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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1070/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gatta, per procura depositata il Controparte_1
4.12.2024;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – assegno di mantenimento per il coniuge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.05.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del marito un Controparte_1 contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 250,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR), il
4.07.1982; dalla relazione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 3.05.1989, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
la casa coniugale, sita in Alatri (FR), alla via Dei Fiori, era di proprietà comune dei coniugi;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
il marito era lavoratore subordinato, con contratto a tempo indeterminato e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.550,00; la moglie lavorava come collaboratrice domestica per tre/quattro giorni a settimana e percepiva una retribuzione media pari a circa euro 500,00 mensili. si è costituito in giudizio con lo stesso Difensore della moglie, dando atto del Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti e depositando la scrittura contenente le condizioni condivise dai coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato alla trattazione, le parti, assistite dal comune Difensore, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi secondo le condizioni concordate.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, N. 41);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1070/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gatta, per procura depositata il Controparte_1
4.12.2024;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – assegno di mantenimento per il coniuge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.05.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del marito un Controparte_1 contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 250,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR), il
4.07.1982; dalla relazione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 3.05.1989, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
la casa coniugale, sita in Alatri (FR), alla via Dei Fiori, era di proprietà comune dei coniugi;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
il marito era lavoratore subordinato, con contratto a tempo indeterminato e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.550,00; la moglie lavorava come collaboratrice domestica per tre/quattro giorni a settimana e percepiva una retribuzione media pari a circa euro 500,00 mensili. si è costituito in giudizio con lo stesso Difensore della moglie, dando atto del Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti e depositando la scrittura contenente le condizioni condivise dai coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato alla trattazione, le parti, assistite dal comune Difensore, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi secondo le condizioni concordate.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, N. 41);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini