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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 2040/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26419 DEL 20.09.24 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1La Sig.ra ricorreva contro il Comune di Palermo Area delle
Entrate e Tributi Comunali Servizio ICI/IMU/TASI avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento
Imu anno 2019 n. 26419 notificato in data 02.01.2025.
Esponeva di avere ricevuto in data 02.01.2025 la notifica dell 'avviso di accertamento con il seguente rilievo" Omesso/Parziale/Tardivo versamento anno 2018. La ricorrente ha presentato al Comune di Palermo, a mezzo pec, domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
218 del 1997, assunta agli atti del Comune di Palermo al protocollo
AREG/0141339/2025 del 10.02.2025, senza avere ricevuto risposta dal Comune di Palermo. Tra gli altri immobili viene richiesto il pagamento dell'imu
Dati catastali_1relativamente all'immobile sito in Palermo Detto
Nominativo_1immobile, nell 'anno 2019, era in uso alla madre nata a
Data nascita_1 CF_1Palermo il , c.f. e deceduta in data
Data morte_1, per diritto di abitazione a seguito del decesso del padre F
Nominativo_2 Data morte_2 Nominativo_1 deceduto il La Sig.ra risultava essere comproprietaria dell''immobile e vi risiedeva anagraficamente. Per i suesposti motivi, il ricorrente chiedeva l 'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Palermo si costituito in giudizio e preliminarmente ha evidenziato che nessuna Dichiarazione ai fini IMU è mai stata presentata né
Nominativo_1dalla ricorrente né dalla sig.ra al fine di rendere edotto il
Comune, né tantomeno vi è indicazione alcuna sulla visura catastale del cespite contestato. Tuttavia, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo della corretta tassazione, è stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dalla ricorrente, atteso che il diritto d'uso e abitazione ex art 540 cc può essere invocato solamente in presenza dei requisiti richiesti dal codice.
Nel caso di specie tutti gli elementi necessari al riconoscimento del diritto d'uso e abitazione sono presenti.
Il Comune, in autotutela, ha dunque provveduto all'annullamento dell'avviso de quo.
Motivi della decisione
Il Comune di Palermo, come già riferito, ha comunicato di aver provveduto allo sgravio dell'atto impugnato.
Questo Giudice, preso atto della documentazione dichiara, in forza dell'avvenuto sgravio, cessata la materia del contendere relativamente alle somme richieste con l'avviso impugnato.
Le spese possono compensarsi alla luce della documentazione prodotta d e della leale collaborazione palesata dall'Amministrazione parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 2040/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26419 DEL 20.09.24 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Svolgimento del processo Ricorrente_1La Sig.ra ricorreva contro il Comune di Palermo Area delle
Entrate e Tributi Comunali Servizio ICI/IMU/TASI avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento
Imu anno 2019 n. 26419 notificato in data 02.01.2025.
Esponeva di avere ricevuto in data 02.01.2025 la notifica dell 'avviso di accertamento con il seguente rilievo" Omesso/Parziale/Tardivo versamento anno 2018. La ricorrente ha presentato al Comune di Palermo, a mezzo pec, domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
218 del 1997, assunta agli atti del Comune di Palermo al protocollo
AREG/0141339/2025 del 10.02.2025, senza avere ricevuto risposta dal Comune di Palermo. Tra gli altri immobili viene richiesto il pagamento dell'imu
Dati catastali_1relativamente all'immobile sito in Palermo Detto
Nominativo_1immobile, nell 'anno 2019, era in uso alla madre nata a
Data nascita_1 CF_1Palermo il , c.f. e deceduta in data
Data morte_1, per diritto di abitazione a seguito del decesso del padre F
Nominativo_2 Data morte_2 Nominativo_1 deceduto il La Sig.ra risultava essere comproprietaria dell''immobile e vi risiedeva anagraficamente. Per i suesposti motivi, il ricorrente chiedeva l 'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Palermo si costituito in giudizio e preliminarmente ha evidenziato che nessuna Dichiarazione ai fini IMU è mai stata presentata né
Nominativo_1dalla ricorrente né dalla sig.ra al fine di rendere edotto il
Comune, né tantomeno vi è indicazione alcuna sulla visura catastale del cespite contestato. Tuttavia, nell'ottica della collaborazione e con l'obiettivo della corretta tassazione, è stata effettuata un'istruttoria sui rilievi mossi nel ricorso dalla ricorrente, atteso che il diritto d'uso e abitazione ex art 540 cc può essere invocato solamente in presenza dei requisiti richiesti dal codice.
Nel caso di specie tutti gli elementi necessari al riconoscimento del diritto d'uso e abitazione sono presenti.
Il Comune, in autotutela, ha dunque provveduto all'annullamento dell'avviso de quo.
Motivi della decisione
Il Comune di Palermo, come già riferito, ha comunicato di aver provveduto allo sgravio dell'atto impugnato.
Questo Giudice, preso atto della documentazione dichiara, in forza dell'avvenuto sgravio, cessata la materia del contendere relativamente alle somme richieste con l'avviso impugnato.
Le spese possono compensarsi alla luce della documentazione prodotta d e della leale collaborazione palesata dall'Amministrazione parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni