luce della valutazione complessiva dell'operazione economica richiesta dalla Corte di Cassazione, a dimostrare il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti dotato di autonomia funzionale.
Alla luce di tale rinnovato esame, svolto in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, deve escludersi che l'operazione in esame integri una cessione di azienda o di ramo d'azienda, dovendo la stessa essere qualificata come cessione di bene immobile soggetta ad IVA.
Ne consegue che, all'esito del rinnovato esame della fattispecie condotto in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, l'operazione in esame deve essere qualificata come cessione di bene immobile soggetta ad IVA, con conseguente legittimità della detrazione operata e illegittimità dell'atto impositivo impugnato.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente annullamento dell'atto impositivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, rigetta l'appello, annulla l'avviso di accertamento numero
TK3065207355/2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore della istante liquidate:
1. per il presente grado in euro 13.495,25, di cui euro 11.735,00 per compenso tabellare ed euro 1.760,25 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti;
2. per il giudizio di legittimità in euro 10.469,60, di cui euro 9.104,00 per compenso tabellare ed euro 1.365,60 per spese generali, oltre CU, oneri ed accessori di legge se dovuti.